Trib. Torino, sentenza 05/03/2024, n. 1437

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 05/03/2024, n. 1437
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 1437
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 18265/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Federica Francesca Levrino GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18265/2020
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CARENA MAURO, presso cui ha eletto Parte_1 domicilio in forza di procura
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. LUCIANO CATIA MARIA, presso cui ha Controparte_1 eletto domicilio in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da foglio di p.c. del 4.12.23: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi signori e ;
2) Rigettare la domanda di addebito della Parte_1 Controparte_1 separazione formulata dalla signora nei confronti del signor 3) La casa coniugale CP_1 Pt_1 sita in Villar Dora (TO), alla Via Almese n. 35/D, di proprietà esclusiva del signor sarà Pt_1 assegnata allo stesso. 4) Disporre l'affidamento delle figlie e congiuntamente a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, disponendo che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre. Regime di visita padre-figlie secondo quanto stabilito nell'ordinanza Presidenziale 29.4.21

pagina 1 di 6 (vale a dire: secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, preferibilmente consecutivi, seguiti da pernottamento, durante la settimana;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal

31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alternati;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). Disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI. 5) Disporre a carico del signor a favore dell'altro coniuge, Pt_1 un contributo al mantenimento delle figlie determinato in Euro 250,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ;
le spese mediche non coperte dal S.S.N., Org_1 scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesta 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. 6) A regolamentazione definitiva dei rapporti economici tra le parti, null'altro sarà dovuto reciprocamente
.”
Per parte resistente: nel merito come da memoria 28.10.21: “pronunciare la separazione legale tra i coniugi, con addebito nei confronti del signor , per la condotta da questi tenuta in Parte_1 violazione degli obblighi in base alla legge derivanti ai coniugi dal matrimonio;
- previo parere favorevole degli assistenti sociali e a seguito di accertamenti, tramite CTU, riguardo la personalità e le competenze genitoriali del padre, nonché i dovuti controlli ai SerT e SerD competenti, ove ritenuto necessario a tutela delle minori coinvolte, disporre l'affido condiviso delle minori con residenza delle stesse presso la madre, con facoltà per il padre di poterle vedere e tenere con sé secondo la calendarizzazione già in essere. In tal caso si richiede che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, per quanto concerne la straordinaria amministrazione, ossia, che vengano assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alle figlie, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alle attività sportive ed extrascolastiche, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. Limitatamente all'ordinaria amministrazione ed ai periodi in cui le minori si trovano presso ciascuno di essi, si richiede un'amministrazione disgiunta della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 155, comma 3° c.c.;
- disporre che il signor

provveda al mantenimento delle figlie, versando alla moglie, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, un assegno nella misura di € 400,00 (200 euro per figlia), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e straordinarie, concordate e documentate”. In via istruttoria come da memorie 28.10.21, 29.11.21 e 18.12.21, ribadendo la richiesta di presa in carico del nucleo da parte dei SS formulata all'udienza del 15.7.22.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6
I signori e contraevano matrimonio in Villar Dora il 19/04/2008. Parte_1 Controparte_1
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 9 maggio 2010 e il 21 agosto 2008. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 19/10/2020, chiedeva a questo
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