Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. Giuseppe Marino, delegato per la decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1995/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
RE AN nato a [...] il [...], c.f.: [...]in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società EDILCOMMERCIO S.R.L.
UNIPERSONALE, con sede in Catania, Via Allegria n. 28, P.IVA. n. 04395280870 e la
EDILCOMMERCIO S.R.L. UNIPERSONALE, con sede in Catania, Via Allegria n. 28, P.IVA. n.
04395280870, in persona del legale rappresentante, sig. AR VA, rappresentati e difesi , con mandato in atti, dall'Avvocato Antonella AR;

-Ricorrente –
CONTRO
NP , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avvocato Livia Gaezza ;

-Resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza - ingiunzione NP .
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 15 ottobre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa.
Motivazione
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Con ricorso depositato in data 19.02.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze – ingiunzione: n. OI- 001800691, emessa dall'NP nei confronti di AR VA, quale autore della violazione e notificata il 20.1.2023, per
l'asserito omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis
D.L. 463/1983
, convertito con L. 638/83, con riferimento all'annualità 2017;
n. OI-
002128622 emessa dall'NP nei confronti della Edil Commercio S.R.L. NA , quale obbligata in solido notificata in data 20.01.2023, per l'asserito omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis D.L. 463/1983, convertito con L.
638/83, con riferimento all'annualità 2017.
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti deducevano ed eccepivano quanto segue: - che le ordinanze – ingiunzioni descritte avevano ad oggetto la medesima sanzione, relativa ai seguenti atti di accertamento: - prot. n. NP.2100.17/02/2020.0079469 del 04.03.2020;
prot. n. NP.2100.17/02/2020.0079468 del 22.03.2020;
- che attraverso le predette ordinanze-ingiunzioni l'Ente previdenziale ingiungeva al sig. AR VA, nella qualità di rappresentante legale della Edilcommercio S.R.L. NA, ed alla Società medesima, quale obbligato solidale, il pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa elevata per l'anno 2017;
- -che per l'anno 2017 la società ricorrente aveva provveduto al versamento dei contributi dovuti usufruendo del beneficio della rateazione ex art. 19 DPR 602/1973 e aderendo alla definizione agevolata ex art. 3 Decreto Legge n.
119/2018
;
- che le ordinanze- ingiunzioni oggetto dell'odierna opposizione erano affette da nullità per omessa previa notifica degli atti di accertamento sottesi e prodromici, quale adempimento necessario affinché gli atti consequenziali potessero considerarsi validi ed efficaci;
che era intervenuta l' estinzione del diritto dell'Istituto di Previdenza a riscuotere le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa, stante l'assenza di validi ed idonei atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione quinquennale - che le ordinanze- ingiunzioni impugnate erano nulle per omessa applicazione della sanzione in misura ridotta
“speciale” di cui al messaggio NP n. 3516 DEL 27.09.2022, il quale ha precisato che deve essere garantita la rimodulazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare con la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, consentendo la loro determinazione a partire dal minimo edittale fissato in euro 10.000 ;
- che le ordinanze impugnate erano nulle per difetto di motivazione con riferimento al quantum della sanzione irrogata, gravissima
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violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità , avendo l'NP omesso nelle stesse l' indicazione dei criteri sulla cui base Esso è pervenuto alla quantificazione della sanzione, rendendo impossibile la ricostruzione dell'iter logico seguito e giustificare il quantum irrogato, atteso che il mero richiamo agli atti prodromici non consentirebbe di individuare le norme applicate nella determinazione della sanzione;
- che nell' ipotesi in cui il Tribunale adito avesse confermi la sanzione irrogata, la gravissima violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato imponeva, in ogni caso, la rideterminazione “in melius” della sanzione comminata, con modifica della stessa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta..
Tanto premesso i ricorrenti n. q. chiedevano al Tribunale quanto segue: << Nel merito - ritenere e dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata con le Ordinanze – Ingiunzioni n.
OI–002128622 e n. OI-002137738–per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, disporne
l'integrale annullamento;
-in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere la legittimità delle Ordinanze – Ingiunzioni n. OI–002128622 e n. OI-
002137738 applicare la sanzione in misura ridotta speciale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia >>.
Si costituiva l'NP il quale deduceva che le ordinanze ingiunzione opposte traevano origine dagli atti di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n.463
, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art.16 della legge 24 novembre
1981, n.689
), con i quali Esso Istituto aveva proceduto alla contestazione ai ricorrenti dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, per gli importi ed i periodi di competenza indicati negli allegati “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, produttivi della violazioni dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12/9/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638, e ss.mm.ii.;
in particolare, le ordinanze ingiunzione impugnate erano state emesse per omissioni contributive afferenti l'annualità 2017 e si riferivano agli atti
d'accertamento prot. n. diffide NP.2100.17/02/2020.0079469 e
NP.2100.17/02/2020.0079468, emessi in relazione ai periodi omessi e non versati 06/2017
e da 09 a 11/2017;
le omissioni in questione erano state peraltro trasfuse in avvisi di addebito.
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Sottolineava l'NP che gli obbligati non avevano provveduto a versare entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento gli importi ivi contestati, peraltro, i versamenti effettuati risultavano parziali e in parte tardivi per i periodi da 09 a 11/2017, come si evince dall' estratto riscossioni allegato.
In via pregiudiziale l'Ente Previdenziale chiedeva al Tribunale di verificare la tempestività dell'opposizione, avuto riguardo alla data di notifica delle OI opposte e di deposito dell'opposizione, a norma dell'art.6 d.lgs. n.150/2011, con conseguente eventuale declaratoria di inammissibilità per il caso di tardività.
Rilevava che le eccezioni proposte dai ricorrente, inerenti vizi formali avrebbero dovuto essere proposte a pena di inammissibilità nel termine di venti giorni, previsto dall'art. 617
c.p.c.
, dalla notifica degli atti impugnati, giacché integranti opposizione agli atti esecutivi e che comunque tali doglianze fossero generiche e comunque infondate, poiché l'iter amministrativo seguito dall'NP nell'adozione del provvedimento era senz'altro corretto e immune da vizi, avendo l'Istituto emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica disciplina legale sopra richiamata. Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689/1981, e ad esso non trova applicazione la legge n. 241/1990 (Cass. n. 17088/2019;
Cass. n. 4363/2015).
In ordine alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, l'NP osservava che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non era oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica era tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo;
pertanto tale obbligo doveva considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risultava la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto potesse far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione) nel caso di specie era del tutto corretta la motivazione dell'ordinanza ingiunzione, che faceva specifico riferimento all'atto di accertamento presupposto, con cui era stata contestata la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, conv. con modificazioni in legge n.
4
638/1983 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo.
Deduceva, altresì, che , nessuna violazione dello Statuto del contribuente poteva ravvisarsi nel caso di specie, in quanto oggetto del giudizio era la sanzione amministrativa irrogata, del tutto distinta rispetto alle pretese contributive e/o fiscali.
L'NP rilevava ancora l'infondatezza dell'eccezione inerente presunti vizi di inesistenza/ nullità di notifica degli atti di accertamento e contestazione prodromici alle ordinanze ingiunzione, per l'avvenuta rituale notifica delle stesse, e come nel caso in esame non si ponesse in alcun modo alcuna questione di applicabilità al caso di specie dell'art. 14, comma 2, della L. 689/81, questione che non avrebbe potuto
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