Trib. Venezia, sentenza 01/12/2024, n. 4336
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7842 del Ruolo Generale dell'anno 2014 introdotto da
, C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to AVELLA ERASMO
- RICORRENTE -
contro
C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dagli Avv.ti PIERPAOLO ALEGIANI e IRENE VIANELLO
- RESISTENTE -
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
1
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 14.03.1992 in Musile di Piave (VE) dai coniugi e ordinando ex art. 10 della Parte_1 CP_1
citata legge la trasmissione della sentenza in copia conforme, a cura del Cancelliere, all'ufficio di Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238;
2. Che nulla venga statuito relativamente all'affidamento del figlio
e in virtù della loro raggiunta maggiore Persona_1 Persona_2
età.
3. Confermarsi il provvedimento del 02.02.2022 con la conferma in via definitiva:
- della revoca dell'obbligo a carico del sig. di Parte_1
corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1
mantenimento ordinario della FI , la somma pari ad € Persona_2
350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- della revoca dell'ordine al datore di lavoro del sig. di Parte_1
versare direttamente alla sig.ra la somma pari ad € 350,00 Parte_2
mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della FI
;
Persona_2
- di confermare l'obbligo, posto a carico della sig.ra , di CP_1
contribuire al mantenimento ordinario della FI Persona_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, corrispondendo al sig. la somma pari ad € 200,00 mensili oltre al 50% Parte_1
delle spese straordinarie disciplinate secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Venezia
2
- con statuizione in via definitiva che le predette modifiche decorrano dalla data di deposito dell'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti.
4. Statuire l'azzeramento della erogazione disposta a carico del sig.
a favore della moglie della somma pari ad Euro 100,00 a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento della stessa, e, pertanto, che il sig.
non dovrà corrispondere alla sig.ra nulla a titolo di Pt_1 CP_1
assegno divorzile per la stessa a modifica delle condizioni della sentenza di separazione;
5. Statuire la revoca dell'ordine al datore di lavoro del sig. Parte_1
di versare direttamente alla sig.ra la somma pari
[...] Parte_2
ad € 100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento personale della stessa.
Il sig. chiede che l'azzeramento dell'assegno di Pt_1
mantenimento venga ad essere disposto dal Giudice adito con effetto retroattivo a far data dalla domanda presentata con ricorso introduttivo depositato il 23.09.2014, in cui si palesava l'esistenza dei relativi presupposti.
Per il resto vengano confermate, per il resto, le statuizioni rese con
l'ordinanza presidenziale del 25.02.2015 così come per la casa familiare già assegnata al sig. in sede di separazione nel Pt_1
2010.
Per parte resistente:
Respingersi le domande avversarie per i motivi sopra esposti e per
l'effetto confermare le statuizioni contenute nel provvedimento
3
provvisorio del 25/02/2014 con l'unica eccezione di provvedere, accertato e dichiarato che il padre da diversi mesi sì disinteressa completamente della FI a modificare il regime di affidamento Per_2
da condiviso in esclusivo a favore della madre il tutto con vittoria di compenso e spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.9.2011 esponeva di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data 14.3.1992 a CP_1
Musile di Piave;
che con decreto depositato in data 10.3.2010, il
Tribunale aveva omologato la separazione personale consensuale alle condizioni concordate dai coniugi;
che dalla data dell'udienza presidenziale, tenutasi il 15.10.2009, erano trascorsi più di tre anni;
che tra i coniugi non vi era più stata alcuna riconciliazione e da allora perdurava la separazione;
che erano sopravvenuti dei fatti nuovi rispetto all'epoca della separazione;
che in particolare il figlio Per_1
aveva raggiunto l'autosufficienza economica, in quanto dopo aver conseguito il diploma, aveva reperito una stabile attività lavorativa;
che alla signora che all'epoca della separazione non aveva un CP_1
proprio reddito, era stato offerto di lavorare presso il comune di Musile di Piave ed ella aveva rifiutato;
che inoltre la signora CP_1
conviveva stabilmente con un nuovo compagno, il sig. Parte_3
;
che non sussistevano pertanto le condizioni per prevedere a
[...]
suo favore un assegno divorzile;
che, in relazione al contributo al mantenimento della FI minore doveva tenersi conto della Per_2
situazione economica di entrambi i genitori;
che il proprio reddito era
4
pari a 18.600,00 euro annui circa, con cui a fatica sosteneva gli oneri di mantenimento dei figli e della moglie stabiliti in sede di separazione;
che riguardo alle visite alla FI minore , i rapporti Per_2
tra padre e FI erano conflittuali e la madre non favoriva i rapporti con il padre. Ciò premesso, chiedeva di statuire l'azzeramento del contributo al mantenimento del figlio e il contributo al Persona_1
mantenimento della moglie, la riduzione del contributo al mantenimento della FI a 300,00 euro mensili, l'adozione di Per_2
una sanzione risarcitoria ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. a carico della madre per il grave pregiudizio arrecato alla FI per non aver Per_2
favorito i rapporti con il padre;
l'assegnazione a sé della casa coniugale e la conferma delle condizioni della separazione in punto affidamento e diritto di visita della FI . Per_2
Si costituiva confermando di non essersi più riconciliata CP_1
con il e chiedendo la conferma delle condizioni di cui in Pt_1
separazione.
All'udienza del 23.12.2014 i coniugi comparivano innanzi al
Presidente f.f. il quale, con ordinanza di data 25.2.2025, disponeva “la revoca l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale in favore di a far data dalla domanda;
a Persona_1
modifica del provvedimento reso dal Tribunale di Venezia in composizione collegiale in data 8.10.2014, ordina al datore di lavoro di di versare direttamente a la minor Parte_1 CP_1
somma di € 450,00 mensili (oltre rivalutazione come previsto in sede
5 di separazione consensuale);
conferma, per il resto, le statuizioni rese in sede di omologa della separazione consensuale”.
Concessi i termini per il deposito di memorie integrative, il Giudice, con ordinanza di data 3.4.2027 rigettava le istanze istruttorie e disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali del Comune di San Donà di Piave finalizzato alla
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