Trib. Vicenza, sentenza 07/03/2025, n. 385
TRIB Vicenza
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies c.p.c.) nella causa iscritta a ruolo al numero 1453/23 del Ruolo Generale promossa da
TE METALTENDE DI IE IL E AL OB S.N.C.
(P.I. 01383800693), con l'avv. ANDREA DI LIZIO;
attore opponente contro
DI ES IN PVC S.R.L. (C.F. 04068290248), con l'avv. LUISA GOBBATO e l'avv.
CLAUDIO OLIVETTI convenuto opposto
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
L'opponente:
1
*rinnova in via preliminare e pregiudiziale, l'opposizione alla produzione documentale, siccome operata dall'opposta in spregio al rispetto delle regole del contraddittorio e al difuori dell'autorizzazione del Giudice e ribadendo, senza con ciò comporti l'accettazione del contraddittorio, l'inefficienza del documento ai fini che ne occupano, al rilievo che trattasi di provvedimento senza alcun valore di giudicato e prodotto in sede penale con regole istruttorie e di giudizio non compatibili con l'onus probandi proprio della materia civilistica e processualcivilistica;
*ribadisce tutte le proprie eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni, di merito e istruttorie.
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così gradatamente decidere
*in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare la inammissibilità, illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, siccome proposto da difensori carenti di jus postulandi e, per gli effetti revocare il decreto ingiuntivo;
*in ulteriore via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Vicenza adito ex art. 1182, co. 3, c.p.c., essendo competente ex art. 1182, co. 4, c.c. il Tribunale di Chieti, e, per gli effetti revocare il decreto ingiuntivo;
*in via subordinata e nel merito:
a) ritenere e dichiarare che la pretesa creditoria avanzata dall'opposta è infondata in fatto e in diritto e in ogni caso destituita di prova e, per gli effetti revocare il decreto ingiuntivo;
b) in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare il colpevole inadempimento della LL RE in
PVC S.r.l. con riferimento ai contratti d'ordine *ft. 3318 dell'11.11.2022 con relativo ordine n.
12618 “Iezzi Angela 2”; *ft. 3321 dell'11.11.2022 con relativo ordine n. 13771 “De Vincentis”; *ft.
3320 dell'11.11.2022 con relativo ordine n. 13762 “Marini”; *ft. 3322 dell'11.11.2022 con relativo ordine n. 12987 “Rifacimento Silvio”; *ft. 3319 dell'11.11.2022 con relativo ordine n. 13971
“Salemi” e per conseguenza dichiararli risolti ex art. 1453, co. 1, c.c., con condanna della stessa al risarcimento del danno da liquidarsi anche nella misura di giustizia.
In ogni caso, con condanna della LL RE in PVC S.r.l. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con la condanna della stessa alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio e della fase di media conciliazione.
2
Per parte convenuta opposta
In via preliminare: sulla provvisoria esecutorietà del d.i. opposto:
Accertare che l'opposizione dell'attrice opponente non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e conseguentemente dichiarare ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Alternativamente, in via preliminare: sulla concessione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta spettabile Autorità ritenga non sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo qui opposto, accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 633 comma 1 n. 1) c.p.c. in merito al credito vantato dalla convenuta per il mancato pagamento delle fatture n. 3318, 3319, 3320, 3321 e 3322 del
11.11.2022, emettersi ordinanza ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per l'importo detto di Euro 20.366,07 (ventimilatrecentosessantasei/07), maggiorato di interessi, rivalutazione e spese e compensi legali tutti maturati come da tariffario vigente sino al momento della presentazione della presente istanza, ivi incluse spese e compensi maturati per l'assistenza stragiudiziale come da fascicolo monitorio allegato agli atti.
In via principale nel merito:
- Rigettare le domande tutte di parte attrice opponente per i motivi tutti di cui in premessa e confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 2398/2022 del 13.12.2022, R.G.
6422/2022 qui opposto.
- Accertare l'inesistenza di inadempimento da parte di DI ES IN PVC S.r.l. con riferimento agli incarichi in oggetto e pertanto rigettarsi le domande tutte di parte attrice opponente.
- Per l'effetto dichiarare il diritto di parte convenuta opposta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento del corrispettivo pattuito per le forniture di cui alle conferme d'ordine sopra citate e risultante dalla sommatoria delle fatture n. 3318, 3319, 3320, 3321 e 3322 del 11.11.2022 per l'importo di Euro 20.366,07 (ventimilatrecentosessantasei/07);.
- Dichiarare, per l'effetto dell'accertato inadempimento dell'attrice opponente per i motivi tutti di cui in fatto e in diritto, la sussistenza del diritto di parte convenuta opposta ai sensi e per gli effetti di cui
3
all'art.
9.1. delle Condizioni Generali di DI ES IN PVC S.r.l. sottoscritte tra le parti, di sospendere le consegne dei serramenti e l'opera di posa sino al pagamento integrale del corrispettivo di cui alle due conferme d'ordine sopra citate residuato dalle fatture n. 3318, 3319,
3320, 3321 e 3322 del 11.11.2022.
- Accertare e dichiarare, a mente di tutto quanto sopra, la sussistenza del credito attuale di DI
ES IN PVC S.r.l. come da fatture n. 3318, 3319, 3320, 3321 e 3322 del 11.11.2022 di cui ai docc. 01 e 02 del fascicolo monitorio che si produce unitamente al presente atto e conseguentemente condannare TE METALTENDE di AN EM e AV OB snc a corrispondere la somma di Euro 20.366,07 (ventimilatrecentosessantasei/07) in favore di DI ES IN
PVC S.r.l., ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risulti dovuta dalle risultanze di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo effettivo.
In via riconvenzionale:
- Accertare il danno subito dalla convenuta opposta per aver sostenuto spese e compensi per la difesa in sede stragiudiziale come documentati in atti sub doc. 03 del fascicolo monitorio, accertarne la connessione causale con l'inadempimento dell'attrice opponente ai propri obblighi contrattuali di cui sopra e pertanto condannare TE METALTENDE di AN EM e AV OB snc, in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere detto importo alla convenuta, maggiorato di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
- Accertare ogni altro danno subito da DI ES IN PVC S.r.l. connesso all'inadempimento dell'attrice opponente ai propri obblighi contrattuali di cui sopra, e per esso condannare l'attrice opponente a rifonderne la convenuta opposta nella misura equa ritenuta secondo giustizia.
- Accertare i danni subiti da DI ES IN PVC S.r.l. per le spese legali sostenute per la difesa in sede penale, in quanto infondata come da doc. 27 prodotto, nella misura che verrà provata in corso di causa, per le spese effettive sostenute.
In ogni caso:
4
Spese e competenze di causa
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