Trib. Rovigo, sentenza 23/02/2024, n. 188
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Testo completo
n. 1955/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1955/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Finotti Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in C.F._2
Adria, via T. Marani n. 8
RICORRENTE contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Controparte_1 C.F._3
Fabbris (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, C.F._4
sito in Rovigo, Vicolo Leoncino n. 3
RESISTENTE
Nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SERGIO CP_2
SICA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore C.F._5
sito in Rovigo, P.zza F.lli Cervi n. 5
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Per e per : “con decorrenza dal mese di ottobre 2023 alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
sarà attribuita la quota di 2/3 del trattamento pensionistico di reversibilità di cui si Parte_1
discute e alla Sig.ra sarà attribuita la quota residua di 1/3 e il presente procedimento viene CP_1
definito a spese di lite compensate”.
Per l' “si rimette alle determinazioni che il Tribunale intenderà adottare in ordine alla quota CP_2
parte di spettanza del coniuge divorziato e del coniuge superstite, sempre che la prima dovesse risultare titolare di assegno divorzile”.
FATTO E DIRITTO
CP_
, con ricorso ritualmente notificato a ed all' ha dedotto che: ha Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario con a Concadirame di Rovigo in data Controparte_3
30.10.1976 e dalla loro unione è nata la figlia in data 21.03.1977; con Sentenza n. 627/2011 Per_1
il Tribunale di Rovigo ha dichiarato lo scioglimento del menzionato matrimonio stabilendo
“impone al di versare alla entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 700,00 CP_3 Pt_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici istat sul costo della vita, importo da aumentare ad €
1000,00, rivalutato dal gennaio 2006, a decorrere dal gennaio 2019”;
a seguito dell'impugnazione, la sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Venezia;
in data 15.2.2014 il ha CP_3
contratto matrimonio civile con ;
con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Persona_2
Stato Civile del Comune di Adria, il 21 dicembre 2017, i coniugi e Controparte_3 CP_1
si sono separati;
in data 15.6.2023 è morto ;
la ricorrente, successivamente
[...] Controparte_3
al divorzio non è passata a nuove nozze. si è costituita in giudizio, deducendo che: ha instaurato una convivenza more Controparte_1 uxorio con il con decorrenza dall'anno 2007;
il matrimonio è durato dall'anno 2014 sino CP_3
al decesso del avvenuto nel 2023 per cui il matrimonio è durato 9 anni, ma la convivenza CP_3
si è protratta per 16 anni;
successivamente alla separazione, vi era stata una riconciliazione.
Anche l' si è costituto in giudizio e ha depositato documenti attestanti la liquidazione della CP_2
pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite rimettendosi alla Controparte_1 valutazione del Tribunale circa l'attribuzione della quota alla ricorrente.
All'udienza del 26.1.2024, e hanno raggiunto un
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1955/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Finotti Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in C.F._2
Adria, via T. Marani n. 8
RICORRENTE contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Controparte_1 C.F._3
Fabbris (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, C.F._4
sito in Rovigo, Vicolo Leoncino n. 3
RESISTENTE
Nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SERGIO CP_2
SICA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore C.F._5
sito in Rovigo, P.zza F.lli Cervi n. 5
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Per e per : “con decorrenza dal mese di ottobre 2023 alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
sarà attribuita la quota di 2/3 del trattamento pensionistico di reversibilità di cui si Parte_1
discute e alla Sig.ra sarà attribuita la quota residua di 1/3 e il presente procedimento viene CP_1
definito a spese di lite compensate”.
Per l' “si rimette alle determinazioni che il Tribunale intenderà adottare in ordine alla quota CP_2
parte di spettanza del coniuge divorziato e del coniuge superstite, sempre che la prima dovesse risultare titolare di assegno divorzile”.
FATTO E DIRITTO
CP_
, con ricorso ritualmente notificato a ed all' ha dedotto che: ha Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario con a Concadirame di Rovigo in data Controparte_3
30.10.1976 e dalla loro unione è nata la figlia in data 21.03.1977; con Sentenza n. 627/2011 Per_1
il Tribunale di Rovigo ha dichiarato lo scioglimento del menzionato matrimonio stabilendo
“impone al di versare alla entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 700,00 CP_3 Pt_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici istat sul costo della vita, importo da aumentare ad €
1000,00, rivalutato dal gennaio 2006, a decorrere dal gennaio 2019”;
a seguito dell'impugnazione, la sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Venezia;
in data 15.2.2014 il ha CP_3
contratto matrimonio civile con ;
con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Persona_2
Stato Civile del Comune di Adria, il 21 dicembre 2017, i coniugi e Controparte_3 CP_1
si sono separati;
in data 15.6.2023 è morto ;
la ricorrente, successivamente
[...] Controparte_3
al divorzio non è passata a nuove nozze. si è costituita in giudizio, deducendo che: ha instaurato una convivenza more Controparte_1 uxorio con il con decorrenza dall'anno 2007;
il matrimonio è durato dall'anno 2014 sino CP_3
al decesso del avvenuto nel 2023 per cui il matrimonio è durato 9 anni, ma la convivenza CP_3
si è protratta per 16 anni;
successivamente alla separazione, vi era stata una riconciliazione.
Anche l' si è costituto in giudizio e ha depositato documenti attestanti la liquidazione della CP_2
pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite rimettendosi alla Controparte_1 valutazione del Tribunale circa l'attribuzione della quota alla ricorrente.
All'udienza del 26.1.2024, e hanno raggiunto un
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