Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/02/2024, n. 228
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
N. 15022/2008
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15022/2008 del Registro Generale Contenzioso
TRA
IS NN ON C.F. [...], erede di IS
EP NT, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Ferdinando Dante.
ATTORE
CONTRO
FINCONSUMO BANCA S.p.A. – SANTANDER CONSUMER BANK, P.I.
05634190010, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, via Nizza n.262, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Regina Margherita n.56 presso lo studio dell'avv. Ferdinando Cortese e rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio
Pezzino, giusta procura in atti CONVENUTO
SOCIETÀ L'AUTO DI AN CU & C S.N.C., oggi Curatela della ditta L'AUTO di CE RA & c s.n.c., in persona del suo curatore Avv. Paola
Bisignani
CONVENUTO CONTUMACE
avente per OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno precisato le conclusioni (il cui verbale deve intendersi in questa sede richiamato), riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa ed, insistendo nelle domande in esse formulate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.01.2008, il sig. GR SE TI in qualità di beneficiario di un finanziamento concesso dalla Finconsumo Banca S.p.A per
l'acquisto di un veicolo presso la ditta “L'Auto di CE RA e C. snc”, dogliandosi della mancata consegna del veicolo, conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di
Barcellona P.G., Sez. distaccata di Milazzo, la società finanziaria, nonché il venditore, al fine di sentire accogliere: nei confronti della ditta venditrice la risoluzione del contratto di acquisto, la condanna alla restituzione della somma di €. 3.000,00 versata a titolo di acconto al momento della stipula del contratto medesimo, oltre al risarcimento danni quantificato in €. 5.000,00 conseguente alla mancata consegna del veicolo; nei confronti della Banca la nullità del contratto di finanziamento per carenza dei requisiti di legge, ovvero in subordine la nullità e/o l'invalidità per il collegamento con il contratto di vendita, nonché la condanna al risarcimento danni pari ad €. 5.000,00 per illegittimità della segnalazione in banca dati.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale e chiamata in garanzia del terzo del 28.04.2008, depositata in cancelleria in data 29.04.2008, si
costituiva in giudizio la Santander Consumer Bank S.p.A., contestando la fondatezza e la legittimità delle domande formulate dall'GR, ribadendo la validità del contratto di finanziamento stipulato da parte attrice ed eccependo, altresì, l'estraneità dell'istituto rispetto alla mancata consegna del veicolo. Parte convenuta chiedeva, per l'effetto, di confermare la validità ed efficacia del contratto di finanziamento nonché di dichiarare
l'improcedibilità della domanda di risarcimento danni, ed in via riconvenzionale condannare il sig. GR SE TI al pagamento della complessiva somma di €.
10.504,21 (rate insolute + interessi di mora al 08/04/08) oltre interessi. In subordine e nel merito, chiedeva inoltre, ove venisse dichiarato il collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento ed il contratto di acquisto, la condanna della ditta
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
N. 15022/2008
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15022/2008 del Registro Generale Contenzioso
TRA
IS NN ON C.F. [...], erede di IS
EP NT, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Ferdinando Dante.
ATTORE
CONTRO
FINCONSUMO BANCA S.p.A. – SANTANDER CONSUMER BANK, P.I.
05634190010, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, via Nizza n.262, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Regina Margherita n.56 presso lo studio dell'avv. Ferdinando Cortese e rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio
Pezzino, giusta procura in atti CONVENUTO
SOCIETÀ L'AUTO DI AN CU & C S.N.C., oggi Curatela della ditta L'AUTO di CE RA & c s.n.c., in persona del suo curatore Avv. Paola
Bisignani
CONVENUTO CONTUMACE
avente per OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno precisato le conclusioni (il cui verbale deve intendersi in questa sede richiamato), riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa ed, insistendo nelle domande in esse formulate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.01.2008, il sig. GR SE TI in qualità di beneficiario di un finanziamento concesso dalla Finconsumo Banca S.p.A per
l'acquisto di un veicolo presso la ditta “L'Auto di CE RA e C. snc”, dogliandosi della mancata consegna del veicolo, conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di
Barcellona P.G., Sez. distaccata di Milazzo, la società finanziaria, nonché il venditore, al fine di sentire accogliere: nei confronti della ditta venditrice la risoluzione del contratto di acquisto, la condanna alla restituzione della somma di €. 3.000,00 versata a titolo di acconto al momento della stipula del contratto medesimo, oltre al risarcimento danni quantificato in €. 5.000,00 conseguente alla mancata consegna del veicolo; nei confronti della Banca la nullità del contratto di finanziamento per carenza dei requisiti di legge, ovvero in subordine la nullità e/o l'invalidità per il collegamento con il contratto di vendita, nonché la condanna al risarcimento danni pari ad €. 5.000,00 per illegittimità della segnalazione in banca dati.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale e chiamata in garanzia del terzo del 28.04.2008, depositata in cancelleria in data 29.04.2008, si
costituiva in giudizio la Santander Consumer Bank S.p.A., contestando la fondatezza e la legittimità delle domande formulate dall'GR, ribadendo la validità del contratto di finanziamento stipulato da parte attrice ed eccependo, altresì, l'estraneità dell'istituto rispetto alla mancata consegna del veicolo. Parte convenuta chiedeva, per l'effetto, di confermare la validità ed efficacia del contratto di finanziamento nonché di dichiarare
l'improcedibilità della domanda di risarcimento danni, ed in via riconvenzionale condannare il sig. GR SE TI al pagamento della complessiva somma di €.
10.504,21 (rate insolute + interessi di mora al 08/04/08) oltre interessi. In subordine e nel merito, chiedeva inoltre, ove venisse dichiarato il collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento ed il contratto di acquisto, la condanna della ditta
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