Trib. Rovigo, sentenza 07/03/2025, n. 77

TRIB Rovigo
Sentenza
7 marzo 2025
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TRIB Rovigo
Sentenza
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovigo, sentenza 07/03/2025, n. 77
Giurisdizione : Trib. Rovigo
Numero : 77
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 570/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIACOMO GIANOLLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Padova,
Piazza De Gasperi 45/a;
contro
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , con il patrocinio dell'Avv. ELONA SPAHAJ, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Martellago (VE), Via Tiziano 1;

in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. SERGIO SICA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, piazza Fratelli Cervi n. 5, Rovigo;
in punto a: retribuzione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
In principalità e di merito: per i motivi di cui in premessa, accertato e dichiarato il relativo credito, condannare CP_1
a pagare al sig. la somma di euro 55.001,36 oltre a interessi legali e
[...] Parte_1 rivalutazione monetaria dalla debenza dei singoli ratei al saldo, con condanna della stessa convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

°°°
Il procuratore di parte resistente hiede e conclude: Controparte_1
In via principale Rigettarsi tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate per i pagina 1 di 8 motivi di cui in narrativa. Con vittoria di competenze e spese di causa”.

°°°

Il procuratore di parte resistente chiede e conclude: CP_3
“Voglia il Tribunale rigettare la domanda in difetto di prova dei fatti a sostegno della domanda giudiziaria. In via gradata, accertata la fondatezza dei fatti dedotti nel ricorso, accogliere la domanda di condanna del datore di lavoro a versare all' i contributi omessi e le relative sanzioni civili CP_3 rapportate al periodo di lavoro subordinato, alle ore di lavoro prestato, alle mansioni svolte e secondo
i minimi del C.C.N.L. di categoria, nei limiti prescrizionali. Con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 16.10.2023 , come sopra Parte_1
rappresentato, conveniva in giudizio la , nonché l' quale litisconsorzio Controparte_1 CP_3
necessario, per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver lavorato dal 29.08.2017 al 31.12.2020 alle dipendenze della società convenuta - con contratto a tempo determinato, prima, e indeterminato, poi - inquadrato al livello 2 del C.C.N.L. Metalmeccanica Piccola
Industria Confapi (cfr. docc. 2 e 3 all. al ricorso ) con mansioni di installatore di impianti telefonici.
Continuava il ricorrente precisando che, l'attività lavorativa, eseguita singolarmente o a coppie, consisteva nel recarsi in automobile presso i vari clienti della Telecom – che appaltava il servizio alla convenuta – per installare la fibra ottica, l'ADSL, effettuare le necessarie riparazioni o modifiche e che, nonostante fosse stato assunto e percepisse la retribuzione prevista dal CCNL per i lavoratori part-time, di fatto, lavorava con orario full time, svolgendo altresì molte ore di lavoro straordinario: lavorava da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00-19.00, senza pausa pranzo e al sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Si rivolgeva dunque a questo Tribunale per chiedere l'accertamento e la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, nonchè la regolarizzazione della posizione contributiva.

2. La difesa della convenuta Controparte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio la come sopra rappresentata, che Controparte_1
contestava la ricostruzione offerta da controparte precisando come tutti i dipendenti fossero in possesso di un veicolo aziendale, con il quale si recavano, singolarmente e mai in coppia, nelle specifiche aree territoriali di competenza per svolgere gli interventi assegnati.
Deduceva, inoltre, l'insussistenza delle pretese avversarie, in quanto , impiegato nella Parte_1
zona Padova-Rovigo e dintorni, non avrebbe mai osservato un orario full time, e contestava sia il foglio pagina 2 di 8
degli ordini di servizio prodotto (cfr. doc. 6 all. al ricorso) poiché non riconducibile al ricorrente sia i conteggi allegati, comprensivi anche dei periodi di assenza dal lavoro per infortunio, malattia, permessi e/o ferie, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso avversario.

3. La difesa della convenuta CP_3
Si costituiva ritualmente in giudizio l' come sopra rappresentato, che resisteva al ricorso CP_3
deducendo la mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda del ricorrente, in violazione dell'art. 2697 c.c., chiedendo preliminarmente il rigetto del ricorso e solo in via gradata – se accertata la pretesa avversaria – la condanna del datore di lavoro alla corresponsione della dovuta contribuzione omessa.
Alla prima udienza del 12.12.2023 questo Giudice esperiva il tentativo di conciliazione formulando una proposta conciliativa, rifiutata dalla resistente in quella successiva del 09.02.2024 e, a scioglimento della riserva assunta, ammetteva prova per testi;
la causa veniva quindi istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente della convenuta dal 2018 al 2020, con Testimone_1
mansioni di cablatore di linee telefoniche) e di dipendente della convenuta, Testimone_2
dal 02.07.2020 al 02.06.2021) indotta dalla parte ricorrente e di (dipendente Controparte_4
della convenuta dal 2013, come tecnico installatore di fibra ottica) e di Persona_1
(dipendente della convenuta da ottobre 2017, come tecnico linee fibra) indotta da parte resistente e - ritenuta sufficientemente documentata - veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.

4. Il merito della domanda
Passando ad esaminare il merito
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