Trib. Bolzano, sentenza 16/10/2024, n. 977
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NO - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 1831/2023 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
LU PA (c.f. [...]), SA ET (c.f.
[...]), con gli avv.ti HERBST JOHANNA e RIVA LU
PARTE ATTRICE OPPONENTE
DR OP (C.F. [...]), con l'avv. PIRARI FRANCESCO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di consegna n. 519/2023, vendita con patto di riservato dominio, inadempimento, consegna di bene mobile
Conclusioni
Parte attrice:
Il procuratore di parte attrice insiste nelle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale ordinario di NO, respinta ogni eventuale istanza ed eccezione avversaria,
➢ in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del signor DR OP per essere i beni di cui si chiede la restituzione di proprietà di soggetti differenti dall'istante;
➢ sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di interesse ad agire del signor OP rispetto alla restituzione dei macchinari prodotti da MACPI, per la cui identificazione si rinvia a quanto esposto in narrativa, nonché in relazione alla lavasecco Bowe P12 e alla lavatrice Miele da 32 kg, di proprietà della DAVIS XP, in quanto beni già restituiti ai legittimi proprietari;
pagina 1 di 14
➢ sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, ove concessa, subordinarla alla prestazione di idonea cauzione;
➢ in via principale e nel merito:
• rigettare le richieste avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 519/2023 dd. 27.03.2023 del Tribunale ordinario di
NO (RG 1168/2023) dichiarandolo nullo, invalido e/o comunque inefficace;
• accertare e dichiarare la nullità del contatto dd. 01.11.2022 per indeterminatezza dell'oggetto
e/o perché stipulato in frode alla legge, e/o dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1479 c.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
519/2023 dd. 27.03.2023 del Tribunale ordinario di NO (RG 1168/2023) dichiarandolo nullo, invalido e/o comunque inefficace;
• in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il signor OP DR è responsabile dei danni patrimoniali subiti dai sig.ri RI per l'effetto dell'evizione subita da MACPI, danni che vengono quantificati in € 3.500,00, importo corrisposto dagli opponenti a MACPI per
l'asporto dei macchinari indicati in narrativa e, per l'effetto, condannarlo a risarcire agli opponenti tale somma;
[domanda aggiunta nella memoria 171bis n. 1]
➢in subordine e in via riconvenzionale, nel solo caso in cui alla nullità/risoluzione del contratto dd. 01.11.2022 derivassero obblighi restitutori in capo ai sig.ri RI, condannare il signor OP DR al risarcimento del danno – diretto e indiretto, patrimoniale e non patrimoniale - derivante dall'impossibilità di utilizzare tali beni, che si stima in un importo non inferiore ad € 150.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
➢ in via istruttoria, ammettere tutte le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 171 ter, commi 2 e 3 c.p.c., ovvero l'ordine di esibizione rivolto a DAVIS Importo-Export S.r.l., a
MACPI S.p.a. e all'opposto OP DR, la richiesta di prova testimoniale diretta e contraria, la richiesta di interrogatorio formale dell'opposto e istanza di verificazione del documento prodotto sub n. 18;
[domanda così reiterata in sede di precisazione conclusioni]
➢in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio;
Parte convenuta:
conferma le conclusioni in atti
(si presume come in comparsa di risposta:
pagina 2 di 14 - nel merito, respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare CA IS ed EL BE a consegnare ad DR OP tutti i beni oggetto del contratto del 1.11.2022 ovvero, in ulteriore subordine, quelli per cui verrà accertato il diritto alla consegna;
- in ogni caso, condannare CA IS ed EL BE alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento della sanzione di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
1.1
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. per la consegna di cose determinate, depositato il 24/03/2023,
l'odierno opposto DR OP chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di
CA IS ed EL BE con riferimento a una serie di macchinari e beni mobili specificamente individuati, destinati allo svolgimento di attività di lavanderia, situati parte nell'immobile di via Noldin n.
7-E/F in Laives (BZ) e parte nell'immobile di via Bari n. 39-B in
NO.
OP esponeva di aver venduto con riserva della proprietà detti beni a CA IS ed EL
BE giusta contratto sottoscritto in data 1.11.2022;
infatti, esso OP voleva cessare
l'attività delle sue lavanderie ed EL TT, sua ex-dipendente manifestava interesse a continuare l'attività con il proprio compagno IS;
gli acquirenti TI e IS avrebbero però da subito dimostrato di volersi sottrarre all'adempimento delle obbligazioni assunte e, sin dalla fine del 2022, con i pretesti più vari e irragionevoli, avrebbero omesso di pagare quanto pattuito ed anzi si sarebbero resi autori di condotte illecite varie, specificamente riportate;
la diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni d.d. 09/01/2023 pena “la decadenza dal beneficio del termine dettata dalla legge all'art. 1186 c.c. e con essa il promovimento del cumulo delle azioni (monitorie, cautelari, risolutorie e risarcitorie di cui si è detto)” non avrebbe sortito effetto;
in base al contratto sussisterebbe il diritto di OP alla riconsegna dei beni venduti.
Il Tribunale accoglieva il ricorso per consegna dei beni con decreto ingiuntivo n. 519/2023.
1.2
CA IS ed EL BE proponevano opposizione al predetto decreto ingiuntivo, allegando, in sintesi che:
- difetta la legittimazione attiva di OP, posto che quest'ultimo non è proprietario dei beni;
pagina 3 di 14
infatti, OP è entrato nella disponibilità dei beni quale titolare della società fallita EV
ST s.r.l. e della società, ora inattiva, Ferplay s.r.l.s., società le quali hanno stipulato con i fornitori di macchinari per il settore della lavanderia MA s.p.a. e VI Import – Esport
s.r.l. “svariati contratti di noleggio/vendita con riserva di proprietà”;
OP ha quindi rivenduto a IS e GO i beni ancora di proprietà dei predetti fornitori poiché le società facenti capo a lui non hanno mai adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti dei fornitori;
pertanto, i beni ora venduti non appartenevano né a OP, né alle sue società;
- il contratto è nullo per indeterminatezza dell'oggetto;
tale nullità deriva dall'omessa indicazione del numero di matricola dei beni venduti, dalla mancata individuazione puntuale dei beni e dalla mancanza di criteri per determinarli, il che rende l'oggetto del contratto indeterminabile;
- essi compratori eccepiscono l'inadempimento del venditore e chiedono la risoluzione del contratto, poiché OP, nonostante nel contratto si fosse dichiarato falsamente e in mala fede proprietario, ha venduto cose altrui, circostanza di cui i compratori sono venuti a conoscenza solo successivamente alla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NO - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 1831/2023 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
LU PA (c.f. [...]), SA ET (c.f.
[...]), con gli avv.ti HERBST JOHANNA e RIVA LU
PARTE ATTRICE OPPONENTE
DR OP (C.F. [...]), con l'avv. PIRARI FRANCESCO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di consegna n. 519/2023, vendita con patto di riservato dominio, inadempimento, consegna di bene mobile
Conclusioni
Parte attrice:
Il procuratore di parte attrice insiste nelle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale ordinario di NO, respinta ogni eventuale istanza ed eccezione avversaria,
➢ in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del signor DR OP per essere i beni di cui si chiede la restituzione di proprietà di soggetti differenti dall'istante;
➢ sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di interesse ad agire del signor OP rispetto alla restituzione dei macchinari prodotti da MACPI, per la cui identificazione si rinvia a quanto esposto in narrativa, nonché in relazione alla lavasecco Bowe P12 e alla lavatrice Miele da 32 kg, di proprietà della DAVIS XP, in quanto beni già restituiti ai legittimi proprietari;
pagina 1 di 14
➢ sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, ove concessa, subordinarla alla prestazione di idonea cauzione;
➢ in via principale e nel merito:
• rigettare le richieste avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 519/2023 dd. 27.03.2023 del Tribunale ordinario di
NO (RG 1168/2023) dichiarandolo nullo, invalido e/o comunque inefficace;
• accertare e dichiarare la nullità del contatto dd. 01.11.2022 per indeterminatezza dell'oggetto
e/o perché stipulato in frode alla legge, e/o dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1479 c.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
519/2023 dd. 27.03.2023 del Tribunale ordinario di NO (RG 1168/2023) dichiarandolo nullo, invalido e/o comunque inefficace;
• in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il signor OP DR è responsabile dei danni patrimoniali subiti dai sig.ri RI per l'effetto dell'evizione subita da MACPI, danni che vengono quantificati in € 3.500,00, importo corrisposto dagli opponenti a MACPI per
l'asporto dei macchinari indicati in narrativa e, per l'effetto, condannarlo a risarcire agli opponenti tale somma;
[domanda aggiunta nella memoria 171bis n. 1]
➢in subordine e in via riconvenzionale, nel solo caso in cui alla nullità/risoluzione del contratto dd. 01.11.2022 derivassero obblighi restitutori in capo ai sig.ri RI, condannare il signor OP DR al risarcimento del danno – diretto e indiretto, patrimoniale e non patrimoniale - derivante dall'impossibilità di utilizzare tali beni, che si stima in un importo non inferiore ad € 150.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
➢ in via istruttoria, ammettere tutte le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 171 ter, commi 2 e 3 c.p.c., ovvero l'ordine di esibizione rivolto a DAVIS Importo-Export S.r.l., a
MACPI S.p.a. e all'opposto OP DR, la richiesta di prova testimoniale diretta e contraria, la richiesta di interrogatorio formale dell'opposto e istanza di verificazione del documento prodotto sub n. 18;
[domanda così reiterata in sede di precisazione conclusioni]
➢in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio;
Parte convenuta:
conferma le conclusioni in atti
(si presume come in comparsa di risposta:
pagina 2 di 14 - nel merito, respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare CA IS ed EL BE a consegnare ad DR OP tutti i beni oggetto del contratto del 1.11.2022 ovvero, in ulteriore subordine, quelli per cui verrà accertato il diritto alla consegna;
- in ogni caso, condannare CA IS ed EL BE alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento della sanzione di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
1.1
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. per la consegna di cose determinate, depositato il 24/03/2023,
l'odierno opposto DR OP chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di
CA IS ed EL BE con riferimento a una serie di macchinari e beni mobili specificamente individuati, destinati allo svolgimento di attività di lavanderia, situati parte nell'immobile di via Noldin n.
7-E/F in Laives (BZ) e parte nell'immobile di via Bari n. 39-B in
NO.
OP esponeva di aver venduto con riserva della proprietà detti beni a CA IS ed EL
BE giusta contratto sottoscritto in data 1.11.2022;
infatti, esso OP voleva cessare
l'attività delle sue lavanderie ed EL TT, sua ex-dipendente manifestava interesse a continuare l'attività con il proprio compagno IS;
gli acquirenti TI e IS avrebbero però da subito dimostrato di volersi sottrarre all'adempimento delle obbligazioni assunte e, sin dalla fine del 2022, con i pretesti più vari e irragionevoli, avrebbero omesso di pagare quanto pattuito ed anzi si sarebbero resi autori di condotte illecite varie, specificamente riportate;
la diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni d.d. 09/01/2023 pena “la decadenza dal beneficio del termine dettata dalla legge all'art. 1186 c.c. e con essa il promovimento del cumulo delle azioni (monitorie, cautelari, risolutorie e risarcitorie di cui si è detto)” non avrebbe sortito effetto;
in base al contratto sussisterebbe il diritto di OP alla riconsegna dei beni venduti.
Il Tribunale accoglieva il ricorso per consegna dei beni con decreto ingiuntivo n. 519/2023.
1.2
CA IS ed EL BE proponevano opposizione al predetto decreto ingiuntivo, allegando, in sintesi che:
- difetta la legittimazione attiva di OP, posto che quest'ultimo non è proprietario dei beni;
pagina 3 di 14
infatti, OP è entrato nella disponibilità dei beni quale titolare della società fallita EV
ST s.r.l. e della società, ora inattiva, Ferplay s.r.l.s., società le quali hanno stipulato con i fornitori di macchinari per il settore della lavanderia MA s.p.a. e VI Import – Esport
s.r.l. “svariati contratti di noleggio/vendita con riserva di proprietà”;
OP ha quindi rivenduto a IS e GO i beni ancora di proprietà dei predetti fornitori poiché le società facenti capo a lui non hanno mai adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti dei fornitori;
pertanto, i beni ora venduti non appartenevano né a OP, né alle sue società;
- il contratto è nullo per indeterminatezza dell'oggetto;
tale nullità deriva dall'omessa indicazione del numero di matricola dei beni venduti, dalla mancata individuazione puntuale dei beni e dalla mancanza di criteri per determinarli, il che rende l'oggetto del contratto indeterminabile;
- essi compratori eccepiscono l'inadempimento del venditore e chiedono la risoluzione del contratto, poiché OP, nonostante nel contratto si fosse dichiarato falsamente e in mala fede proprietario, ha venduto cose altrui, circostanza di cui i compratori sono venuti a conoscenza solo successivamente alla
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