Trib. Avellino, sentenza 21/11/2024, n. 1110

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 21/11/2024, n. 1110
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 1110
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza tenuta ex art 127 ter cpc pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 3963/2009
TRA
LU ER FI - C.F. FRR LLB 46L07F 546X -, residente a[...] di Avellino ed ivi elett.te dom.to al Corso Vittorio Emanuele II n. 181, nello studio dell'avv. Antonio
Barra, presso il cui studio domicilia
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - cui è confluito ope legis l'INPDAP -, in persona del Presidente e legale rapp.te e difeso dall'avvocato Sereno e Amato;

E
REGIONE CAMPANIA - C.F. 80011990639 -, in persona del Presidente della Giunta Regionale o del legale rappresentante p.t. - elett.te dom.to per la carica presso gli Uffici dell'Ente in Napoli alla
Via S. Lucia n. 81, all'indirizzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Di Lascio Alba;

RESISTENTI

1

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. parte ricorrente conveniva in giudizio la REGIONE
CAMPANIA e l'INPS dinanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni che qui si ritrascrivono: “- accertare e dichiarare l'obbligo contributivo a carico della Regione Campania nei termini già richiesti col ricorso del 30.12.2009 -
R.G.L. n. 3963/2009 -depositato al Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino e puntualmente “la declaratoria del suo diritto alla regolarizzazione da parte della Giunta Regione Campania della posizione contributiva, in attuazione del decreto dirigenziale n. 265 del 21.7.2000, per tutti i periodi non coperti da altre forme assicurative compresa quella relativa al rapporto di lavoro co.co.co. non ricongiungibile ex lege n. 29/1979” e quindi “del suo diritto di ricongiungimento presso - inizialmente - l'INPDAP dei periodi non coperti da altre forma assicurative, compresa quella relativa al periodo 1.10.1990 - 31.12.1990, che non essendo ricongiungibile ex lege 29/79, va versata dall'Ente Regione”.
Quest'ultima domanda è all'evidenza di rilievo assolutamente secondario rispetto alla prima, tanto più tenuto conto della successiva incorporazione dell'INPDAP all'INPS.
- liquidare e condannare la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento delle competenze di difesa per i precedenti gradi di merito, per il giudizio innanzi alla Suprema Corte, ed infine per l'attuale grado in riassunzione.”.
Si costituivano le parti resistenti , le quali chiedevano il rigetto del ricorso.
La causa previo scambio di note ex art. 127 ter, veniva decisa come da presente sentenza.
E' necessario procedere ad una ricostruzione della vicenda.
Il ricorrente, dipendente della Regione Campania, il 6 maggio 1980 si era dimesso per rimuovere la causa di ineleggibilità a consigliere della regione medesima, all'epoca prevista dagli artt. 2 e 3 della legge n. 154/1981;
a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del richiamato art. 2 della legge n. 154/1981, nella parte in cui non consentiva che la ineleggibilità potesse cessare per i dipendenti regionali anche con il collocamento in aspettativa, il legislatore, con l'art. 6 della legge n.
127 del 15 maggio 1997
, aveva consentito ai dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive di essere riammessi in servizio, previa domanda da presentare nel termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
successivamente il legislatore con l'art. 2, comma 14, della legge 16 giugno 1998 n. 191, aveva precisato che nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e quella di riammissione in servizio il dipendente doveva essere considerato ad ogni effetto in aspettativa senza assegni;
il ricorrente aveva, quindi, presentato l'apposita istanza, sulla quale
2
la Giunta regionale aveva provveduto nei termini richiesti con deliberazione n. 9575 del 28 novembre
1997, e, una volta ottenuta la riammissione, aveva chiesto anche la ricostruzione della carriera a tutti gli effetti giuridici, economici e previdenziali e sulla domanda, presentata il 6 aprile 1999 e rinnovata il 21 gennaio 2000, la Regione aveva provveduto escludendo, peraltro, che la contribuzione potesse essere richiesta per i periodi coperti da altre contribuzioni, connesse a rapporti di lavoro alle dipendenze di privati ed a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
l'istanza, quindi, era stata accolta solo parzialmente e per questo il RO aveva agito in giudizio nei confronti della
Regione, dell'INPS e dell'INPDAP, chiedendo la "regolarizzazione da parte della Giunta regionale della Campania della posizione contributiva ... per tutti i periodi non coperti da altre forme assicurative compresa quella relativa al rapporto di lavoro co.co.co. non ricongiungibile ex lege 29/1979" e la conseguente ricongiunzione presso l'Inpdap dei periodi non coperti "compresa quella relativa al periodo 1.10.1990-31.12.1990 (rapporto di lavoro co.co.co) che non essendo ricongiungibile va versata dall'ente regione". Il Tribunale di Avellino aveva valorizzato per escludere la giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che la contribuzione asseritamente omessa si riferisse a periodo antecedente al 30 giugno 1998 (ed aveva, quindi, individuato nel giudice amministrativo quello munito di giurisdizione) mentre la Corte d'appello di Napoli, nel confermare la pronuncia declinatoria della giurisdizione, ha ritenuto che la domanda riguardasse la ricongiunzione dei periodi assicurativi e, pertanto, ha richiamato l'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui appartengono alla giurisdizione esclusiva della
Corte dei Conti tutte le controversie funzionali alla pensione e, quindi, non solo quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto ma anche quelle inerenti ai problemi connessi, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori, gli interessi e la rivalutazione. Per la cassazione della sentenza ha proposto
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