Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/10/2024, n. 2380

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/10/2024, n. 2380
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 2380
Data del deposito : 30 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3246/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: restituzione somme da rapporti sociali
TRA
ED OV, ED TE E EV RI
OS, rappresentati e difesi dall'avv. Erminia Maisano, come da procura in atti;

ATTORI
E
RR LA, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
Verde, come da procura in atti;

CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/9/2024 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, notificato in data 10.06.2014 CO OV,
CO EO e ER AR RI convenivano in giudizio
AF LA al fine di accertare e dichiarare la convenuta debitrice ex art. 2041 cc della “CO S.a.s. di CO EO e C.” già
“AS S.n.c. di ER AR RI e AF LA” e per effetto condannarla alla restituzione della somma di € 13.950,00, nei confronti della società “CO S.a.s. di CO EO e C.” in persona del suo l.r.p.t.;
accertare e dichiarare la convenuta AF LA debitrice del sig. CO OV della somma di € 48.000,00 ricevuta a titolo di prestito e, pertanto, condannare la stessa ex art. 1813 cc alla restituzione della predetta somma col favore degli interessi e rivalutazione monetaria dal dì fino all'effettivo soddisfo, somma che solo per economie processuali veniva ridotta ad € 38.000,00;
nella denegata ipotesi in cui il giudice non dovesse ritenere sussistere l'ipotesi di cui all'art. 1813 cc, gli attori chiedevano al giudice di dichiarare l'arricchimento senza giusta causa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8
della sig.ra AF LA in danno al sig. CO OV e per
l'effetto condannarla alla restituzione delle somme a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc. A fondamento della domanda gli attori esponevano che in data
09.02.2012, innanzi al notaio Dott.ssa Carla Vittoria (rep. N°3655, raccolta
n°2603) veniva costituita, tra la Sig.ra ER AR RI e la Sig.ra
AF LA, la Società “AS S.n.c. di ER AR RI e AF LA”, con capitale sociale stabilito in Euro
20.000,00 , di cui il 40% quota della ER e il 60% quota della
AF. La sede legale della società veniva stabilita presso l'abitazione della Sig.ra AF LA, in Scafati (SA), alla Via Poggiomarino vicinale Monacelle n°29. La società apriva il conto corrente n°1000/2567 presso il Banco di Napoli - filiale di Boscotrecase, e la sig.ra AF
LA riceveva il carnet degli assegni, il dispositivo OTP per l'accesso al servizio internet banking, e la carta bancomat in suo esclusivo possesso ed uso. All'atto dell'apertura di detto conto corrente, il Sig. CO OV, marito della Sig.ra ER AR RI, versava, a titolo di prestito ai soci, diverse somme di denaro e precisamente: in data 07.03.2012 in contanti
Euro 10.000,00;
in data 09.03.2012, con bonifico bancario
n°092234045898809, la somma di Euro 25.000,00;
in data 30.03.2012, con bonifico bancario n°092234047058649, la somma di 30.000,00;
in data
24.05.2012 con bonifico bancario n°092234049837528, la somma di Euro
15.000,00 per un totale di euro 80.000,00. Succedeva che in data 26.07.2013 la sig.ra AF LA cedeva la propria quota sociale pari al 60% del capitale alla socia ER AR RI, che le acquistava con riserva di indicare, innanzi al notaio di fiducia, i nuovi soci o persone di sua fiducia ai quali intestare le quote sociali. La Sig.ra AF LA, per la cessione di tali quote, otteneva la somma di € 40.000,00 di cui 28.000,00 per attrezzature e 12.000,00 per il valore delle quote sociali, come da n. 6 assegni
a firma del sig. CO OV, allegati all'atto di cessione quote. In data
26.07.2013, con atto notarile, notaio Dott.ssa Carla Vittoria (rep. N°4.813, raccolta 3.438) la Sig.ra AF LA cedeva al Sig. CO
EO, poi divenuto legale rappresentante della società, la propria quota sociale per un valore nominale di € 12.000,00, pari al 60% delle quote sociali da ella detenute. Il sig. CO OV, a garanzia dell'impegno di restituzione delle somme date in prestito, pari ad € 48.000,00 acquistava n. 11 cambiali per un ammontare di Euro 10.000,00 cadauno. Successivamente alla cessione della quota sociale, a seguito di verifiche contabili effettuate sul patrimonio sociale veniva rilevato che la Sig.ra AF LA
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8
risultava debitrice nei confronti della società “AS S.n.c. di ER AR RI e AF LA”, poi divenuta “CO S.a.s. di CO EO e C.”, della somma di € 13.950,00, di cui € 8.150,00 al
15.06.2012 al 18.02.2013 per prelievi a mezzo di carta bancomat in uso esclusivo alla sig.ra RO e per motivi non attinenti alla società ma per scopi personali e comunque non giustificati;
€ 2.800,00 dal 01.7.2012 al
19.11.2012 prelevati col bancomat dalla AF per scopi esclusivamente personali in quanto destinati al gioco presso l'American Bingo di Scafati;
€ 3.000,00 in data 20.06.2012, prelievo in contanti, come attestano i relativi estratti di conto bancario;
€ 80.000 elargite a titolo di prestito dal sig. CO OV, marito della socia ER, a mezzo di bonifici bancari, confluite nelle casse della società, di cui la sig.ra
AF LA era tenuta alla restituzione pro quota, che, in base alla percentuale di capitale sociale detenuto, ammontava ad € 48.000,00. Ciò premesso, gli attori deducevano che tali fatti avevano determinando sia il depauperamento ingiustificato del patrimonio sociale a scapito degli attori
ER AR RI, nella qualità di socia della vecchia società, e di
CO EO, n. q di socio accomandatario della nuova società, sia del patrimonio personale del sig. CO OV. Gli attori precisavano che
l'ammontare delle cambiali prodotte in atti si
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