Trib. Milano, sentenza 14/11/2024, n. 5062
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Testo completo
R.G. 6626/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to BLASI GIANLUCA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Carta docenti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 27/05/2024, il ricorrente conveniva in giudizio il , premettendo Parte_1 Controparte_2 di essere insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_2
resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi:
1. A.S. 2022/2023 dal 5.12.2022 al 30.6.2023;
2. A.S. 2023/2024 dal 9.11.2023 al 30.6.2024.
Lamentava che la P.A., nel dare attuazione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, costitutivo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui), aveva chiaramente escluso i precari dal vantaggio, riservato solo ai docenti
a tempo indeterminato, negando tale diritto a soggetti che vantavano plurimi contratti a tempo determinato presso lo stesso nello svolgimento delle medesime funzioni ed attività funzionali CP_2 attribuite al corpo docente (che svolge attività didattica, anche online, nell'articolazione oraria stabilita, è assegnataria di un registro elettronico, partecipa ai consigli docenti, tiene i colloqui con i genitori degli alunni).
Posta la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nonché la competenza del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro, richiamata l'applicabilità del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 Accordo Quadro, della Direttiva CE n. 1990/70, eccepita la violazione dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, concludeva chiedendo:
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù delle supplenze svolte per gli anni scolastici 2018-19;
2019-
20, 2020-21 e 2021-22 a percepire l'importo “bonus Docente” previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n.
107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui per un totale di € 2000;
B) condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfazione di quanto dovuto;
C) Condannare la resistente alle spese di giudizio;
con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, con rimborso del contributo unificato versato e anticipato.
***
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni Parte_1 di seguito enunciate ed esposte.
In diritto viene in rilievo l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 il quale così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
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formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_3
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali