Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2749
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3473 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, cod. fisc. nato a Parte_1 C.F._1
Messina il 24.08.1975 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Garibaldi n. 114, presso lo studio degli Avv.ti
Simona Arasi, cod. fisc.: , e Avv. Marcello C.F._2
Mangraviti, cod. fisc. che lo rappresentano e C.F._3
difendono, unitamente e disgiuntamente, come da procura in atti ed i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi pec: e Email_1 Email_2
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] ivi Controparte_1
residente in [...] C.F. , elettivamente C.F._4
domiciliata in Via Centonze n. 200 Messina, presso lo studio dell'avv.to
Mario Maio C.F.: con domicilio digitale C.F._5
1
(fax 090.5726244) che la rappresenta e difende Email_3
giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
03.09.2024, premesso che in data 15.09.2001, a Parte_1
Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
(atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 677 parte
[...]
2 serie A anno 2001);
che dall'unione coniugale erano nati tre figli, Per_1
a Messina il 07.01.2003, a Messina il 17.11.2005 ed Persona_2
a Messina il 23.06.2011;
che egli aveva scoperto che la moglie Per_3
durante la convivenza matrimoniale era solita avere rapporti con altri uomini prostituendosi;
che la moglie era ed è tossicodipendente;
che a causa del comportamento della era stato aperto davanti CP_1
al Tribunale per i minorenni di Messina un procedimento a tutela del minore che si era concluso con un decreto datato 14.05.2024 di Per_3
decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale;
che il
Tribunale per i minorenni aveva revocato la sua responsabilità genitoriale ascrivendogli un comportamento omissivo, ma in realtà egli non era a conoscenza delle condotte della moglie;
che per tali motivi egli aveva proposto reclamo davanti alla Corte di Appello avverso il provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni ed il procedimento era ancora in corso;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa della violazione da parte della degli obblighi CP_1
nascenti dal matrimonio e dei doveri nei confronti della prole;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi, con
2
addebito a carico della moglie, che fosse assegnata al deducente la casa coniugale in locazione, per potervi vivere insieme ai figli maggiorenni ancora non autonomi e che fosse posto a carico della , CP_1
dotata di idonea capacità lavorativa, l'obbligo di corrispondere mensilmente un assegno di € 200,00 per il mantenimento di ciascun figlio. Chiedeva, infine, che fossero adottati tutti i provvedimenti a tutela del minore
ivi compresa la revoca del provvedimento di decadenza dalla Per_3
responsabilità genitoriale.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 19.09.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 27.11.2024 si costituiva tardivamente la quale evidenziava Controparte_1
che ella stava cercando di uscire da una situazione di depressione, causata, tra l'altro, dalla perdita del padre, ed era seguita di DSM di Messina;
rilevava che in tale situazione non aveva ricevuto alcun supporto dal marito
e ciò l'aveva portata ad abbandonarsi alle droghe ed alla prostituzione.
Evidenziava che svolgeva l'attività di badante e percepiva la somma mensile di € 800,00 ma non era stata "messa in regola". Riferiva che continuava a vivere nella casa coniugale insieme al figlio al quale Per_2
corrispondeva la somma mensile di € 150,00 per tutte le sue esigenze personali. Contestava la fondatezza della richiesta di addebito della separazione e chiedeva il rigetto delle domande avversarie, dichiarando che non si opponeva, comunque, alla richiesta del volta al Pt_1
riacquisto della responsabilità genitoriale e che si impegnava a versare al non appena questi avesse ottenuto la collocazione del figlio Pt_1
minore presso di sé, un assegno mensile di € 100,00 per il mantenimento del suddetto figlio oltre al 50 % delle spese straordinarie. Chiedeva di
3
potere essere affidata ai Servizi Sociali per potere recuperare la responsabilità genitoriale.
All'udienza del 03.12.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
Il Giudice delegato, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separati;
ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, vada