Trib. Rimini, sentenza 11/12/2024, n. 1118

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 11/12/2024, n. 1118
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 1118
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maura Mancini Presidente dott. Elisa Dai Checchi Giudice Relatore dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3879 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), con l'avv. LANDI MONICA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE

Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21 Novembre 2024
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
La SI.ra ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir modificare la sentenza Parte_2 di divorzio dal marito , nel senso di disporre l'affido super esclusivo dei minori Controparte_1 Per_1
e (nati a Napoli il 24.06.2016) alla stessa ricorrente, già madre affidataria e Persona_2
collocataria, con autonomo potere di decisione sia sulle questioni ordinarie che straordinarie, confermare l'assegno di mantenimento dei minori già previsto in sede di divorzio e condannare il
resistente a rimborsare alla madre la somma di €1628,14 a titolo di spese straordinarie nella misura del 50% , sostenute per intero dalla madre per una somma totale pari ad €3256,28;

La ricorrente chiedeva altresì la condanna del sig. al versamento alla stessa delle somme a CP_1
titolo di arretrati degli assegni familiari percepiti per i minori, nonché degli importi degli assegni familiari percepiti attualmente dal sig. CP_1
A fondamento della domanda deduceva l'assoluta assenza paterna dalla vita dei minori, atteso che il padre, a far data dal 15.07.2021, non aveva più effettuato alcuna visita, chiamata o videochiamata ai bambini, azzerando completamente i contatti;
la stessa ricorrente asseriva che i minori stavano subendo pregiudizio per tale comportamento del padre, posto che, in assenza di firma congiunta dei genitori,
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