Trib. Milano, sentenza 11/04/2024, n. 4029
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Testo completo
N. 19361/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/05/2022, rimessa al Collegio con ordinanza del 14.03.2024, discussa nella
Camera di Consiglio del 03/04/2024 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. QUARTA GRAZIA e dall'avv. SCIMEMI VALENTINA con studio in VIA CARRACCIO, 15 LEGNANO presso i quali ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/11/1972 , rappresentato e difeso dall'avv. BONCIMINO ALESSANDRA e dall'avv. GUIDICINI
BENEDETTA con studio in VIA MASCHERONI, 31 MILANO presso i quali ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 15
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20.06.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per_ 1. I figli minori e restano affidati alla madre che eserciterà in via esclusiva rinforzata ex Per_1 art. 337quater, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche in relazione ai documenti validi per l'espatrio, quali carta d'identità e passaporto;
2. i minori seguiteranno a vivere presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Novate Milanese sita in via Vignone n. 54;
3. la predetta casa coniugale resta dunque assegnata con tutti gli arredi alla madre, dando atto che i comproprietari, sino alla cessione di cui al punto 8., devono far fronte nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie ed al pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare, mentre le utenze e le spese ordinarie saranno a carico della moglie che vi abita con i figli;
4. le parti, a valle del buon esito del monitoraggio svolto dai Servizi Sociali di Novate Milanese, concordano sulla sospensione dello stesso e di ogni eventuale supporto fornito;
5. il padre incontrerà i figli a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola alla domenica dopo cena, nonché il martedì ed il giovedì da dopo scuola a dopo cena, oltre ad ulteriori giorni concordati e comunque salvi migliori accordi tra le parti;
durante il periodo estivo due settimane consecutive da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
vacanze natalizie divise a metà tra i genitori, dal 23 mattina al 30 dicembre pomeriggio e dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio dopo cena, ad anni alterni;
le parti precisano che se il 23 dicembre cade di venerdì o sabato o domenica e tale fine settimana è di spettanza del genitore cui non spetta il primo dei due predetti periodi, prevale la regola dei due concordati periodi, a prescindere dunque dall'alternanza del fine settimana;
lo stesso dicasi con riferimento al 6 gennaio e, pertanto, se il 6 gennaio cade di venerdì o sabato o domenica e tale fine settimana è di spettanza del genitore cui non spetta il secondo dei due predetti periodi, prevale la regola dei due concordati periodi, a prescindere dunque dall'alternanza del fine settimana, che riprenderà dal fine settimana successivo, che spetterà al genitore che non ha avuto con sé i figli durante il fine settimana coinciso con il termine del periodo natalizio;
vacanze pasquali per tre giorni con ciascun genitore, ad anni alterni, con applicazione del medesimo sopra precisato principio circa le sorti dei fine settimana alternati;
vacanze di carnevale alternate di anno in anno tra i genitori;
ponti accorpati al fine settimana di pertinenza;
l'eventuale giorno festivo infrasettimanale, non ricompreso nel ponte scolastico, resta di competenza del genitore che quel giorno ha con sé i figli;
il tutto, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori;
6. il signor contribuirà al mantenimento dei due figli con un importo mensile ed CP_1 omnicomprensivo pari ad € 500,00 con decorrenza dal mese di febbraio 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici ;
Org_1
7. le parti concordano che la RA seguiterà a percepire in via integrale l'assegno Parte_1 unico per i figli;
pagina 2 di 15
8. nell'ambito della definizione di ogni rapporto patrimoniale tra le parti, il signor si impegna CP_1
a cedere, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, alla RA , Parte_1 con accollo del mutuo residuo a carico di quest'ultima, anche relativamente alla quota del 50% gravante sul signor cointestatario del contratto di mutuo, la propria quota del 50% di CP_1 proprietà della casa coniugale e relativo box censiti al NCEU del Comune di Novate Milanese come segue: foglio 10, particella 245, subalterno 3, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, rendita euro
650,74, nonché foglio 10, particella 245, subalterno 15, categoria C/6, classe 3, consistenza 32mq, rendita euro 94,2;
9. il signor si impegna a spostare la propria residenza anagrafica entro la data di cessione CP_1 della quota di cui al precedente punto;
10. con l'attuazione di quanto previsto al punto 8., la RA rinuncia a qualsivoglia Parte_1 credito nei confronti del marito, comprensivo delle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, delle rate di mutuo acceso dalla RA nel periodo covid, delle cartelle Parte_1 esattoriali ricevute dalla stessa in relazione ai redditi professionali sinora dichiarati, degli importi liquidati in sede penale a titolo di provvisionale e spese legali della RA ;
ella rinuncia Parte_1 altresì a domandare il risarcimento danni conseguente alla costituzione di parte civile costituita nel processo penale R.G.N.R. 41139/2021;
11. con l'esatto adempimento delle succitate condizioni di cui ai punti 8, 9 e 10, i signori e CP_1 [...]
dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale, nonché di non aver più Pt_1 nulla reciprocamente a pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione, in relazione a pregresse obbligazioni derivanti dal loro rapporto familiare e lavorativo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
in MILANO il 03/06/2004 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno
2004, atto n. 419, Parte II, Serie A,
Per_ dal matrimonio sono nati due figli: in data 29.07.2008 e in data 29.07.2011, Per_1
con ricorso depositato in data 19.05.2022 la chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, che fosse disposto l'affido super- esclusivo ad ella dei due figli minori e il loro prevalente collocamento presso di sé, con assegnazione ad ella della casa coniugale sita in Novate Milanese, Via Vignone 4, un contributo di mantenimento paterno pari ad euro 250,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, la regolamentazione degli incontri padre/figli con modalità protetta in spazio neutro. Allegava: che il marito ad un certo momento della vita coniugale aveva iniziato a tenere un comportamento ossessivo, persecutorio, irrispettoso, offensivo e pericoloso nei suoi confronti, che per questo ella si era rivolta al
pagina 3 di 15
di Bollate e aveva deciso di sporgere denuncia-querela contro il marito, che in Organizzazione_2
data 22.02.2022 veniva disposta la misura cautelare contro il marito dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa con delega alla P.G. della stazione CC di Novate Milanese di dare immediata comunicazione ai competenti servizi sociali del territorio, che anche successivamente all'adozione del suddetto provvedimento il non cessava di porre in essere i suoi comportamenti persecutori e pertanto ella si vedeva CP_1
costretta a sporgere nuovamente denuncia-querela contro di lui che portava all'emissione di una ordinanza di aggravamento della misura già in essere e prevedeva il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa, con avviso che la violazione di quanto imposto avrebbe potuto condurre all'aggravamento della misura (già richiesto dal PM) ed all'applicazione della detenzione in carcere, che a seguito delle suddette denunce, in data 10 maggio 2022, le veniva notificato avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., per il delitto p.e p. dall'art. 572, comma 2 c.p, per le condotte attuate dal ai suoi danni. Infine evidenziava che il aveva intrapreso una nuova CP_1 CP_1
relazione con tale sig.ra , Per_3
in data 14.10.2022 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di separazione CP_1
della moglie ma chiedendo che questa fosse ad ella addebitata, che fosse nominato un curatore speciale ai minori, che fosse disposto in via temporanea l'affido degli stessi all'ente e il mantenimento del loro collocamento presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, la regolamentazione delle visite padre/figli e un contributo paterno al mantenimento dei minori pari ad euro 200,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie;
contestava quanto riportato dalla moglie in ordine alla fine del loro matrimonio, invece dovuta ai comportamenti adulterini della moglie, e la versione descritta dalla stessa in merito ad alcuni episodi avvenuti, riferiva che il rapporto con i figli era sereno ed autentico, che al momento era disoccupato e viveva presso i di lui genitori, all'udienza presidenziale, tenutasi in data 25.10.2022, venivano ampiamente sentite le parti separatamente e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/05/2022, rimessa al Collegio con ordinanza del 14.03.2024, discussa nella
Camera di Consiglio del 03/04/2024 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. QUARTA GRAZIA e dall'avv. SCIMEMI VALENTINA con studio in VIA CARRACCIO, 15 LEGNANO presso i quali ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/11/1972 , rappresentato e difeso dall'avv. BONCIMINO ALESSANDRA e dall'avv. GUIDICINI
BENEDETTA con studio in VIA MASCHERONI, 31 MILANO presso i quali ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 15
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20.06.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per_ 1. I figli minori e restano affidati alla madre che eserciterà in via esclusiva rinforzata ex Per_1 art. 337quater, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche in relazione ai documenti validi per l'espatrio, quali carta d'identità e passaporto;
2. i minori seguiteranno a vivere presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Novate Milanese sita in via Vignone n. 54;
3. la predetta casa coniugale resta dunque assegnata con tutti gli arredi alla madre, dando atto che i comproprietari, sino alla cessione di cui al punto 8., devono far fronte nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie ed al pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare, mentre le utenze e le spese ordinarie saranno a carico della moglie che vi abita con i figli;
4. le parti, a valle del buon esito del monitoraggio svolto dai Servizi Sociali di Novate Milanese, concordano sulla sospensione dello stesso e di ogni eventuale supporto fornito;
5. il padre incontrerà i figli a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola alla domenica dopo cena, nonché il martedì ed il giovedì da dopo scuola a dopo cena, oltre ad ulteriori giorni concordati e comunque salvi migliori accordi tra le parti;
durante il periodo estivo due settimane consecutive da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
vacanze natalizie divise a metà tra i genitori, dal 23 mattina al 30 dicembre pomeriggio e dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio dopo cena, ad anni alterni;
le parti precisano che se il 23 dicembre cade di venerdì o sabato o domenica e tale fine settimana è di spettanza del genitore cui non spetta il primo dei due predetti periodi, prevale la regola dei due concordati periodi, a prescindere dunque dall'alternanza del fine settimana;
lo stesso dicasi con riferimento al 6 gennaio e, pertanto, se il 6 gennaio cade di venerdì o sabato o domenica e tale fine settimana è di spettanza del genitore cui non spetta il secondo dei due predetti periodi, prevale la regola dei due concordati periodi, a prescindere dunque dall'alternanza del fine settimana, che riprenderà dal fine settimana successivo, che spetterà al genitore che non ha avuto con sé i figli durante il fine settimana coinciso con il termine del periodo natalizio;
vacanze pasquali per tre giorni con ciascun genitore, ad anni alterni, con applicazione del medesimo sopra precisato principio circa le sorti dei fine settimana alternati;
vacanze di carnevale alternate di anno in anno tra i genitori;
ponti accorpati al fine settimana di pertinenza;
l'eventuale giorno festivo infrasettimanale, non ricompreso nel ponte scolastico, resta di competenza del genitore che quel giorno ha con sé i figli;
il tutto, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori;
6. il signor contribuirà al mantenimento dei due figli con un importo mensile ed CP_1 omnicomprensivo pari ad € 500,00 con decorrenza dal mese di febbraio 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici ;
Org_1
7. le parti concordano che la RA seguiterà a percepire in via integrale l'assegno Parte_1 unico per i figli;
pagina 2 di 15
8. nell'ambito della definizione di ogni rapporto patrimoniale tra le parti, il signor si impegna CP_1
a cedere, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, alla RA , Parte_1 con accollo del mutuo residuo a carico di quest'ultima, anche relativamente alla quota del 50% gravante sul signor cointestatario del contratto di mutuo, la propria quota del 50% di CP_1 proprietà della casa coniugale e relativo box censiti al NCEU del Comune di Novate Milanese come segue: foglio 10, particella 245, subalterno 3, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, rendita euro
650,74, nonché foglio 10, particella 245, subalterno 15, categoria C/6, classe 3, consistenza 32mq, rendita euro 94,2;
9. il signor si impegna a spostare la propria residenza anagrafica entro la data di cessione CP_1 della quota di cui al precedente punto;
10. con l'attuazione di quanto previsto al punto 8., la RA rinuncia a qualsivoglia Parte_1 credito nei confronti del marito, comprensivo delle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, delle rate di mutuo acceso dalla RA nel periodo covid, delle cartelle Parte_1 esattoriali ricevute dalla stessa in relazione ai redditi professionali sinora dichiarati, degli importi liquidati in sede penale a titolo di provvisionale e spese legali della RA ;
ella rinuncia Parte_1 altresì a domandare il risarcimento danni conseguente alla costituzione di parte civile costituita nel processo penale R.G.N.R. 41139/2021;
11. con l'esatto adempimento delle succitate condizioni di cui ai punti 8, 9 e 10, i signori e CP_1 [...]
dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale, nonché di non aver più Pt_1 nulla reciprocamente a pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione, in relazione a pregresse obbligazioni derivanti dal loro rapporto familiare e lavorativo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
in MILANO il 03/06/2004 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno
2004, atto n. 419, Parte II, Serie A,
Per_ dal matrimonio sono nati due figli: in data 29.07.2008 e in data 29.07.2011, Per_1
con ricorso depositato in data 19.05.2022 la chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, che fosse disposto l'affido super- esclusivo ad ella dei due figli minori e il loro prevalente collocamento presso di sé, con assegnazione ad ella della casa coniugale sita in Novate Milanese, Via Vignone 4, un contributo di mantenimento paterno pari ad euro 250,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, la regolamentazione degli incontri padre/figli con modalità protetta in spazio neutro. Allegava: che il marito ad un certo momento della vita coniugale aveva iniziato a tenere un comportamento ossessivo, persecutorio, irrispettoso, offensivo e pericoloso nei suoi confronti, che per questo ella si era rivolta al
pagina 3 di 15
di Bollate e aveva deciso di sporgere denuncia-querela contro il marito, che in Organizzazione_2
data 22.02.2022 veniva disposta la misura cautelare contro il marito dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa con delega alla P.G. della stazione CC di Novate Milanese di dare immediata comunicazione ai competenti servizi sociali del territorio, che anche successivamente all'adozione del suddetto provvedimento il non cessava di porre in essere i suoi comportamenti persecutori e pertanto ella si vedeva CP_1
costretta a sporgere nuovamente denuncia-querela contro di lui che portava all'emissione di una ordinanza di aggravamento della misura già in essere e prevedeva il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa, con avviso che la violazione di quanto imposto avrebbe potuto condurre all'aggravamento della misura (già richiesto dal PM) ed all'applicazione della detenzione in carcere, che a seguito delle suddette denunce, in data 10 maggio 2022, le veniva notificato avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., per il delitto p.e p. dall'art. 572, comma 2 c.p, per le condotte attuate dal ai suoi danni. Infine evidenziava che il aveva intrapreso una nuova CP_1 CP_1
relazione con tale sig.ra , Per_3
in data 14.10.2022 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di separazione CP_1
della moglie ma chiedendo che questa fosse ad ella addebitata, che fosse nominato un curatore speciale ai minori, che fosse disposto in via temporanea l'affido degli stessi all'ente e il mantenimento del loro collocamento presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, la regolamentazione delle visite padre/figli e un contributo paterno al mantenimento dei minori pari ad euro 200,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie;
contestava quanto riportato dalla moglie in ordine alla fine del loro matrimonio, invece dovuta ai comportamenti adulterini della moglie, e la versione descritta dalla stessa in merito ad alcuni episodi avvenuti, riferiva che il rapporto con i figli era sereno ed autentico, che al momento era disoccupato e viveva presso i di lui genitori, all'udienza presidenziale, tenutasi in data 25.10.2022, venivano ampiamente sentite le parti separatamente e
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