Trib. Bari, sentenza 10/12/2024, n. 4883

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 10/12/2024, n. 4883
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4883
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

Segue verbale di udienza del 10/12/2024

TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 2126/2023 del Registro Generale e promossa da con il procuratore avv. ANNOSCIA SABINO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore;

Convenuto contumace

Oggetto: riconoscimento anzianità di servizio;


MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.02.2023, la parte istante in epigrafe indicata, premesso di essere assunta a tempo indeterminato presso l' con la qualifica di operatore di CP_1
esercizio par. 140 di cui al CCNL a far data dal 10.06.2013, Controparte_2 affermava che prima dell'assunzione a tempo indeterminato suindicata aveva prestato servizio a tempo determinato in un periodo ricompreso dal 28.12.2010 al 26.04.2013 in
1
forza di vari contratti a tempo con la società convenuta, svolgendo le medesime mansioni di operatore di esercizio.
Ciò posto, lamentava che, sia durante il periodo di precariato, sia a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, la società resistente non aveva correttamente computato l'anzianità di servizio, proprio pretermettendo il periodo di lavoro con contratto a termine.
In tale prospettiva, si doleva, in particolare, della mancata percezione degli scatti di anzianità, nonché di tutte le ulteriori maggiorazioni connesse al rivendicato riconoscimento.
Richiamando il principio di non discriminazione sancito dalla Clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, nonché le pronunce rese sul tema dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, invocava la disapplicazione dell'art. 7 del C.C.N.L. del 23.7.1976, nella parte in cui, ai fini degli aumenti biennali, escludeva Parte_2
dal computo i “singoli periodi di avventiziato precedenti quello in cui il rapporto diventa continuativo”.
Chiedeva, quindi, che la fosse condannata a riconoscere integralmente CP_1
l'anzianità di servizio maturata in costanza dei contratti di lavoro a tempo determinato, sia a fini giuridici che economici, nonché a corrispondere le relative differenze economiche e la conseguente progressione stipendiale, anche a titolo risarcitorio, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Pur ritualmente evocata nel presente giudizio, la parte resistente rimaneva contumace.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente ha chiesto che la società convenuta sia condannata a riconoscerle
l'intera anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro “precario”, con la conseguente condanna al riconoscimento anche del corrispondente trattamento economico.
I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici. Nulla la società convenuta ha contestato in merito alla documentazione prodotta dalla parte ricorrente e alle allegazioni contenute in ricorso circa le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo.
2
Può quindi ritenersi dimostrato che parte ricorrente ha prestato attività lavorativa in regime di c.d. “precariato” o “avventiziato”, mediante la stipula di plurimi contratti a tempo determinato, nei termini analiticamente allegati in ricorso.
Per ciò che concerne la questione del corretto calcolo dell'anzianità di servizio, si condividono le argomentazioni svolte nei precedenti di Sezione e della
[...]
, di seguito anche integralmente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Parte_3
sentenza in R.G. n. 12137/2019 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro;
sentenza n.
1962/2020 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
In tale ambito, la previsione di riferimento nella contrattazione collettiva è costituita dall'art. 7 del contratto nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri di cui al Testo
Unico 23 luglio 1976.
Ivi si legge che, sulla retribuzione minima conglobata di ciascun livello, sono calcolati aumenti periodici di anzianità;
tuttavia, è altresì previsto che “l'anzianità di servizio decorra dalla data di assunzione presso l'azienda indipendentemente dalla categoria di inquadramento (ruolo o avventizio), con l'esclusione dal computo dei singoli periodi di avventiziato precedenti quello in cui il rapporto di lavoro diventa continuativo”.
Ebbene, proprio con riferimento a quest'ultimo inciso, parte ricorrente ha invocato il divieto di discriminazione previsto a livello eurounitario, domandando la disapplicazione del limite appunto previsto dalla contrattazione collettiva.
Ora, ad avviso del decidente, tali rilievi critici devono reputarsi fondati.
In tema di contratti a termine, infatti, giova ricordare che, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro oggetto della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
1999/70/CE: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Tale disposizione ha trovato attuazione nell'ordinamento interno, nel D. Lgs. n. 368 del