Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18795

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18795
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18795
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott. Francesca Cosentino Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 12883/2018 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ciardo, come da procura in Parte_1
atti;

RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Arditi di Castelvetere, Controparte_1
come da procura in atti;

RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione non erano nati figli, con ricorso del 27.2.2018 chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla marito (che nel corso del matrimonio aveva intrattenuto una relazione extraconiugale e, poi, si era allontanato dalla casa coniugale) ed un assegno di mantenimento pari ad euro 5.000,00 mensili.
Il resistente nulla opponeva alla separazione, contestava la ricostruzione della moglie circa la fine del loro matrimonio, già in crisi da tempo antecedente alla loro separazione di fatto, che avveniva inizialmente provvisoriamente, poi in via definitiva quando la moglie
sottraeva le chiavi di casa al resistente impedendogli il suo rientro in casa, poi diffamandolo nella cerchia dei loro amici e sul luogo di lavoro ed utilizzando le sue carte di credito, e chiedeva di statuire circa la casa coniugale secondo giustizia, senza alcuna somma a carico del marito per il mantenimento della moglie, e con affidamento degli animali domestici al resistente (le domande inerenti la casa coniugale e gli animali domestici non venivano successivamente reiterate e, dunque, devono intendersi rinunciate).
In sede presidenziale veniva statuito quanto di seguito indicato: “…
rilevato che i coniugi vivono separati dal mese di settembre 2017 a seguito dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale;
rilevato che il marito è un dirigente di azienda e percepisce un reddito mensile pari ad euro 5000,00 tenuto conto della tredicesima e della quattordicesima mensilita, oltre ad essere proprietario degli immobili indicati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta';
rilevato che la moglie attualmente non percepisce alcun reddito in quanto è priva di attivita' lavorativa ed

è proprietaria dell'immobile indicato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta';
ritenuto che non puo' provvedersi in ordine all'assegnazione della casa coniugale in mancanza di prole;
ritenuto di dover determinare un assegno di mantenimento a carico del marito in favore della moglie pari ad euro 2000,00 mensili oltre ISTAT, avuto riguardo alla capacità di lavoro ed alle risorse economiche dei coniugi, considerato che la moglie vive nella casa di proprieta' dei genitori e considerati i costi che il marito deve sostenere per la diversa soluzione abitativa, e cio' al fine di consentire alla moglie di mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale, fatti salvi gli opportuni ulteriori approfondimenti istruttori in ordine alle allegate maggiori disponibilita' economiche delle parti;
visto l'art.708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:

1) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;

2)pone a carico di quale contributo al mantenimento della moglie un assegno di Controparte_1
euro 2000,00 mensili, posto che la differenza fra le rispettive condizioni economiche non consentirebbe il mantenimento del pregresso tenore di vita, da corrispondersi dal mese di luglio 2018 a Parte_1
al domicilio della stessa, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
…”.
In sede di reclamo la Corte d'Appello diminuiva la somma come riportato di seguito:
“…ritenuto che, sulla base della delibazione allo stato degli atti che caratterizza la presente fase processuale, è ravvisabile una manifesta erroneità della decisione sui profili economici tale da giustificare in questa sede la revisione della misura dell'assegno di mantenimento attribuito alla moglie dal momento che:
-la quantificazione dell'assegno risulta eccessiva in proporzione alle risorse del coniuge obbligato considerate come parametro della valutazione presidenziale (5000 euro mensili), che pur indica di aver tenuto conto dell'esigenza del marito di sostenere costi per l' abitazione e dell'assenza di analoghi esborsi per la moglie;

-ove anche dette
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