Trib. Catania, sentenza 06/05/2024, n. 2482
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Testo completo
N 5407/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice onorario del Lavoro dott. Antonino A. M. Milazzo all'udienza di discussione del 06 maggio 2024 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5407/23 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
IA NI, nato a [...] il [...] e residente ivi alla via G.A. Borgese n.9, cf:
[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Maria Di Mauro, giusta procura in atti;
– Ricorrente –
CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) (cod. fisc. 800 78 75 05 87) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del
23.12.2011 Rep. n. 77778 a rogito del Notaio Paolo Castellini, dall'avv. Francesco Velardi;
– Resistente –
(Naspi).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 442 e ss. c.p.c., depositato in data 15/05/23, IA NI ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Catania, Sez. Lavoro, l'INPS di Catania.
Deduce parte ricorrente che, in qualità di dipendente Poste Italiane, aderiva all'esodo incentivato e, con verbale di conciliazione sindacale ex art.2113 c.c..comma 4.c.c. e 410 e ss.cpc, risolveva consensualmente il rapporto di lavoro con Poste Italiane in data 7.2.2020.
Il ricorrente, avendone i requisiti, in data 3.4.2020 inoltrava all'Inps di Catania domanda di NASPI che l'INPS accoglieva. L'INPS, con provvedimento del 2.3.2022, intimava al ricorrente la restituzione di €.18.981,61: ”La
Naspi è indebita in quanto la causa cessazione del rapporto di lavoro su segnalazione della
Direzione Regionale Sicilia fondo speciale ex IPOST,la risoluzione Consensuale è intervenuta al di fuori della procedura di conciliazione prevista dall'art.7 della legge 15.7.1966. E' stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”.
Il Sig.IA, con ricorso del 21.3.2022 impugnava il predetto provvedimento innanzi al
Comitato Provinciale INPS che non si pronunciava nei termini di legge.
Il ricorrente a causa delle proprie condizioni di salute con verbale del 29.3.2022 era dichiarato invalido civile in misura del 100%. Allo stato percepisce un assegno di appena trecento euro mensili che rende inammissibile qualsiasi azione di recupero forzoso da parte dell'INPS.
Conclude pertanto il ricorrente chiedendo: “Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla somma di €.18.981,61 per indennità di disoccupazione NASPI e che nulla è dovuto all'INPS. In considerazione di ciò annullare il provvedimento di accertamento di indebito. In via estremamente subordinata ritenere e dichiarare l'inesigibilità temporanea e parziale della predetta somma in misura pari a tre quarti o, quella parte che codesto giudice riterrà di equa, in considerazione della buona fede del ricorrente e delle condizioni personali e patrimoniali, disponendone la massima rateizzazione. Spese e compensi con distrazione ex art.93 cpc.”.
Si costituiva Inps, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità;
nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza odierna la causa, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con sentenza contestuale.
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Il ricorso è fondato e va per l'effetto accolto per i motivi di cui in prosieguo.
In diritto va premesso quanto segue.
La NASpI, introdotta dalla legge 10 dicembre 2014 n.183 e successivamente disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è una nuova