Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/12/2024, n. 1000
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1506/2020 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, via Sant'Agostino n. 4 presso lo studio dell'Avv. Santi Delia che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Rosario Cannata per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina, via Santa Maria dell'Arco n. 16 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Parisi che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Controparte_2
[...]
(c.f. , in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina presso i cui uffici in Messina, via dei Mille n. 65 sono ope legis domiciliati, resistenti,
e nei confronti di
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_3 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Ester Cascio per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via
Armeria n. 1, terzo chiamato in causa,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12 ottobre 2020 agiva in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di aver svolto in passato attività lavorativa alle dipendenze di società che si occupava sull'isola di CP_4 CP_1 dell'estrazione e della lavorazione della pietra pomice.
Cessata l'attività di in considerazione della decisione dell'Unesco di subordinare il CP_4 mantenimento dell'arcipelago Eoliano all'interno dei siti patrimonio dell'Umanità alla chiusura dell'attività di estrazione, il ricorrente, unitamente agli altri lavoratori del comparto minerario, era stato collocato in mobilità.
L'Assessorato del lavoro e della Previdenza Sociale, l'Assessorato per l'Ambiente ed il
Territorio, l'Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali, l'Assessorato all'Industria ed il
Comune di si erano quindi riuniti ad un tavolo tecnico per individuare un percorso di CP_1 inserimento lavorativo (poi avviato con delibera di Giunta Regionale n. 4 del 19 gennaio
2007) per tutti i lavoratori che, come il ricorrente, erano rimasti privi di occupazione.
Successivamente il 13 ottobre 2007 il aveva manifestato la volontà di Controparte_1 utilizzare i lavoratori in mobilità del settore pomicifero in attività di pubblica utilità nell'ambito territoriale del Comune di ed all'esito di una conferenza di servizi aveva CP_1 sottoscritto in data 24 gennaio 208 un verbale presso l'Assessorato Lavoro in CP_2 forza del quale: - il Comune di aveva espresso la volontà di utilizzare i lavoratori ex CP_1 ai sensi dell'art. 7, comma 2, D. Lgs. n. 468/1997;
- l'Assessorato Regionale Beni CP_4
Culturali Ambientali e Pubblica Istruzione aveva manifestato la volontà di provvedere alla successiva stabilizzazione presso la società - l'Assessorato Regionale al Parte_2
Lavoro aveva manifestato la disponibilità ad erogare ai lavoratori, durante la loro utilizzazione in attività socialmente utili, l'importo integrativo di cui all'art. 8, comma 2, D.
Lgs. n. 468/1997.
Il Comune di aveva quindi adottato la deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 5 CP_1 febbraio 2008, stabilendo di “utilizzare i lavoratori in mobilità della società in attività CP_4 socialmente utili (A.S.U.) ai sensi degli art. 7 e 8 D.Lgs. n. 468/1997 […] per la durata di anni uno salve eventuali proroghe”.
Evidenziava che, in assenza di un progetto obiettivo, il ricorrente era stato utilizzato in attività socialmente utili presso il Comune di in modo in realtà parificato a quello dei CP_1 lavoratori del medesimo ente locale, tanto che con nota 12 marzo 2009, prot. n. 8711, gli era stato consegnato il badge elettronico per la verifica degli ingressi e dell'orario di lavoro.
Riferiva che si erano susseguiti, senza soluzione di continuità, 12 anni di proroghe nel corso dei quali era stato utilizzato per l'esecuzione degli ordinari compiti dell'Ente locale.
Nel frattempo era stata approvata la L.R. n. 11/2010, la quale all'art. 4 aveva autorizzato
l'Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica a trasferire
l'importo di 400 migliaia di euro al Comune di per “Progetti obiettivo”, concertati CP_1 con l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, volti all'utilizzazione dei lavoratori ex CP_4
Il Comune di aveva, pertanto, predisposto un “progetto obiettivo” per i lavoratori ex CP_1
poi approvato il 7 dicembre 2010 mediante sottoscrizione del verbale di CP_4 concertazione fra il Sindaco di e l'Assessore Regionale della famiglia. CP_1
Il 3 gennaio 2011 era stata approvata la delibera di G.M. n. 1 con la quale era stata data continuità all'utilizzo dei lavoratori ex all'interno dei ranghi del Comune di e CP_4 CP_1 nel contesto di un progetto obiettivo.
In particolare il progetto prevedeva l'impiego presso il Comune di di 36 lavoratori ex CP_1 in due macroaree: 1) attività di manutenzioni/pulizie;
2) supporto presso gli uffici CP_4 comunale nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge.
Più specificamente, 18 lavoratori sarebbero stati utilizzati nella macroarea destinata alla manutenzione (ordinaria e straordinaria, movimentazioni di merci, trasporto di persone ecc…) e pulizia delle aree comunali ed extracomunali di particolare pregio storico ambientale.
Altri 19 lavoratori sarebbero stati utilizzati su attività di supporto presso i vari uffici comunali (Raccolta elaborazioni analisi di dati, utilizzazione di software elettronici, sistemi di video scrittura e ove necessario spedizioni di fax e gestione di posta in attivo ed in partenza, ecc…).
Il ricorrente era stato, pertanto, inquadrato come impiegato cat. C1 per svolgere attività di supporto agli uffici comunali, svolgendo di fatto le stesse attività che aveva svolto, in virtù di successive proroghe, fin dal 2009.
Evidenziava di aver lavorato come addetto all'Ufficio lavori pubblici, svolgendo le seguenti attività (cfr. attestazione rilasciata dal Capo Area Posizione organizzativa):
Predisposizione determine impegno di spesa e liquidazioni delle spese, nonché gli atti che producono effetti amministrativi contabili;
- Collaborazione alla predisposizione al programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori;
- Attività connesse all'affidamento degli incarichi professionali esterni, redazione ed aggiornamento dell'elenco dei professionisti;
- Predisposizione atti da trasmettere agli Enti finanziatori di lavori pubblici;
- Predisposizione atti per acquisizione parere su progetti da parte degli organi competenti;
- Cura i rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Predisposizione atti amministrativi propedeutici alle procedure d'appalto per l'esecuzione dei lavori e per l'affidamento dei servizi di ingegneria nelle fasi di esecuzione dei lavori fino al collaudo;
- Segretario verbalizzante nelle gare d'appalto;
- Sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), compilazione per richieste smart cig e perfezionamenti cig;
- Richieste documenti regolarità contributiva imprese e professionisti.
Sosteneva di essere stato utilizzato quale impiegato ordinario per l'esecuzione di compiti propri dell'Ufficio lavori pubblici del Comune di nell'ambito di un rapporto CP_1 sostanzialmente connotato dal vincolo della subordinazione.
Lamentava, pertanto, in considerazione delle caratteristiche sostanziali del rapporto di lavoro, l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato e chiedeva il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 e la condanna del alla Controparte_1 ricostruzione sul piano retributivo e contributivo del rapporto di lavoro alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato con il riconoscimento degli scatti di anzianità e delle differenze retributive maturate.
Il costituendosi, eccepiva preliminarmente la prescrizione per le Controparte_1 prestazioni rese anteriormente al quinquennio dalla proposizione della domanda.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda e, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dal ricorrente, chiedeva la condanna della EG LI e dell' , ognuno per le Controparte_2 rispettive competenze e responsabilità, a tenerlo indenne da ogni conseguenza sfavorevole derivante dalla sentenza.
Si costituivano in giudizio anche l' Controparte_2
e l'
[...] [...]
, rilevando che nessuna Controparte_2 domanda era stata proposta dal ricorrente nei loro confronti. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata il loro difetto di legittimazione passiva.
A fronte della domanda di manleva proposta dal si costituiva in giudizio Controparte_1 anche la EG LI, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la EG LI non ha una soggettività unitaria.
La EG LI e l' Controparte_2
e l'
[...] Controparte_2
chiedevano, comunque, il rigetto della
[...] Controparte_2
domanda di manleva proposta dal ed eccepivano in subordine la Controparte_1 prescrizione di ogni diritto che potesse ritenersi maturato nel quinquennio antecedente alla notificazione della chiamata in causa del Controparte_1
Con ordinanza del 5 maggio 2022 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei CP_ confronti dell' CP_ L' si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di regolarizzazione contributiva. Evidenziava al riguardo che la condanna della regolarizzazione contributiva avrebbe avuto esclusiva influenza ai fini della determinazione della prestazione pensionistica. Pertanto la giurisdizione sarebbe individuabile in capo alla Corte dei Conti, trattandosi di pensione a carico dello Stato.
Eccepiva poi la prescrizione quinquennale dei contributi
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