Trib. Catania, sentenza 22/04/2024, n. 2217
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Testo completo
N. R.G. 6559/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, all'udienza del 22.4.2022, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6559/2023 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
IL US (c.f. [...]) e LA FE (c.f. GMM
FRC 88M41 C351T) N.Q. DI GENITORI DI IL TO ([...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ORSOLINI ENRICO ANTONIO;
-ricorrente-
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. VELARDI FRANCESCO ;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09/06/2023, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “il minore GR RE possiede i requisiti sanitari necessari previsti dalla vigente normativa per godere del beneficio dell'indennità di accompagnamento a far data dall'epoca della revoca”. In particolare, le parti hanno contestato le risultanze della consulenza per non essere stati riconosciuti la rivedibilità della invalidità solo al raggiungimento della maggiore età ex D.M.
2.8.2007 e i requisiti per i benefici di cui all'art. 4 del
D.L. 5/2012 e all'art. 30 co. 7 della L. 388/2000.
Ha chiesto pertanto il riconoscimento dei suddetti requisiti, oltre alla già riconosciuta sussistenza dei requisiti in capo al minore per la percezione della indennità di accompagnamento.
Si è costituito in giudizio l'Istituto, chiedendo il rigetto del ricorso.
1
La causa è stata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, all'udienza del 22.4.2022, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6559/2023 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
IL US (c.f. [...]) e LA FE (c.f. GMM
FRC 88M41 C351T) N.Q. DI GENITORI DI IL TO ([...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ORSOLINI ENRICO ANTONIO;
-ricorrente-
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. VELARDI FRANCESCO ;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09/06/2023, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “il minore GR RE possiede i requisiti sanitari necessari previsti dalla vigente normativa per godere del beneficio dell'indennità di accompagnamento a far data dall'epoca della revoca”. In particolare, le parti hanno contestato le risultanze della consulenza per non essere stati riconosciuti la rivedibilità della invalidità solo al raggiungimento della maggiore età ex D.M.
2.8.2007 e i requisiti per i benefici di cui all'art. 4 del
D.L. 5/2012 e all'art. 30 co. 7 della L. 388/2000.
Ha chiesto pertanto il riconoscimento dei suddetti requisiti, oltre alla già riconosciuta sussistenza dei requisiti in capo al minore per la percezione della indennità di accompagnamento.
Si è costituito in giudizio l'Istituto, chiedendo il rigetto del ricorso.
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La causa è stata
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