Trib. Milano, sentenza 02/10/2024, n. 8484

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 02/10/2024, n. 8484
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 8484
Data del deposito : 2 ottobre 2024

Testo completo

N. 27368/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott . Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/07/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 9.5.2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 25/09/2024 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. BONUGLIA NICOLETTA e dall'avv. SAVANCO MARCELLO VALERIO con studio in VIA MANGILI, 6 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliato, ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/05/1965 , rappresentato e difeso dall'avv. FRANCIOSI SIMONA con studio in VIA F. SFORZA,
14 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato / ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 5.8.2022

OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
nel merito:

1. pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e coniugati a Parte_1 Controparte_1

Milano il 9 giugno 2007 ;

2. autorizzare a lasciare l'abitazione familiare situata in Milano, via Maspero Paolo, 51 Parte_1 con la figlia non appena sarà pronta la nuova abitazione;
Per_1



3. affidare ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione Per_1 situata in Milano, via Val Strona, 6 ove madre e figlia fisseranno la loro residenza anagrafica;



4. disporre che il padre possa trascorrere con i seguenti tempi: Per_1



4.1. una cena infrasettimanale indicativamente il mercoledì con pernottamento ed accompagnamento a scuola il mattino seguente;



4.2. i pranzi infrasettimanali che padre e figlia decideranno in considerazione della temporanea situazione di due giorni settimanali in smart-working;



4.3. weekend alternati comprensivi dal venerdì al lunedì;

4.4. alternanza nelle vacanze estive, natalizie e pasquali da comunicare di anno in anno all'altro genitore entro il termine del 31 marzo, in occasione della consegna del piano ferie da parte di CP_1 all'Ufficio del Personale del Banco BPM;

[...]


5. disporre che il padre versi alla madre per il mantenimento della figlia l'importo di €.1.200,00 Per_1 mensili rivalutabili entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente che si riserva di indicare Parte_1 fino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia;



6. disporre che il marito versi alla moglie un contributo per il mantenimento della stessa non inferiore ad €. 2.000,00 mensili con decorrenza dalla domanda giudiziale avvenuta con il deposito del ricorso introduttivo in data 12 luglio 2022;



7. disporre che il padre provveda al pagamento integrale di tutte le spese mediche che saranno necessarie per la figlia , usufruendo lo stesso di idonea polizza assicurativa per i dipendenti Per_1 bancari;



8. entrambi i genitori provvederanno a sostenere nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre calcolato sul residuo di quanto coperto dai benefits aziendali del marito con riguardo alle altre spese straordinarie nell'interesse della figlia nel rispetto delle modalità contenute nel Per_1

Protocollo del Tribunale di Milano;”


9. spese legali a carico del resistente, in considerazione degli sforzi profusi nell'ambito della lunga trattativa durata circa un anno nel corso della quale la difesa avversaria ha cambiato le richieste volendo soltanto procrastinare la trattativa senza voler giungere ad un accordo, ai sensi dell'art.96 cpc;

Per : Controparte_1
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151, II comma, c.c.;
affidare la figlia minore Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con un collocamento paritario e alternato della stessa presso ognuno dei genitori, su base settimanale dalla domenica sera alla domenica sera successiva ovvero secondo l'alternanza che il Giudice riterrà maggiormente rispondente agli interessi della minore;



1. disporre che la residenza anagrafica della minore rimanga presso il padre in Milano, Via Paolo Maspero n.

51;



2. disporre che il Signor CI versi alla Signora dalla data in cui la stessa ha lasciato la casa Pt_1 familiare, l'importo mensile di € 650,00 a titolo di contributo perequativo al mantenimento di per il Per_1 suo collocamento alternato, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Milano e, conseguentemente,



3. ordinare alla signora di restituire al Signor il maggior importo da questi versato a far data Pt_1 CP_1 dall'Ordinanza Presidenziale;



4. dichiarare che difettano radicalmente, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione di qualsivoglia provvedimento di carattere economico in favore della moglie e, per l'effetto, esonerare il Signor CP_1 dal versamento del contributo al mantenimento in favore della Signora Pt_1



5. dare atto che la Signora ha lasciato la casa familiare entro il termine del 30 settembre 2023, così come Pt_1 concordato dalle parti e verbalizzato dal Giudice all'udienza del 7.06.2023. “

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio civile in Milano, Parte_1 Controparte_1
in data 9 giugno 2007, matrimonio iscritto nei registri dello Stato civile del medesimo comune Anno
2007 Numero 1071 Registro 01 Parte 1 , dall'unione è una figlia, il 23 febbraio 2008, Per_1
con ricorso depositato il 12.7.2022, chiedeva al Tribunale la pronunzia della Parte_1 separazione, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé, la Per_1
regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con il padre secondo un calendario proposto, la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre nella misura di € 800,00 oltre al 100% delle spese straordinarie mediche – per le quali il fruiva di una assicurazione – ed il CP_1
70% delle altre e, non chiedendo l'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, un ulteriore contributo di € 1.000,00 al fine di poter reperire un'idonea abitazione per la figlia e Per_1
per sé, nulla a titolo di mantenimento personale,
a sostegno della domanda narrava di una relazione coniugale ormai in crisi irreversibile da anni
e comunque costellata da eventi che avevano involto la sfera della salute, personale ed emotiva di
entrambi i coniugi (nello specifico due serie patologie oncologiche per lei e dei problemi di salute e giudiziari per il marito), fortemente minando la loro serenità, anche a causa del carattere individualista del marito particolarmente assente dalla propria vita e insensibile ai propri bisogni;
aggiungeva inoltre che il parto della figlia prematuro, aveva già all'epoca messo alla prova il rapporto, dal momento Per_1 che il marito le aveva lasciato l'intero carico morale e materiale della bambina, della quale si era sempre poco interessato se non a partire dal lock down quando, per ragioni legate alla sua attività svolta per lo più in smart working, aveva potuto implementare il tempo con cui stava con la ragazza e, quindi, la loro unione si era rinsaldata;
la decisione di rilasciare la casa coniugale era invece strettamente connessa alla ubicazione in una zona non particolarmente sicura di Milano, in cui aveva il timore di far crescere la figlia, ormai prossima all'adolescenza, con memoria difensiva del 20.12.2022 si costituiva in giudio il il quale contestava CP_1
integralmente la ricostruzione della vita matrimoniale e delle responsabilità, come marito e come padre, che gli venivano addossate dalla ricorrente, della quale evidenziava un carattere particolarmente aggressivo e denigratorio nei suoi confronti, aderiva alla domanda di separazione e di affidamento condivisa lla figlia ma chiedeva il collocamento paritetico della minore in virtù del fortissimo Per_1 legame tra loro - domanda sulla quale chiedeva disporsi l'ascolto di – con conseguente Per_1
mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, nessun contributo da versarsi alla moglie per il reperimento di una abitazione, in considerazione della volontarietà della scelta - compatibile con i di lei redditi e patrimonio - di lasciare la casa coniugale, all'udienza presidenziale del 10.1.2024 il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, sulla reiterata richiesta del - che insisteva per il collocamento CP_1
paritetico di - rinviava al 24.1.2024 per l'audizione della minore, terminata la quale su istanza Per_1 congiunta delle parti rinviava per l'esame del verbale di audizione e la comparizione personale al
13.2.2023, all'udienza indicata, permanendo i profili di contrasto tanto in ordine alla collocazione di Per_1 quanto all'entità del contributo paterno globalmente inteso (assegno di mantenimento più contributo per locazione casa di abitazione) il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza riservata del 20.2.2023 , dopo aver analizzato puntualmente le dichiarazioni rese dalla minore nonché la situazione reddituale delle parti così provvedeva in via temporanea ed urgente“ “1) affida la figlia minore nata in data [...] in [...] condivisa ad entrambi i Per_1
genitori;

2) salvo migliori accordi fra le parti, starà a settimane alterne con l'uno e l'altro genitore Per_1
dalla domenica sera alla domenica sera successiva;

3) le vacanze estive, di Natale, di Pasqua, di Carnevale e gli ulteriori ponti scolastici verranno suddivisi in modo paritetico fra i due genitori;

4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , dalla
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi