Trib. Bologna, sentenza 03/12/2024, n. 3148

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 03/12/2024, n. 3148
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 3148
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 13776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13776/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CARDONE ANTONIA e dell'avv. PARADISI ALESSANDRA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARDONE ANTONIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORASSUT BARBARA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in VIALE PANZACCHI 19 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.
MORASSUT BARBARA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 24.10.2023 (Bologna, 30.10.1974) ricorre ex art.337 quinquies Parte_1
c.c. nei confronti di (Bologna, 30.9.1986) per una diversa regolamentazione dei rapporti CP_1 tra genitori e figlia con particolare riguardo alla determinazione dell'assegno di mantenimento per la loro bambina.
Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale dal 2011 al 2015 ed una convivenza more uxorio, hanno una figlia minore (8.12.2012 - oggi quasi 12 anni). Per_1
Con precedente decreto (30.7.2015) - su ricorso della madre – in procedimento contenzioso, poi, definito su conclusioni congiunte delle parti, è stato stabilito: l'affido condiviso della figlia (che all'epoca non aveva ancora compiuto 3 anni), la collocazione prevalente con la madre, un calendario di pagina 1 di 8
visite stabilito in funzione della tenera età della bambina), un assegno di mantenimento per la figlia, a carico del padre, di €.450 oltre all'80% delle spese straordinarie a carico dello stesso, la corresponsione degli assegni familiari alla sola madre. Con l'odierno ricorso il padre afferma di avere avuto un'altra figlia nata il [...] - Persona_2 oggi 5 anni) dalla relazione con (relazione terminata), per la quale paga un assegno di CP_2 mantenimento di €.300 (oggi, con l'adeguamento Istat, €.340) oltre al 70% delle spese straordinarie. La predetta decisione è stata assunta con decreto 2.3.2021 (proc. n.71719/20) (doc. n.6 all. al ricorso). Aggiunge che, nelle more, il proprio reddito si è ridotto, mentre è aumentato quello della ricorre CP_1 unicamente con domanda di modifica degli aspetti economici. Chiede la riduzione dell'assegno a proprio carico ad €.350 oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione dell'assegno unico come per legge, ossi al 50% ciascuno. Si è costituita la convenuta contestando la domanda avversaria con comparsa di risposta 3.12.2023. La in particolare contesta il peggioramento delle condizioni economiche del padre, pur CP_1 ammettendo un proprio miglioramento, ma non significativo.
Sul reddito scrive: Nell'anno 2015 la sig.ra lavorava effettivamente part-time a tempo determinato presso la stessa CP_1 azienda per cui lavora oggi che in seguito ha trasformato il contratto in tempo indeterminato full-time, tuttavia, essendo ella inquadrata al terzo livello CCNL, l'importo netto percepito in busta paga ha subito un miglioramento non significativo. La convenuta vive con un nuovo compagno ed ha avuto un'altra figlia. Parte_2
Sostenendo che i redditi dei genitori non sono sostanzialmente modificati rispetto al momento della pronuncia del primo decreto, chiede il rigetto delle domande avversarie, quindi, con domanda riconvenzionale (dovendosi interpretare la sua comparsa di costituzione e risposta: un aumento del contributo del padre alle spese straordinarie, nella misura dell'80%, l'aumento dell'assegno di mantenimento per ad €.450, la percezione dell'assegno unico alla madre al 100%. Per_1
Sentite in contraddittorio alla prima udienza di comparizione personale 1.2.2024, le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive tesi. Il ricorrente:
<Non ho nulla da aggiungere rispetto al ricorso. Il calendario è quello che è stato modificato rispetto al decreto: la vedo a weekend alterni, da venerdì all'uscita da scuola fino a domenica dopo cena;
nelle settimane in cui sta con me nel weekend, la vedo il martedì all'uscita da scuola fino a dopo cena, senza pernotto;
quando non ho il weekend la vedo il martedì dall'uscita da scuola fino al giorno successivo, quando la accompagno a scuola, stessa cosa per il giovedì (dall'uscita da scuola, con pernotto, fino al giorno successivo). In estate sta con me per 15 giorni anche non consecutivi.

Ora sto pagando mantenimento di 450 euro al mese con rivalutazione Istat, oltre all'80% per le spese straordinarie, come da decreto.
Lavoro, sempre nella stessa società, assunto a tempo indeterminato;
percepisco stipendio netto, che varia in base alle trasferte, di circa 2500, 2600 euro al mese per 14 mensilità. Non ho altre entrate.

Vivo da solo in locazione e pago canone di 565 euro al mese. Ho ereditato, a seguito della morte di mia madre, il 25% di bene immobile, è la casa in cui vive mio padre, non mi dà reddito. Non ho altri beni immobili.
Non ho investimenti in atto e/o finanziamenti. Tra di noi dialoghiamo per la bambina.>>
La resistente:
<Non ho nulla da aggiungere rispetto al ricorso. Il calendario di visite è quello descritto dal padre.
Lavoro, assunta con contratto a tempo indeterminato, guadagno per 14 mensilità euro 700 al mese (fino a poco fa percepivo
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