Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6273

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6273
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6273
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 15971/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15971/2023
promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
NASI STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile in Scalenghe il 30/04/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Scalenghe (atto n.1, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.09.2011 in Pinerolo (TO) e il 21.09.2013 in Per_1 Per_2
Pinerolo (TO).
pagina 1 di 4
Con ricorso depositato il 15/09/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 607/2024 del 26/01/2024, pubblicata in data 29/01/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art.
127 ter c.p.c.
dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti
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