Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5848

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5848
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5848
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai SInori Magistrati:

1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.

2. dott. Lidia Greco Giudice

3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 98/2024 R.G. promossa da
nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Milena Barbagallo che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
nata in [...] il [...], Controparte_1
elettivamente dom. presso lo studio dell'avv. Luca Pedullà che rapp. e dif. per procura in atti
RESISTENTE
Precisate le conclusioni all'udienza dinnanzi al Nuovo
Giudice Istruttore deSInato Cons. dott. Cannata Baratta, la
1


causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la
decideva in esito al decorso in data 14/10/2024 dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio che in data 20/6/2007 aveva contratto con e dal quale Parte_2
erano nati i figli il 24/11/2008 ed il 3/4/2014. Per_1 Persona_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge con sentenza del maggio 2022 e di non essersi più riconciliato con il predetto;
svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
Costituitasi in giudizio svolgeva le deduzioni e domande Controparte_1
calendate nel relativo atto di costituzione in giudizio.
In esito agli svolgimenti processuali noti alle parti, venuta la causa alla udienza in data 25/6/2024, le parti personalmente comparse unitamente ai rispettivi difensori, avv. Milena Barbagallo per Parte_1
ed avv. Flavia Rizzo in sost. dell'avv. Luca
[...]
Pedullà per raggiungevano Controparte_1
l'accordo che trascritto nel processo verbale di udienza veniva dalle stesse e dai rispettivi difensori sottoscritto;
precisate indi concordemente e congiuntamente in
siffatti termini le conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data
2
18/10/2024, in esito al decorso in data 14/10/2024 dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli
artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia
della sentenza n. 2100/2022 emanata dal Tribunale di Catania in data 6/5-14/6/2022, passata in cosa giudicata. L'impossibilità
della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le
parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della
definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore dell'accordo dalle parti personalmente comparse unitamente ai rispettivi difensori, avv. Milena Barbagallo per Parte_1
ed avv. Flavia Rizzo in sost. dell'avv. Luca
[...]
Pedullà per raggiunto alla Controparte_1
udienza in data 25/6/2024 ed ivi trascritto nel processo verbale di udienza veniva dalle stesse e dai rispettivi
3
difensori sottoscritto e delle indi concordemente e congiuntamente formulate conclusioni alla medesima udienza, il Tribunale, ultroneo apparendo l'ascolto dei figli minorenni e , fermo restando che Per_3 Per_4
entrambi i genitori hanno, in ogni caso, il dovere di tenere “in debito conto” “l'opinione” dai figli - rispettivamente di 15 anni compiuti ed Per_1 Per_2
di 10 anni compiuti - in concreto palesata, ai sensi
[...]
e per gli effetti di cui alla inderogabile Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18),
adottata dal ConSIlio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio
1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.
77, “NEL SEGNO DI UN'ACCRESCIUTA
CONSIDERAZIONE DELLA DIGNITÀ DEL MINORE
QUALE PERSONA IN GRADO DI ESPRIMERE UNA
VOLONTÀ AUTONOMA” (COSÌ, IN TERMINI, CASS.,
6/11/2019, N. 28521) attesa “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE
"SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI
PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI” (in termini,
Cass., 26/3/2010, n. 7282), così statuisce:
4
affidamento dei figli minorenni ed ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi con la madre Controparte_1
assegnazione in uso esclusivo a Controparte_1
della “casa coniugale, nonché l'annesso garage, di proprietà del siti in Catania via dei Gelsi n. Pt_1
18” perché ivi la stessa conviva con i figli con la stessa collocati “sino a quando questi ultimi non saranno entrambi economicamente autosufficienti”;

“il SI. , sin d'ora, si obbliga irrevocabilmente e Pt_1
senza ulteriore richiesta ad onerarsi dell'intero pagamento delle rate di mutuo cointestato con la SI.ra
manlevando quest'ultima dall'onere di pagare i CP_1
ratei pregressi e futuri, nonché da qualsiasi richiesta avanzata dalla banca mutuante e/o da eventuali cessionarie del credito. A tal fini
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