Trib. Pordenone, sentenza 22/05/2024, n. 58
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Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 08/05/2024 il giudice dr.ssa Elisa Tesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 157/2023 tra le parti:
AS EN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FINI TERESA ([...]), giusto mandato in atti
Ricorrente/i
INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. BONETTI PAOLO ([...]) e dell'avv. IERO LUCA ([...]) e dall'avv. MAGGIO GIOVANNI MARIA ([...]), giusto mandato in atti
Resistente/i
Motivi della decisione
EN AS ha agito in giudizio nei confronti di Inps, chiedendo accertarsi il diritto a vedersi riconoscere l'assegno sociale e conseguentemente condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere la prestazione in oggetto con decorrenza dalla domanda amministrativa, con spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Ha riferito di aver presentato in data 22/4/2022 domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno sociale, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per il beneficio in esame;
che la propria domanda è stata rigettata per non aver presentato la dichiarazione degli enti dello Stato estero attestanti il possesso o meno di redditi, proprietà immobiliari e prestazioni pensionistiche/assistenziali anche per il coniuge EN Gezim;
che la stessa ha presentato ricorso amministrativo allegando i certificati dell'istituto delle assicurazioni sociali del proprio paese di origine attestante i redditi pensionistici propri e del
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coniuge, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, nonché i certificati dell'agenzia statale del catasto di Tirana e attestante la non titolarità di immobili per sé e per il coniuge;
che anche il ricorso amministrativo veniva respinto, in ragione del fatto che la ricorrente non aveva tempestivamente prodotto la documentazione che le era stata precedentemente richiesta. Ha lamentato l'illegittimità dell'operato dell'istituto previdenziale, tenuto conto dell'integrazione documentale offerta nonché valorizzando il fatto che l'assegno sociale viene erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente.
L'Inps si è costituita in giudizio contestando la domanda avversaria, di cui ha chiesto il rigetto, evidenziando come per i cittadini extracomunitari trovi applicazione l'art 3 D.P.R. 445/2000 - che precisa che per lo straniero, al di fuori di quanto attestabile da autorità italiana o al di fuori dei casi in cui sussistano convenzioni con paesi esteri, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri - con conseguente legittimo rigetto della domanda di assegno sociale, nonché richiamando la circolare Inps n. 131 del 2022, ove viene disposto che la successiva produzione della predetta documentazione in sede di ricorso amministrativo non consente l'accoglimento della domanda, dovendo l'interessato presentare nuova domanda amministrativa.
La causa, documentalmente istruita e vertente su questioni meramente in diritto, è stata differita per discussione e decisione all'odierna udienza, ove le parti hanno concluso come da verbale che precede. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo, con riserva di deposito della motivazione in sessanta giorni.
Si osserva che non è in discussione nel presente procedimento il possesso da parte della ricorrente di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione dell'assegno sociale istituito dall'art. 3, sesto comma, L. n. 335/1995, concentrandosi l'oggetto del procedimento sul diniego dell'assegno sociale da parte dell'Inps sulla base delle incompletezza della documentazione prodotta dalla ricorrente e, nella specie, in ragione del mancato deposito delle certificazioni dell'ente estero competente attestanti il mancato possesso di redditi e la mancata percezione di pensioni nello Stato di cui la richiedente risulta cittadina con le formalità previste dall'art. 2 del D.P.R. 394/1999 e dagli articoli 3 e 33 del T.U. 445/2000, non ritenendo pertanto integrato il requisito reddituale richiesto dalla legge per la concessione della misura assistenziale. Conseguentemente, l'accertamento demandato nel presente procedimento
Tribunale di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 08/05/2024 il giudice dr.ssa Elisa Tesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 157/2023 tra le parti:
AS EN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FINI TERESA ([...]), giusto mandato in atti
Ricorrente/i
INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. BONETTI PAOLO ([...]) e dell'avv. IERO LUCA ([...]) e dall'avv. MAGGIO GIOVANNI MARIA ([...]), giusto mandato in atti
Resistente/i
Motivi della decisione
EN AS ha agito in giudizio nei confronti di Inps, chiedendo accertarsi il diritto a vedersi riconoscere l'assegno sociale e conseguentemente condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere la prestazione in oggetto con decorrenza dalla domanda amministrativa, con spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Ha riferito di aver presentato in data 22/4/2022 domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno sociale, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per il beneficio in esame;
che la propria domanda è stata rigettata per non aver presentato la dichiarazione degli enti dello Stato estero attestanti il possesso o meno di redditi, proprietà immobiliari e prestazioni pensionistiche/assistenziali anche per il coniuge EN Gezim;
che la stessa ha presentato ricorso amministrativo allegando i certificati dell'istituto delle assicurazioni sociali del proprio paese di origine attestante i redditi pensionistici propri e del
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coniuge, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, nonché i certificati dell'agenzia statale del catasto di Tirana e attestante la non titolarità di immobili per sé e per il coniuge;
che anche il ricorso amministrativo veniva respinto, in ragione del fatto che la ricorrente non aveva tempestivamente prodotto la documentazione che le era stata precedentemente richiesta. Ha lamentato l'illegittimità dell'operato dell'istituto previdenziale, tenuto conto dell'integrazione documentale offerta nonché valorizzando il fatto che l'assegno sociale viene erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente.
L'Inps si è costituita in giudizio contestando la domanda avversaria, di cui ha chiesto il rigetto, evidenziando come per i cittadini extracomunitari trovi applicazione l'art 3 D.P.R. 445/2000 - che precisa che per lo straniero, al di fuori di quanto attestabile da autorità italiana o al di fuori dei casi in cui sussistano convenzioni con paesi esteri, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri - con conseguente legittimo rigetto della domanda di assegno sociale, nonché richiamando la circolare Inps n. 131 del 2022, ove viene disposto che la successiva produzione della predetta documentazione in sede di ricorso amministrativo non consente l'accoglimento della domanda, dovendo l'interessato presentare nuova domanda amministrativa.
La causa, documentalmente istruita e vertente su questioni meramente in diritto, è stata differita per discussione e decisione all'odierna udienza, ove le parti hanno concluso come da verbale che precede. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo, con riserva di deposito della motivazione in sessanta giorni.
Si osserva che non è in discussione nel presente procedimento il possesso da parte della ricorrente di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione dell'assegno sociale istituito dall'art. 3, sesto comma, L. n. 335/1995, concentrandosi l'oggetto del procedimento sul diniego dell'assegno sociale da parte dell'Inps sulla base delle incompletezza della documentazione prodotta dalla ricorrente e, nella specie, in ragione del mancato deposito delle certificazioni dell'ente estero competente attestanti il mancato possesso di redditi e la mancata percezione di pensioni nello Stato di cui la richiedente risulta cittadina con le formalità previste dall'art. 2 del D.P.R. 394/1999 e dagli articoli 3 e 33 del T.U. 445/2000, non ritenendo pertanto integrato il requisito reddituale richiesto dalla legge per la concessione della misura assistenziale. Conseguentemente, l'accertamento demandato nel presente procedimento
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