Trib. Trapani, sentenza 03/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trapani, sentenza 03/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Trapani
Numero : 15
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 1509/2023
R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Licata Anna e Rizzo Parte_1
Fabrizio

- ricorrente -

C O N T R O
Controparte_1
, in persona del Dirigente Generale, legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Lipani
- resistente - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 26.07.2023 la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di lavorare alle dipendenze dell'Assessorato convenuto e di essere stata trasferita su base volontaria a seguito di partecipazione all'interpello di mobilità interna indetto con manifestazione d'interesse del 10.7.2018 previa Delibera della Giunta Regionale n. 210 del 23.5.2018, eccepiva la mancata corresponsione dell'indennità di cui all'art. 62, comma 10, del C.C.R.L. relativo al Triennio giuridico ed economico 2016-2018.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'indennità una tantum pari a quattro mensilità nella misura di euro 4.142,36 o, in subordine, pari a due mensilità nella misura di euro 2.071,18, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione
1
Costituitosi in giudizio l'Assessorato contestava la domanda avversaria rilevando che il C.C.R.L. 2016/2018 fosse stato stipulato in epoca successiva all'interpello a cui aveva partecipato la ricorrente e che, pertanto, non potendosi attribuire alcuna efficacia retroattiva alle disposizioni del predetto contratto, la pretesa indennità in esso disciplinata non potesse esserle riconosciuta.
La causa, istruita in via documentale, è stata discussa mediante scambio di note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
Al fine di procedere al corretto inquadramento della controversia, occorre, preliminarmente, operare una compiuta ricostruzione dei fatti e dei provvedimenti succedutesi nel tempo.
La Giunta della Regione Sicilia, con Delibera n. 210 del 23.5.2018, autorizzava
l'individuazione nominativa del personale da assegnare, entro il limite di 50 Km dalla sede di servizio dagli Uffici periferici dell'Amministrazione regionale, ai Dipartimenti regionali delle attività produttive, dell'acqua e dei rifiuti, dell'energia e dell'ambiente che ne avevano fatto espressa richiesta, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni in materia di mobilità infradipartimentale ed interdipartimentale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, così come indicate dalla circolare n.16165 del

7.02.2018 dell'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Con nota prot. 79183 del 10 luglio 2018 l'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica pubblicava l'avviso per il reclutamento, su base volontaria, di personale regionale del comparto non dirigenziale, categoria A e B, da destinare al
Dipartimento Acqua e Rifiuti, a seguito del quale diversi dipendenti, fra i quali la ricorrente, hanno presentato le istanze di adesione alla manifestazione d'interesse.
Con provvedimento n. 95772 del 3.9.2018 il
[...]
disponeva il trasferimento di una parte dei Controparte_2
dipendenti che avevano aderito alla manifestazione
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