Trib. Livorno, sentenza 02/03/2024, n. 207
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Testo completo
N. R.G. 301/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. F M, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 301/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARGAGNA Parte_1 C.F._1
SABINA e dell'avv. CARNESECCHI ANNALISA
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CEI Controparte_1 P.IVA_1
LUCA, dell'avv. ORLANDINI MATTEO, dell'avv. SPIZZAMIGLIO SERENA, dell'avv. SILVIA
CARLI
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIAPPI LORENZO
[...] P.IVA_2
Parte resistente (C.F. con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. CP_3 P.IVA_3
FUNARI ALESSANDRO
Parte chiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso contenente domanda cautelare depositato in data 5.4.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio e l della provincia di Controparte_1 Controparte_4 CP_2 per vedere accolte nel merito le seguenti conclusioni: <…3. NEL MERITO E IN VIA PREGIUDIZIALE E IN TESI: disapplicare l'art. 4 del D.L. 44/2021 convertito in legge 76/2021 e successive modifiche contrari alla normativa sovranazionale richiamata in premessa;4. NEL MERITO E IN VIA PREGIUDIZIALE E IN IPOTESI sospendere il processo, previa sospensione, se non già disposto in via cautelare, degli atti di accertamento ai sensi del DL
127/21 e di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo e del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione emesso in data 09.12.2021 dall' e da della Provincia di Controparte_1 CP_5 CP_2 del 30.12.2021nei confronti della Dott.ssa -sussistendo profili di pregiudizio grave e Parte_1 irreparabile, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita tali da non tollerare il differimento della misura cautelare (TAR Lazio il 02.02.2022) -in attesa della decisione sulla questione di pregiudizialità alla Corte di Giustizia Europea sollevata con ordinanza dal Tribunale di Padova in
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data 7.12.2021 o rimettere autonoma questione di pregiudizialità alla Corte di Giustizia Europea;5. NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE, disporre la rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità dell'art. 4 del D.L. 44/2021 come modificato del decreto legge n. 172 del 26.11.2021 convertito in legge e dal DL 24/2022 per la violazione degli artt. 2,3,4,32,36 e 77 della Costituzione, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, ritenuta la non manifesta infondatezza;6. NEL MERITO E IN VIAPRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità del dell'accertamento ai sensi del DL 127/2021 dell'08.11.2021, dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo e del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione emesso in data 09.12.2021 dall' il provvedimento deliberazione n. 194 del Controparte_1
30.12.2021 emesso da relativo alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione Controparte_6
e, per l'effetto, reintegrare parte ricorrente al proprio posto di lavoro con le stesse mansioni e la stessa qualifica, con corresponsione della retribuzione dal giorno della sospensione fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa e condannare la resistente, in persona direttore-del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data della sospensione e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;7. NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo dovesse ritenere legittimo il provvedimento di sospensione, Voglia ordinare al datore di lavoro di ricollocare la ricorrente ad altre mansioni in modalità agile o che non prevedono contatti interpersonali;8. NEL MERITO IN VIA
ULTERIORMENTE DEGRADATA: nella deteriore ipotesi, non sperata, in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenga di confermare i provvedimenti di sospensione, Voglia ordinare all' anche con decreto Controparte_1 inaudita altera parte, la corresponsione immediata dell'assegno alimentare ai sensi del TU 3/57 nella misura della metà dello stipendio percepito dalla Dottssa nella diversa misura ritenuta di giustizia, per tutta la durata Pt_2 della sospensione;9. Voglia adottare ogni altro provvedimento anche in mancanza di specifica conclusione ritenuto conforme a legge e giustizia;10. Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, sia per la fase cautelare che nel merito. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti…>>
1.1 La ricorrente ha allegato che: è assunta presso l con contratto a tempo CP_1 Controparte_1 pieno e indeterminato, e presta servizio con la qualifica di Dirigente Medico Specialista in Psichiatria presso l'Area
Distretto di ;in virtù del DL 44/2021, quale personale sanitario, è soggetta Organizzazione_1 CP_2 all'obbligo vaccinale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, dapprima, sino al 31.12.2021, successivamente con le modifiche introdotte dal DL 172/2021, sino al 15.06.2022 e, con il DL 24/2022 l'obbligo vaccinale è stato esteso sino al 31.12.2022;in data 07.07.2021 riceveva a mezzo pec, da parte dell'allora competente il primo invito ai sensi dell'art. 4, comma 5 DL 44/2021 alla Controparte_1 produzione di documentazione attestante (alternativamente) l'effettuazione della vaccinazione antiCovid-19, la
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vaccinazione prenotata, l'omissione o il differimento della stessa, la presentazione della richiesta di vaccinazioneantiCovid-19, l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale;con pec 12.08.2021 il
Dipartimento di prevenzione dell' invitava formalmente la ricorrente a sottoporsi alla CP_1 somministrazione del vaccino anti SARS –Cov -2;con pec in pari data del 12.08.2021 la dott.ssa Pt_1 replicava al suddetto Dipartimento di prevenzione attestando il proprio stato di guarita da Covid-19 dal 13.05.2021 che le avrebbe consentito sottrarsi alla prescritta vaccinazione;in data 10.12.2021 l CP_1 [...]
alla ricorrente l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ai sensi Controparte_7 dell'art. 4, comma 6 del DL 44/2021 conv. in Legge 76/2021 per differimento scaduto, che veniva trasmesso al datore di lavoro e all'Ordine Professionale di appartenenza;in data 15.12.2021 il datore di lavoro
[...]
Org_
la Deliberazione 1065 2021/071384/GEN/000DRISUMPOPERS Parte_3 con cui veniva sospesa dal servizio dalla data del 16.12.2021 fino all'assolvimento del completamento dell'obbligo vaccinale o in mancanza fino al completamento del piano vaccinale e, comunque, non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15.12.2021;erroneamente il datore di lavoro applicava la normativa di cui al DL 172/2021 entrata in vigore il 15.12.2021, sebbene la procedura di accertamento derivasse dal precedente DL 44/2021 che appunto conferiva i relativi poteri alla e che circoscriveva la propria competenza applicativa sino al CP_1
31.12.2021 e non fino al 15.06.2021;correttamente, l in data 17.12.2021 prendeva atto dell'atto Controparte_2 di accertamento adottato dall' Prot. N. 2021/0700224 del 09.12.2021 Controparte_1 comunicandole che: “l'atto determina la sospensione di diritto a svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatto interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS –Cov -
2, a valere fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31.12.2021”;in data 23.12.2021, in virtù delle nuove competenze attribuitegli dal DL 172/2021 con decorrenza dal 15.12.2021, l CP_2 CP_2 comunicava che “in costanza della sospensione dall'esercizio professionale accertata dall' e Parte_4 valevole fino al 31.12.2021, ha verificato per il tramite della , attraverso la Piattaforma Organizzazione_3
Orga nazionale che Lei non è in regola con l'obbligo vaccinale” ed invitava la Dott.ssa produrre, entro Pt_1 cinque giorni, la documentazione attestante lo stato vaccinale/prenotazione/differimento o esenzione;in data
28.12.202 informava a mezzo pec il proprio Ordine di aver tentato di prenotare la vaccinazione, ma che non vi erano disponibilità, e che avendo ancora un titolo anticorpale positivo, a seguito della pregressa infezione Covid-
19, intendeva sottoporsi alla vaccinazione presso le strutture degli hub vaccinali, per cui si sarebbe premurata di prendere successiva prenotazione non appena disponibile;in data 30.12.2021, l'Ordine dei medici disattendeva le sue legittime richieste, invitandola a recarsi presso il proprio medico curante o altro medico di medicina generale;in data 04.01.2022 l'Ordine comunicava che con Controparte_2 CP_2 deliberazione n. 194 del 30.12.2021 era stato accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale con sospensione immediata dall'esercizio delle professioni sanitarie;è stata dunque sospesa dal lavoro ininterrottamente dal 16
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dicembre 2021, ma le è stato impedito l'ingresso al lavoro dal 8 novembre 2021 per mancata presentazione del green pass.
1.2 Tanto premesso, la ricorrente lamenta:
- la violazione da parte del datore di lavoro del procedimento formale di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al DL 44/2021, in quanto le è stato richiesto il green pass al momento dell'accesso al reparto ai sensi del DL 127/2021 non applicabile al personale sanitario;di conseguenza illegittima è la sospensione dal lavoro per il periodo dal 8.11.2021 al 16.12.2021;inoltre nel provvedimento di sospensione del
16.12.2021 è accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale fino al 15.6.2022, ovvero sino al termine previsto dalla DL 172/2021, sebbene ai sensi dell'art 4 del DL 4/2021 l non fosse più competente a Parte_4 deliberare atti di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale;ancora, il provvedimento di sospensione adottato dal datore di lavoro il 15.12.2021 è automaticamente decaduto alla data del 31.12.2021 come previsto Cont dal DL 44/2021 conv. in legge 76/2021 originario;in ogni caso il provvedimento di sospensione dell' non può mantenere efficacia oltre il 31.12.2021 perché la legge di conversione 3/2022 del 21.1.2022 è intervenuta in un momento in cui l aveva già avviato la procedura di accertamento, disponendo una nuova Controparte_2 sospensione con deliberazione del 30.12.2021;anche il provvedimento di sospensione adottato dall' CP_2 arebbe stato adottato in violazione della procedura di legge;
[...]
- illegittimità dell'obbligo vaccinale per violazione del diritto al consenso informato e libero e mancata informazione sui rischi della vaccinazione per i guariti, per necessità di prescrizione medica della vaccinazione;
- illegittimità dichiarazione stato emergenza;
- violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori e dell'obbligo di repechage;
- violazione del contratto di lavoro annuale e collettivo;
- commissione da parte del datore di lavoro del reato di violenza privata “integrata dai decreti stessi”.