Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, dott.ssa Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza del 3.12.2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter, deposita la seguente
SENTENZA
nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 4511/2024 R.G.L., cui viene riunito ex art. 151 disp. att. c.p.c. il giudizio n. 4512/2024 R.G.L., vertenti
TRA
DE RO AR e DE RO SC nata il [...] rappresentate e difese dagli avv.ti Nardella TO (procedimento rg nr 4511/2024) e Ciavarella Michela (procedimento rg nr 4512 /2024)
RICORRENTI
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. Luigi Lorusso costituito nel giudizio
n. 4511/2024 RG;
avv. RA Banchetti costituita nel giudizio n 4512/2024)
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione totale e parziale dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno esposto di aver lavorato in agricoltura per diverse annualità alle dipendenze della azienda agricola “ON ES”, per le giornate di seguito indicate:
De RO AR: per 105 giornate nell'anno 2020, di cui 45 alle dipendenze della ditta summenzionata (v. giudizio n. 4511/2024 R.G.L., iscritto in data 12.05.2024);
De AT RA (nata il [...]): per 67 giornate nell'anno 2018, per 52 giornate nell'anno 2019 e per 50 giornate nell'anno 2020 (v. giudizio n. 4512/2024 R.G.L., iscritto in data
12.05.2024).
Le ricorrenti hanno censurato l'operato dell'Inps laddove ha ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione totale o parziale dei loro nominativi dagli elenchi OTD relativi alle annualità indicate nei singoli ricorsi introduttivi dei giudizi.
Hanno, pertanto, chiesto all'adito giudice di: accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento e, per tale effetto, condannare l'Inps a regolarizzare la propria posizione assicurativa e previdenziale, provvedendo alla reiscrizione negli elenchi anagrafici nominativi comunali per gli anni e per le giornate specificamente indicati nei ricorsi;
il tutto con vittoria di spese
e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv.ti TO Nardella e Michela Ciavarella dichiaratisi antistatari.
L'Inps, costituitosi tempestivamente in entrambi i giudizi, ha preliminarmente eccepito la decadenza sostanziale ai sensi dell'art. D.L.7/1970 convertito con modifiche nella L. 83/70, l'improcedibilità della domanda per mancanza della domanda e/o del ricorso amministrativo nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito, nel merito ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi depositati in tutti i giudizi) chiedendone il rigetto.
Dopo l'udienza del 3.12.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, le cause, istruite documentalmente, vengono decise, previa loro riunione, con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
1.- Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, in quanto aventi tutti ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla reiscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall'Inps sulla base del medesimo verbale ispettivo (depositato dall'Inps in tutti i giudizi).
1.1- Occorre, inoltre, dare atto che la sola ricorrente De RO AR ha documentato di aver proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro attraverso la produzione, nel fascicolo di parte, dello stesso unitamente alle ricevute di deposito telematico.
È, altresì, versato in atti il conseguenziale provvedimento di rigetto emanato dall'organo amministrativo competente.
Tuttavia, nella materia in esame quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970
, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
In ogni caso, i ricorsi giudiziari, se anche non preceduti dal previo ricorso amministrativo, risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L.
83/1970.
1.2- Va, poi, affermata la giurisdizione del giudice adito, spettando al giudice ordinario
l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi. Infondata è, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente in entrambi i procedimenti.
2.- Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);
2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9
) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati.
Ciò posto, nel caso di specie, l'Inps ha depositato il verbale ispettivo n. 2023001898/DDL del
22/06/2023, riferito al periodo ricompreso dal 01/01/2018 al 31/12/2022 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio) relativo all'azienda agricola “ON ES”.
L'indicato verbale ispettivo è già stato valutato da questo Tribunale in senso sfavorevole ai lavoratori: a tale orientamento si intende dare continuità attesa la correttezza e condivisibilità delle motivazioni poste a fondamento dei precedenti procedimenti.
Si richiama (ex multis) - anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - la sentenza n. 3258/2024 emessa dalla dott.ssa AN Vitarelli all'esito dei procedimenti nn.4396/2024, 4397/2024 e 4398/2024
RGL.
Dall'esame del verbale ispettivo, il cui contenuto è stato richiamato dall'Inps sono emerse le seguenti circostanze:
1) l'impresa agricola ON FR, avente forma giuridica di ditta individuale, è stata iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA ininterrottamente dal 01/01/1980 sino al 18/03/2020, data in cui
è avvenuta la cancellazione d'ufficio della stessa ai sensi del DPR 23/07/2004 n. 247, su domanda del 05/12/2018 e con indicazione in pari data della cessazione dell'attività. L'azienda aveva il seguente numero REA FG-192710 ed era iscritta nella sezione speciale con la qualifica di PICCOLO
IMPRENDITORE dal 06/12/1996 – coltivatore diretto;

2) l'impresa risulta attiva sin dal 01/01/1980 per lo svolgimento dell'attività di coltivazioni di ortaggi in foglia, a fusto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (Codice ATECORI 2007: 01.13.1);

3) la cancellazione d'ufficio è stata disposta con decreto del Giudice del Registro n. cronol. 507/2018 del 05/12/2018 (R.G. n. 3880/2018) acquisito telematicamente al protocollo camerale n. 3106 del
05/03/2020;

4) in data 28/12/2022, mediante Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, la ditta individuale
ON ES veniva nuovamente iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA dal 10/01/2023, con numero REA FG-327696
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