Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6273
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Testo completo
N. R.G. 15971/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15971/2023
promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
NASI STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile in Scalenghe il 30/04/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Scalenghe (atto n.1, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.09.2011 in Pinerolo (TO) e il 21.09.2013 in Per_1 Per_2
Pinerolo (TO).
pagina 1 di 4
Con ricorso depositato il 15/09/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 607/2024 del 26/01/2024, pubblicata in data 29/01/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art.
127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15971/2023
promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
NASI STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile in Scalenghe il 30/04/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Scalenghe (atto n.1, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.09.2011 in Pinerolo (TO) e il 21.09.2013 in Per_1 Per_2
Pinerolo (TO).
pagina 1 di 4
Con ricorso depositato il 15/09/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 607/2024 del 26/01/2024, pubblicata in data 29/01/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art.
127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti
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