Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. Daniela Trotta, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1369 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 e vertente tra
TRA
DI HI EL (c.f. [...]), FI IN (c.f.
[...]), DI HI AN (c.f. [...]) e DI HI
PP (c.f. [...]), n.q. di eredi accettanti con beneficio d'inventario del de cuius
MO Di NO, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Franco
Bracciale e dall'Avv. Cosimo Bisbiglia presso il cui studio e indirizzo telematico sono elettivamente domiciliati -Opponenti nonché
CH MA, quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore DI HI
IC SM JR (CF: [...]), erede con beneficio d'inventario del de cuius
MO Di NO, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Di Gabriele presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliata come da mandato in atti
Altro Opponente
E
UNICREDIT SPA (c.f. 00348170101) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, sia disgiuntamente che congiuntamente, dall' Avv. Andrea Iannarilli presso il cui studio e indiritto telematico in atti è elettivamente domiciliata giusta mandato - Opposta nonché
1 FINO 2 SECURITITATION SRL (c.f.09966400963) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Picone Carime presso il cui studio e indirizzo telematico
è elettivamente domiciliata come da mandato in atti - Terza intervenuta ex art. 111 cpc
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 7 giugno 2024 qui da intendersi integralmente riportato
e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 10/4/2015, MO Di NO proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1153/2014, emesso da questo Tribunale di Cassino il 19/11/2014 con il quale gli veniva ingiunto di pagare l'importo di euro 46.760,39, oltre interessi e spese su ricorso di NI Spa.
Chiedeva l'opponente, in via pregiudiziale, che venisse dichiarata l'inefficacia e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inosservanza del termine perentorio per la sua notificazione, ex art. 644 cpc e per difetto di prova scritta in violazione degli artt. 633 n.1 cpc e 50 TUB nonché la sua revoca nel merito.
Incardinata la procedura, si costituiva NI Spa chiedendo il rigetto integrale della opposizione perché asseritamente infondata sia in fatto che in diritto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. il precedente G.I. Dott. Eramo nominava C.T.U. il dott. Fabio Nappo al fine di accertare l'esatto importo delle partite di dare/avere tra le parti il cui elaborato finale, depositato in data 6 aprile 2017, veniva integrato con note di chiarimento depositate il 6 febbraio 2018.
Successivamente alla interruzione per decesso dell'originario opponente MO di NO, il procedimento, riassunto con atto del 13 settembre 2018 dagli eredi accettanti con beneficio di inventario dell'originario opponente, perveniva all'udienza del 4 febbraio 2019 per la prosecuzione del giudizio.
Per tale udienza si costituiva, con atto di intervento ex art. 111 cpc, la Fino2 Securititation S.r.l., quale titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto a seguito di operazione di cartolarizzazione e
BA AR, quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Di NO OR MO jr., coerede dell'originario opponente Di NO MO.
La causa veniva quindi assegnata alla scrivente che provvedeva sulla regolarizzazione degli atti di autorizzazione alla costituzione in giudizio del minore e sulla richiesta di provvisoria esecutività del
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decreto ingiuntivo opposto, che veniva respinta come pure quella concernente i provvedimenti ex art.
186 ter e quater c.p.c. Valutata la natura della causa e la qualità delle parti nonché la intervenuta cartolarizzazione del credito, che, come noto, agevola la definizione stante i prezzi di acquisto dei crediti cartolarizzati notoriamente ben al di sotto del loro valore nominale , veniva disposta mediazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. Daniela Trotta, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1369 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 e vertente tra
TRA
DI HI EL (c.f. [...]), FI IN (c.f.
[...]), DI HI AN (c.f. [...]) e DI HI
PP (c.f. [...]), n.q. di eredi accettanti con beneficio d'inventario del de cuius
MO Di NO, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Franco
Bracciale e dall'Avv. Cosimo Bisbiglia presso il cui studio e indirizzo telematico sono elettivamente domiciliati -Opponenti nonché
CH MA, quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore DI HI
IC SM JR (CF: [...]), erede con beneficio d'inventario del de cuius
MO Di NO, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Di Gabriele presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliata come da mandato in atti
Altro Opponente
E
UNICREDIT SPA (c.f. 00348170101) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, sia disgiuntamente che congiuntamente, dall' Avv. Andrea Iannarilli presso il cui studio e indiritto telematico in atti è elettivamente domiciliata giusta mandato - Opposta nonché
1 FINO 2 SECURITITATION SRL (c.f.09966400963) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Picone Carime presso il cui studio e indirizzo telematico
è elettivamente domiciliata come da mandato in atti - Terza intervenuta ex art. 111 cpc
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 7 giugno 2024 qui da intendersi integralmente riportato
e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 10/4/2015, MO Di NO proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1153/2014, emesso da questo Tribunale di Cassino il 19/11/2014 con il quale gli veniva ingiunto di pagare l'importo di euro 46.760,39, oltre interessi e spese su ricorso di NI Spa.
Chiedeva l'opponente, in via pregiudiziale, che venisse dichiarata l'inefficacia e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inosservanza del termine perentorio per la sua notificazione, ex art. 644 cpc e per difetto di prova scritta in violazione degli artt. 633 n.1 cpc e 50 TUB nonché la sua revoca nel merito.
Incardinata la procedura, si costituiva NI Spa chiedendo il rigetto integrale della opposizione perché asseritamente infondata sia in fatto che in diritto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. il precedente G.I. Dott. Eramo nominava C.T.U. il dott. Fabio Nappo al fine di accertare l'esatto importo delle partite di dare/avere tra le parti il cui elaborato finale, depositato in data 6 aprile 2017, veniva integrato con note di chiarimento depositate il 6 febbraio 2018.
Successivamente alla interruzione per decesso dell'originario opponente MO di NO, il procedimento, riassunto con atto del 13 settembre 2018 dagli eredi accettanti con beneficio di inventario dell'originario opponente, perveniva all'udienza del 4 febbraio 2019 per la prosecuzione del giudizio.
Per tale udienza si costituiva, con atto di intervento ex art. 111 cpc, la Fino2 Securititation S.r.l., quale titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto a seguito di operazione di cartolarizzazione e
BA AR, quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Di NO OR MO jr., coerede dell'originario opponente Di NO MO.
La causa veniva quindi assegnata alla scrivente che provvedeva sulla regolarizzazione degli atti di autorizzazione alla costituzione in giudizio del minore e sulla richiesta di provvisoria esecutività del
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decreto ingiuntivo opposto, che veniva respinta come pure quella concernente i provvedimenti ex art.
186 ter e quater c.p.c. Valutata la natura della causa e la qualità delle parti nonché la intervenuta cartolarizzazione del credito, che, come noto, agevola la definizione stante i prezzi di acquisto dei crediti cartolarizzati notoriamente ben al di sotto del loro valore nominale , veniva disposta mediazione
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