Trib. Lecce, sentenza 27/11/2024, n. 3715
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro L H B ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3913.2022 R.A.C.L., promossa da:
S R
con il proc. avv. B
CONTRO
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 6.4.22 questo Tribunale, chiedendo dichiararsi prescritto CP_ il diritto di al recupero delle somme indebitamente versate e quindi nulla la trattenuta CP_ effettuata con condanna di alla restituzione di quanto recuperato ed annullamento della posizione debitoria;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, già dipendente pubblica transitata per mobilità alle dipendenze di CP_ e beneficiaria di assegno ad personam riassorbibile, abbia ricevuto solo in data CP_ 18.2.19 la richiesta di di restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno ad personam in virtù della sospensione del procedimento di riassorbimento in conseguenza
come invero, detto accordo prevedesse come, trascorso un anno dalla firma del verbale dell'11.10.07 e qualora non fosse intervenuto un accordo CP_ risolutivo ex artt.38s CCNL 2006\09, avrebbe immediatamente proceduto al recupero delle somme non riassorbite e riattivato la procedura di riassorbimento;
come CP_ pertanto la richiesta di del febbraio 2019 sia tardiva per prescrizione del diritto di ripetere.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si è costituita