Trib. Roma, sentenza 12/02/2024, n. 2556

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 12/02/2024, n. 2556
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 2556
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo

T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 14868 del ruolo generale affari
contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione il 6 settembre 2023 (data di
scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
UN PA
(avv. Giovanni Marchese) attrice
E
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSIITA' E DELLA RICERCA
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Avvocatura Generale dello Stato)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA - contumace convenuti
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.5.2023 i difensori delle parti costituite richiamavano le conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio e scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 14.5.2012 UN AR aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e l'Università degli Studi di Messina dinanzi al Tribunale di
Messina per ottenere: 1) l'accertamento della responsabilità dello Stato e, per esso, delle Amministrazioni citate in giudizio, in solido o in via alternativa e/o esclusiva,


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
per la mancata tempestiva attuazione delle direttive CEE 16.6.1975 n. 363 e
26.1.1982 n. 76;
2) l'accertamento della responsabilità dello Stato e, per esso, delle
Amministrazioni citate in giudizio, in solido o in via alternativa e/o esclusiva, per la mancata corresponsione della remunerazione equivalente a quella prevista dalla disciplina nazionale;
3) la condanna dello Stato e, per esso, delle Amministrazioni citate in giudizio, in solido o in via alternativa e/o esclusiva, al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi, anche equitativamente, nella misura di € 6.713,84 annui, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 4.10.2000, previo accertamento della natura permanente dell'illecito in esame, con vittoria delle spese di lite.
L'attrice, laureata in medicina e chirurgia, aveva allegato: di avere conseguito il
27.10.1993 il diploma di specializzazione in “otorinolaringoiatria”, dopo avere frequentato la relativa scuola di specializzazione negli anni accademici 1990-1993
e, successivamente, il 27.10.1997, di avere conseguito il diploma di specializzazione in “audiologia”, previa frequenza della relativa scuola di specializzazione negli anni accademici 1993-1997, senza ricevere alcuna remunerazione. UN AR aveva ricostruito la normativa comunitaria di riferimento (Direttiva 75/363/CEE, poi confluita nella Direttiva 82/76/CEE, e Direttiva CEE 93/16) e quella nazionale. In particolare, aveva evidenziato che il d.lgs. n. 257/1991 aveva riconosciuto il diritto dei medici specializzandi alla corresponsione di una borsa di studio a decorrere dall'anno accademico 1991/1992, escludendo, tuttavia, i medici specializzandi in corso e quelli già ammessi ai corsi iniziati negli anni precedenti. Richiamava la giurisprudenza della Corte di Giustizia nonché la giurisprudenza interna, e affermava il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Le Amministrazioni convenute avevano eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Messina, affermando la competenza del Tribunale di
Roma e l'Università degli Studi di Messina anche il proprio difetto di legittimazione passiva. Tutti i convenuti avevano eccepito la prescrizione quinquennale del diritto vantato dell'attrice e, in subordine, quella decennale, decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia CO, cause riunite C 6/90 e C 9/90 pubblicata il 19.11.1991. Avevano inoltre eccepito l'inammissibilità delle domande concernenti la frequenza della seconda scuola di specializzazione, in quanto all'epoca lo Stato aveva recepito le direttive comunitarie.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attrice aveva rinunciato alla domanda relativa ai compensi per la frequenza della scuola di specializzazione in
“audiologia”, e non riproposto nei confronti dell'Università degli Studi di Messina la domanda relativa al corso di specializzazione in “otorinolaringoiatria”.
Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 76 del 18.1.2021, aveva dichiarato
l'incompetenza per territorio di quel Tribunale in favore del Tribunale di Roma e disposto la compensazione delle spese processuali.
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UN AR ha tempestivamente riassunto il processo davanti a questo tribunale, rappresentando che l'Università degli Studi di Messina veniva convenuta
“solo per estremo scrupolo ai fini dell'eventuale istruttoria, senza svolgere domanda risarcitoria nei suoi confronti, per quanto già precisato nelle domande svolte con la memoria di I termine”. Nell'atto di riassunzione l'attrice ha riprodotto il contenuto dell'originario atto di citazione e le vicende della fase del processo svolta davanti al
Tribunale di Messina e formulato le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare la responsabilità dello Stato Italiano e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del
Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca, in solido tra di loro e/o per chi di ragione, in ordine alla mancata attuazione delle direttive CEE 16.6.1975 n. 363 e
26.1.1982 n. 76, nei modi e nei termini dalle stesse determinati, e quindi “per inadempimento dell'obbligazione ex lege”;
2) Ritenere e dichiarare lo Stato Italiano
e, per esso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Istruzione Università e della
Ricerca, in solido tra di loro e/o per chi di ragione, responsabile per la mancata corresponsione della remunerazione, equivalente a quella prevista dalla disciplina nazionale e corrisposta agli specializzandi, per il periodo in cui l'attrice ha frequentato la scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l'Università degli Studi di Messina, dall'a.a. 1990/1991 all'a.a. 1993/1994;
3)
Conseguentemente, condannare lo Stato Italiano e, per esso, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, il Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca, in solido tra di loro e/o per chi di ragione, al risarcimento dei danni per equivalente, da determinarsi anche in via equitativa, quanto meno, nella misura pari ad euro 6.714,00 (già vecchie lire
13.000.000) annui, per tutti i 4 anni del corso di specializzazione per l'importo complessivo di euro (6.714,00 x 4) 26.856,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (sussistendone i presupposti), a far data dal 27.10.1999 e/o, comunque,
a far data dall'atto di messa in mora del 10.3.2009 e fino al soddisfo;
4) [omissis;
specificazione delle istanze istruttorie];
5) Condannare lo Stato Italiano, e per esso le Amministrazioni statali convenute in solido e/o per chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”
Le Amministrazioni centrali convenute hanno ribadito le eccezioni e le contestazioni
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi