Trib. Patti, sentenza 05/09/2024, n. 1423

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 05/09/2024, n. 1423
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 1423
Data del deposito : 5 settembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. F L,
Ad esito dell'udienza del 06/03/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2480/2023 R.G. e vertente
TRA

, nato ad Alcara li Fusi il 22/07/1972, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. F S, C.F. presso il cui studio è C.F._2
[... elettivamente domiciliato in Messina, Viale Cadorna, 32, (fax 090/6011531;
PEC:
, giusta procura in atti Email_1
Ricorrente
CONTRO
L' Controparte_1
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore (C.F. rappresentato e difeso dal dott. G P.IVA_1
Dell'Acqua, giusta delega del Dirigente Generale pro tempore del suindicato
[...]
Dott. (C.F. ) e domiciliato Controparte_1 CP_2 C.F._3
presso il Servizio per il di Messina con sede in Viale San Martino n.62 – 98122 Messina CP_3
(PEC dipartimento.azienda. egione.sicilia.it);
Email_2
, in persona del Presidente, legale rappresentante pro - Controparte_4
tempore, con sede in Roma, C.F.: , partita iva n. rappresentato e difeso, P.IVA_2 P.IVA_3
per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma, del 23.01.2023, n. Persona_1
Repertorio 37590, raccolta 7131, dall'avv. Maria Cammaroto, C.F.: fax C.F._4
090 5724777, PEC t,, ed elettivamente domiciliato, con Email_3 il suo procuratore, in Messina via Armeria, 1, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto
Resistenti
OGGETTO: Retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 21/07/2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_1
e l' , deducendo di essere inserito nelle graduatorie ex L.R.
[...] CP_5
Sic. 16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore delle Amministrazioni resistenti come operaio a tempo determinato (OTD), con la qualifica di addetto mezzi meccanici.
Lamentava l'illegittima disparità di trattamento tra OTD e OTI (Operai a tempo Indeterminato) determinata dagli artt. 11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017, nella parte in cui prevedono soltanto a favore degli OTI la corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a 4 euro per ogni anno di servizio maturato e fino a un massimo di
16 anni. E ciò, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, ripreso dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2015.
Rilevava, dunque, di avere svolto sempre la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Sosteneva di avere raggiunto nel 2017 i sedici anni di servizio, previsti dal CIRL come limite per maturare il massimo dell'indennità professionale, pari a 64 euro mensili, e di aver lavorato, dal
2018 e fino alla data di deposito del ricorso, per complessivi 28 mensilità alle dipendenze dell' Controparte_1
.
[...]
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto al riconoscimento della corrispondente indennità professionale mensile e, conseguentemente, la condanna di parte resistente al pagamento in proprio favore della somma di € 1.792,00 (64 euro per 28 mensilità), oltre alla maggior somma tra interessi
e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale.
L Controparte_1
, si costituiva in giudizio con memoria del 22/11/2023 e, in via
[...]
preliminare chiedeva la riunione, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, del presente giudizio con altri analoghi già pendenti.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza delle avverse rivendicazioni, rilevando che il differente trattamento retributivo riconosciuto agli OTD rispetto agli OTI sarebbe legato, oltre che al numero di giornate lavorative svolte, alle mansioni assegnate ai primi in ragione della frazione di anno solare nella quale prestano la propria opera a favore dell'Amministrazione regionale. Inoltre, andrebbe considerato che gli OTD svolgono attività volte a fronteggiare esigenze che ricorrono ogni anno, per periodi di tempo limitati, per soddisfare le quali l'Amministrazione attinge ai contingenti disciplinati dalla legge.
Contestava, inoltre, il conteggio operato dal ricorrente, ritenendolo errato, in rapporto alle giornate lavorate per ogni mese e, in ogni caso eccepiva la prescrizione quinquennale del credito rivendicato dal ricorrente.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 29/11/2023, prendendo atto della domanda CP_5 avanzata da parte ricorrente, e riservandosi, all'esito del giudizio, di agire per il recupero della contribuzione, ove dovuta e non prescritta.
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
ha dichiarato di essere inserito nelle graduatorie ex L.R. Sic. 16/96, e di aver Parte_1 prestato per molti anni attività lavorativa in favore dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea come operaio a tempo determinato (OTD), assolvendo alle medesime mansioni disimpegnate dagli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Contr Lamentava, dunque, l'illegittima disparità di trattamento tra OTD e determinata dagli artt. 11 Contr CIRL 2001 e 4 CIRL 2017 nella parte in cui prevedono solo in favore degli a corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a £
7.500 (successivamente 4 euro) per ogni anno di servizio maturato, crescente fino a un massimo di
16 anni, così da arrivare ad un importo mensile di € 64.
Va premesso che risulta pacifica, incontestata e documentalmente provata attraverso gli attestati e le buste paga in atti, la circostanza che il ricorrente ha lavorato per diversi anni alle dipendenze della
Regione Siciliana – Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in virtù di rapporti di lavoro a termine dal 1996 al 2023, con la qualifica di addetto mezzi meccanici.
È, altresì, pacifico che è stato assunto, con carattere di stagionalità, sulla base dell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter dell'allegato Testo coordinato della l.r. n. 16/1996
(G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17) alle LL.RR. nn. 13/1999 e 14/2006, svolgendo le predette mansioni alle dipendenze del Ministero della Regione Siciliana – Assessorato dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per 51 giornate annuali dal 1996 al 1999, per 49 giornate annuali nel 2000, per 151 giornate nel 2001 e 2002, per 42 giornate annuali nel 2003, per
36 giornate annuali nel 2004, per 51 giornate annuali nel 2005, per 69 giornate annuali nel 2006, per 78 giornate annuali nel 2007, per 101 giornate annuali nel 2008, per 125 giornate annuali nel
2009, per 101 giornate annuali nel 2010, per 151 giornate annuali nel 2011, per 111 giornate annuali nel 2012, per 101 giornate annuali dal 2013 al 2021, per 151 giornate annuali nel 2022, per
140 giornate annuali nel 2023.
Occorre, dunque, rammentare che il rapporto di lavoro a termine contratto dal ricorrente è stato svolto nell'ambito del Servizio Forestale della , la cui attività è diretta alla Controparte_1 sistemazione idraulica e
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