Trib. Venezia, sentenza 22/02/2024, n. 577
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Testo completo
R.G. n. 10990/2023
EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Presidente
dott. GIANLUCA BROL Giudice
Giudice designato est. dott. MATTEO DEL VESCO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies,
c.p.c.
da
C.F. 1 ), nato in Albania, in data 05.08.1990, Parte 1 (C.F.
rappresentato e difeso dall'avv. T A;
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte 1
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
[...]
RESISTENTE
Oggetto: domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs.
150/2011);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies c.p.c., depositato in data 30.07.2023, il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il Parte 1 provvedimento del Questore della Provincia di Rovigo, Cat. A.12/2023/Imm/63 notificato in
30.06.2023, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
protezione speciale.
L'Amministrazione si è costituita con comparsa depositata in data 13.12.2023, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti del 14.12.2023 il ricorrente ha insistito per
l'accoglimento del ricorso. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione al Collegio.
****
Il ricorso è fondato per i motivi appresso evidenziati.
In via preliminare, mette conto osservare che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011.
Ancora preliminarmente, va opportunamente evidenziato che l'odierna controversia attiene unicamente al diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, d.lgs. n. 286/1998.
Da ciò consegue che le condizioni di vita e sicurezza dell'Albania, Paese di origine del ricorrente, assumono limitata rilevanza in questo procedimento, potendo essere considerate, unitamente agli indici di integrazione del ricorrente in Italia, al solo fine di valutare se il rimpatrio dello stesso possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Così delimitato il thema decidendum, è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza"), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Organizzazione_1 nei casi in cui non
,
ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola "aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari.
A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrevano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n. 113/2017) "permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare", convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 co 6 del d.lgs. n. 25
n. 286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con
modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui "in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di