Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 15
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

sentenza ex art. 281 sexies III comma cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
03 Terza sezione

Nella causa civile iscritta al n.r.g 14754/2023 promossa da:
FE NA
RICORRENTE
CONTRO
FINDOMESTIC BANCA S.P.A.
RESISTENTE

Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato la Sig.ra LL SE ha convenuto in giudizio FI Banca SPA per sentire :
A) accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, co. 3 c.c ;
B) Con condanna della società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite. Si costituisce in giudizio la convenuta , chiedendo: A) in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità del ricorso ex art 5. D.Lvo n.28/2010 per mancato preventivo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione;
B) nel merito il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze. La causa è stata istruita documentalmente e sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 4.12.2024 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c., dopo discussione orale.
FATTO E DIRITTO


Oggetto di causa è un contratto di finanziamento stipulato con la FI in data 31/03/2003 per l'acquisto di un elettrodomestico, collocato tramite il punto vendita Ipercoop. di SA (SP) , e la richiesta di linea di credito con carta revolving. La ricorrente sostiene la procedibilità dell'azione in assenza di mediazione, nonostante abbia attivato il procedimento, in quanto per recente giurisprudenza è stato escluso il credito al consumo dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria, poiché materia autonoma del diritto che si distingue in modo netto dai contratti bancari e finanziari ,cui fa riferimento l'art. 5 D. lgs. 28/2010 .
Asserisce poi che detto contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari in quanto concluso presso esercizi convenzionati con FI ,ma non con un agente in attività finanziaria , come richiederebbe la normativa in questione, e che l'attività del negoziante non si è limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma ha invero raccolto una proposta contrattuale relativa all'apertura di una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito di tipo revolving. Ritiene altresì che il contratto deve considerarsi nullo per avere la parte proponente assunto un obbligo sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa in violazione dell'art. 1355 c.c , nonché per violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di trasparenza e correttezza nel rapporto contrattuale tra l'intermediario e il cliente ,poiché l'utilizzo di documentazione precontrattuale e contrattuale unitaria per due prodotti finanziari sostanzialmente diversi ,non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dalla normativa a pena di nullità.
Costituitasi in giudizio Parte resistente eccepisce preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento della mediazione previsto
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