Trib. Mantova, sentenza 09/07/2024, n. 175

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 09/07/2024, n. 175
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 175
Data del deposito : 9 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
G B Presidente
V M Giudice Relatrice
E P Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1586/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
03/04/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BARTESELLI BARBARA
E
( ) rappresentata e difesa, per mandato allegato CP_1 C.F._2 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito, previ gli incombenti di legge, Voglia dare atto del consenso dei coniugi e alla CP_1 Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cusano Milanino (MI) il
31.5.2008, regolarmente trascritto al n. 12, parte II, serie A, anno 2008, Comune di Cusano
Milanino (MI), alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;

2) il Sig. Peritore, in accordo con la Sig.ra , ha lasciato la casa coniugale sita in CP_1
Cusano Milanino (MI), Via Ticino 6, e, dopo aver trasferito la sua residenza in Cinisello
Balsamo (MI), risiede dal 2021 in Nova Milanese (MB) Piazza Marconi 1;

3) la casa coniugale, a suo tempo condotta in locazione, è stata assegnata alla moglie ed è rimasta nella piena ed assoluta disponibilità della medesima, come stabilito dall'art. 6 co.3,


L.392/1978, fino a quando la medesima non ha trasferito la sua residenza a Mozzecane
(VR), prima di trasferirla nuovamente in Curtatone (MN) Via Europa 54;
4) il Sig. Peritore ha già asportato, all'epoca della separazione, tutti i propri effetti personali dalla predetta abitazione coniugale. Il mobilio ivi rimasto è divenuto di proprietà della Sig.ra e di suo uso esclusivo;
CP_1
5) il pagamento del canone di locazione relativo alla predetta unità immobiliare è rimasto 2 integralmente a carico della Sig.ra , così come le utenze e le spese condominiali di CP_1 ordinaria amministrazione, restando ella manlevata dal Sig. Peritore da qualsivoglia obbligazione inerente il suddetto contratto;

6) la Sig.ra ha poco dopo la separazione trasferito la sua residenza in Mozzecane CP_1
(VR) Via Quistello 44 ed ivi è rimasta fino al luglio 2023, allorchè ha trasferito la sua residenza in Curtatone (MN) Via Europa 54;

7) il figlio resta affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre con Per_1 residenza presso la stessa. Ogni decisione relativa alla educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai soggiorni all'estero per motivi di studio o di turismo o alle scelte che comunque possano incidere sulla crescita del minore dovrà essere presa di comune accordo dai coniugi, salvo decisioni urgenti che riguardino la salute di di Per_1 cui l'altro genitore dovrà essere comunque informato;

8) il padre potrà tenere il figlio con sè per un fine settimana al mese dalle 19.00 del venerdì sino alle 19.00 della domenica, impegnandosi a curare che il figlio svolga i compiti scolastici assegnati, salvo diverso accordo tra le parti;
il Sig. Peritore dichiara di non essere contrario ad un eventuale trasferimento in altra città della Sig.ra e del minore CP_1 per motivi di lavoro della madre;
Per_1
9) la Sig.ra conserva il suo impegno, nei week-end di competenza del Sig. , ad CP_1 Pt_1 accompagnare a Cusano Milanino presso la residenza dei nonni materni per le Per_1
19.00 del venerdì e ad andare a riprenderlo, sempre presso la suddetta abitazione, alle ore
19.00 della domenica sera, a sue esclusive spese. Qualora, come già concordato in sede di separazione dei coniugi, non sia possibile procedere come indicato nel capoverso che precede, la Sig.ra si impegna a farsi integralmente carico di tutte le spese di trasferta CP_1
(comprensive, a mero titolo esemplificativo, di pedaggio, benzina, vitto e alloggio), necessarie a far sì che il Sig. Peritore raggiunga il figlio nel week-end di competenza, dietro semplice esibizione, da parte di quest'ultimo, dei relativi giustificativi di spese. Qualora dette somme non dovessero essere rimborsate nei termini predetti, il Sig. Peritore sarà legittimato a detrarle, a compensazione, dagli importi mensilmente dovuti a titolo di spese
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