Trib. Prato, sentenza 17/05/2024, n. 399

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Prato, sentenza 17/05/2024, n. 399
Giurisdizione : Trib. Prato
Numero : 399
Data del deposito : 17 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AT , in persona del Giudice. dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 952/2021 R.G.
promossa da:
AM LI (c.f.: [...]) residente in [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli Avv. ti Lorenzo De Robertis
e Ugo Notaro entrambi del Foro di Arezzo, presso l'ultimo dei quali è quale è altresì domiciliato per procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
PA AG (c.f.: [...]) residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Diego di Grazia del Foro di Caserta, presso il quale è altresì domiciliata per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
PRIMA UDIENZA: 27/7/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI : 31/3/2023
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “-Voglia l'Ill.mo Tribunale di AT, in accoglimento del presente ricorso, - accertare e dichiarare la responsabilità di natura extracontrattuale conseguente all'illegittimità nonché illiceità delle email redatte dalla sig.ra
PA AG in data 27.8.2020 delle ore 16,59 e delle ore 19,05 inviate al

sig. AM LI nonché ad altre persone, seppur per conoscenza, integrandosi la diffamazione nei confronti del ricorrente ed, in ogni caso, altamente lesive del decoro ed onorabilità dello stesso ricorrente e, per l'effetto, condannare la sig.ra
PA AG al relativo risarcimento dei danni morali in favore del sig.
LI AM per la somma di € 6.000,00 od in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o da liquidarsi secondo equità. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa oltre oneri come per legge”.
Per la convenuta: “chiede che il Tribunale di AT, rigettata integralmente ogni avversa domanda ed eccezione, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1)
Rigettare per tutti i motivi esposti nel presente atto, la domanda del ricorrente, siccome del tutto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che sprovvista di qualsivoglia allegazione e supporto probatorio;
2) Condannare il ricorrente sig.

AM LI, al pagamento delle spese processuali, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, il tutto con attribuzione all'Avv.
Diego Di Grazia per dichiarato anticipo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AM LI, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c citava in giudizio PA
AG chiedendo la condanna della medesima a pagargli la
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