Trib. Bari, sentenza 11/07/2024, n. 2870
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza dell'11 luglio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5222 dell'anno 2024
TRA
OR IA, nata a Bari il [...], in [...] esercente la potestà genitoriale sul minore AN GA, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv.
LOSURDO Maria e dall'avv. DEBERNARDIS Antonella ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Altamura, alla via Reno, n. 5
- Ricorrente -
CONTRO
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PUNZI
Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via
Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 19.04.2024 CH IA, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore
IA GA, depositava, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza ex art. 1, legge n. 289 del 1990 con decorrenza dalla data della visita di revisione
(31.07.2023), oltre spese di lite.
L'I.N.P.S. resisteva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
Il ricorso va respinto.
L'art. 1 della legge n. 289 del 1990 dispone che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità