Trib. Milano, sentenza 26/09/2024, n. 8334
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Testo completo
N. R.G. 42498/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
-SEZIONE XV-
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Amina Simonetti Presidente dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42498/2020 promossa da:
CONSORZIO COMO TURISTICA
NT AF
MILANI S.P.A.
DA TI
HE SRL
AN AL
IN SRL
RE AS con il patrocinio dell'avv. MARCINKIEWICZ RE e dell'avv.
FRANZINI MARCO
ATTORI contro
ESPANSIONE SRL IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE AVV. BONETTA fino alla data di precisazione delle conclusioni e quindi in persona del proprio organo gestorio con il patrocinio dell'avv. BONETTA ANGELO
CONVENUTI
pagina 1 di 13 LB NO ST, con il patrocinio dell'avv. RUSSO MASSIMILIANO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 26 febbraio 2024, di seguito riportati.
CONCLUSIONI ATTORI
Previe le declaratorie e di legge e del caso, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione delle controparti,
In via principale:
- accertarsi e dichiararsi che il presidente dell'assemblea di SI srl tenutasi il 20 luglio 2020 ha illegittimamente escluso dall'adunanza il socio ON Como RI, per i motivi meglio esplicitati in atto di citazione e/o ha rivestito l'ufficio di presidenza in conflitto di interessi e in posizione di incompatibilità;
per l'effetto dichiararsi nulla e/o annullarsi e/o dichiararsi invalida la deliberazione stessa, con ogni conseguente provvedimento;
In via subordinata
- accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti illustrati in atto, che i soci RI IU e AR
RE hanno esercitato il diritto di voto in conflitto di interessi, in violazione degli artt. 2373 e/o 2479- ter cc, nonché in contrasto con i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, ex artt. 1175 e 1375 cc;
- per l'effetto, previo – occorrendo – accorpamento delle singole decisioni, dichiararsi nulla e/o invalida e/o annullarsi la deliberazione assembleare a contenuto negativo con cui l'assemblea di
SI srl del 20 luglio 2020 ha rigettato la proposta di autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità sociale nei confronti di ER ST, RI IU e AR RE;
- conseguentemente e per l'effetto dichiararsi la costituzione in via giudiziale degli effetti della proposta di autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità sociale nei confronti di ER
ST, RI IU e AR RE, a causa del voto contrario determinante dei soci RI
IU e AR RE.
Spese e compensi di lite integralmente rifusi.
CONCLUSIONI DI ESPANSIONE S.R.L. IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE
Voglia il Tribunale di Milano:
- decidere secondo giustizia sui motivi di invalidità della deliberazione assembleare
pagina 2 di 13 impugnata;
- rigettare la domanda volta a dichiarare “la costituzione in via giudiziale degli effetti della proposta di autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità sociale nei confronti di ER ST, RI IU e AR RE, a causa del voto contrario determinante dei soci RI IU e AR RE”
- condannare gli attori a rifondere la società convenuta delle spese di lite, oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
CONCLUSIONI ESPANSIONE SRL
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- revocare il provvedimento di nomina del curatore speciale del 22.4.21;
- previo rilievo della nullità della citazione ex art. 164 IV co. c.p.c. dedotta nella comparsa di costituzione depositata in data 18.3.2021, rigettare ogni domanda avversaria in quanto inammissibile, tardiva e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
- condannare gli attori alla rifusione integrale delle spese di lite.
CONCLUSIONI LB NO ST INTERVENUTO
- in via principale di merito: accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'assemblea dei soci di
SI S.r.l. del 20.07.2020 e la validità della conseguente delibera assembleare assunta, rigettare tutte le domande formulate dalle odierne parti attrici, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
1. Le vicende processuali
ON Como RI (di seguito CCT) NT MU, MI S.p.A., DA NA, HE
S.r.l., AD ON, FI S.r.l. e AN ON, in qualità di soci di minoranza di
SI s.r.l. per la complessiva quota del 42,6% del capitale sociale, in data 26.11.2020, hanno convenuto in giudizio la società, al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare del 20 luglio 2020 con la quale era stata respinta la proposta congiunta degli attori di dare corso ad unì azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di diritto ER UN ST e dei -ritenuti- amministratori di fatto RI IU e AR RE.
Gli attori hanno invocato l'invalidità della delibera gravata in quanto:
pagina 3 di 13
- assunta previa illegittima esclusione dal voto del socio CCT, per pretesa carenza di una valida delega
a favore del soggetto presentantosi per partecipare all'assemblea, in realtà provvisto di valida procura rilasciata dal proprio Presidente del C.d.A.;
- viziata per conflitto di interesse del Presidente dell'assemblea, ruolo in quell'occasione rivestito dall'amministratore unico ER ST, pur essendo quest'ultimo tra i destinatari passivi della proposta di azione di responsabilità posta all'ordine del giorno. Il Presidente avrebbe in particolare assunto la decisione -nel corso dell'assemblea, di scorporare il voto rispetto a ciascun ammininistratore
e non invece di sottoporre la proposta in via unitaria contro tutti e tre i destinatari, e ciò allo scopo di favorirne il rigetto;
- viziata per conflitto di interessi dei soci RI IU e AR RE, avendo gli stessi partecipato al voto.
Si è costituita la convenuta nella persona del legale rappresentante ER ST, eccependo la nullità della citazione e invocando il rigetto della domanda attorea e sottolineando:
- la corretta esclusione di CCT dal voto, mancando una valida delega rilasciata secondo le formalità prescritta dallo Statuto della socia esclusa;
- la legittima assunzione del ruolo di Presidente nel corso dell'assemblea dei soci da parte dell'amministratore unico, scelta non vietata dalla legge e non portatrice di alcun conflitto di interessi;
- la non dannosità della delibera gravata per SI, permanendo in ogni caso la facoltà del singolo socio di s.r.l. di promuovere autonoma azione di responsabilità nei confronti dei suoi amministratori;
- la corretta decisione di chiamare i soci ad un voto separato per ogni singolo soggetto nei cui confronti gli attori era invocata l'azione di responsabilità.
È intervenuto adesivamente a favore della tesi della convenuta ER ST, ribadendo la correttezza dell'esclusione dal voto di CCT e l'insussistenza di un proprio conflitto di interessi con la società.
Con ordinanza del 22.4.2021 il giudice istruttore ha nominato un curatore speciale ex art. 78, comma 2,
c.c. per la convenuta il quale, costituendosi, ha sostenuto l'infondatezza delle domande attoree sottolineando;
- che l'esclusione dal voto della socia CCT era stata ninfluente ai fini della delibera gravata, alla luce della prova di resistenza;
- il ruolo di Presidente rivestito dall'amministratore unico non era stato oggetto di contestazioni nel corso dell'assemblea;
- l'insussistenza del conflitto di interesse tra i soci RI IU e AR RE e la società, avendo partecipato al voto ciascuno di essi rispetto a delibere che, rispettivamente, non li riguardavano.
pagina 4 di 13 Medio tempore, si è costituita nuovamente SI in proprio, dando atto del mutamento della composizione del proprio organo gestorio /articolatosi da ultimo in un consiglio di amministrazione, tra cui lo stesso ER ST) e formulando dunque istanza di revoca del curatore speciale per essere venuto meno il conflitto di interesse che aveva motivato la relativa nomina: l'istanza è stata rigettata dal Tribunale in composizione Collegiale con ordinanza del 29.11.2021.
In data 25.1.2024, a seguito della fuoriuscita dal C.d.A. di ER ST, si è nuovamente costituita in via autonoma SI, reiterando istanza di revoca del curatore speciale.
Il giudice istruttore, senza necessità di dare avvio alla fase istruttoria e rimettendo ogni questione al collegio, all'udienza del 26 febbraio 2024 ha rimesso la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
-SEZIONE XV-
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Amina Simonetti Presidente dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42498/2020 promossa da:
CONSORZIO COMO TURISTICA
NT AF
MILANI S.P.A.
DA TI
HE SRL
AN AL
IN SRL
RE AS con il patrocinio dell'avv. MARCINKIEWICZ RE e dell'avv.
FRANZINI MARCO
ATTORI contro
ESPANSIONE SRL IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE AVV. BONETTA fino alla data di precisazione delle conclusioni e quindi in persona del proprio organo gestorio con il patrocinio dell'avv. BONETTA ANGELO
CONVENUTI
pagina 1 di 13 LB NO ST, con il patrocinio dell'avv. RUSSO MASSIMILIANO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 26 febbraio 2024, di seguito riportati.
CONCLUSIONI ATTORI
Previe le declaratorie e di legge e del caso, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione delle controparti,
In via principale:
- accertarsi e dichiararsi che il presidente dell'assemblea di SI srl tenutasi il 20 luglio 2020 ha illegittimamente escluso dall'adunanza il socio ON Como RI, per i motivi meglio esplicitati in atto di citazione e/o ha rivestito l'ufficio di presidenza in conflitto di interessi e in posizione di incompatibilità;
per l'effetto dichiararsi nulla e/o annullarsi e/o dichiararsi invalida la deliberazione stessa, con ogni conseguente provvedimento;
In via subordinata
- accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti illustrati in atto, che i soci RI IU e AR
RE hanno esercitato il diritto di voto in conflitto di interessi, in violazione degli artt. 2373 e/o 2479- ter cc, nonché in contrasto con i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, ex artt. 1175 e 1375 cc;
- per l'effetto, previo – occorrendo – accorpamento delle singole decisioni, dichiararsi nulla e/o invalida e/o annullarsi la deliberazione assembleare a contenuto negativo con cui l'assemblea di
SI srl del 20 luglio 2020 ha rigettato la proposta di autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità sociale nei confronti di ER ST, RI IU e AR RE;
- conseguentemente e per l'effetto dichiararsi la costituzione in via giudiziale degli effetti della proposta di autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità sociale nei confronti di ER
ST, RI IU e AR RE, a causa del voto contrario determinante dei soci RI
IU e AR RE.
Spese e compensi di lite integralmente rifusi.
CONCLUSIONI DI ESPANSIONE S.R.L. IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE
Voglia il Tribunale di Milano:
- decidere secondo giustizia sui motivi di invalidità della deliberazione assembleare
pagina 2 di 13 impugnata;
- rigettare la domanda volta a dichiarare “la costituzione in via giudiziale degli effetti della proposta di autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità sociale nei confronti di ER ST, RI IU e AR RE, a causa del voto contrario determinante dei soci RI IU e AR RE”
- condannare gli attori a rifondere la società convenuta delle spese di lite, oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
CONCLUSIONI ESPANSIONE SRL
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- revocare il provvedimento di nomina del curatore speciale del 22.4.21;
- previo rilievo della nullità della citazione ex art. 164 IV co. c.p.c. dedotta nella comparsa di costituzione depositata in data 18.3.2021, rigettare ogni domanda avversaria in quanto inammissibile, tardiva e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
- condannare gli attori alla rifusione integrale delle spese di lite.
CONCLUSIONI LB NO ST INTERVENUTO
- in via principale di merito: accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'assemblea dei soci di
SI S.r.l. del 20.07.2020 e la validità della conseguente delibera assembleare assunta, rigettare tutte le domande formulate dalle odierne parti attrici, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
1. Le vicende processuali
ON Como RI (di seguito CCT) NT MU, MI S.p.A., DA NA, HE
S.r.l., AD ON, FI S.r.l. e AN ON, in qualità di soci di minoranza di
SI s.r.l. per la complessiva quota del 42,6% del capitale sociale, in data 26.11.2020, hanno convenuto in giudizio la società, al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare del 20 luglio 2020 con la quale era stata respinta la proposta congiunta degli attori di dare corso ad unì azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di diritto ER UN ST e dei -ritenuti- amministratori di fatto RI IU e AR RE.
Gli attori hanno invocato l'invalidità della delibera gravata in quanto:
pagina 3 di 13
- assunta previa illegittima esclusione dal voto del socio CCT, per pretesa carenza di una valida delega
a favore del soggetto presentantosi per partecipare all'assemblea, in realtà provvisto di valida procura rilasciata dal proprio Presidente del C.d.A.;
- viziata per conflitto di interesse del Presidente dell'assemblea, ruolo in quell'occasione rivestito dall'amministratore unico ER ST, pur essendo quest'ultimo tra i destinatari passivi della proposta di azione di responsabilità posta all'ordine del giorno. Il Presidente avrebbe in particolare assunto la decisione -nel corso dell'assemblea, di scorporare il voto rispetto a ciascun ammininistratore
e non invece di sottoporre la proposta in via unitaria contro tutti e tre i destinatari, e ciò allo scopo di favorirne il rigetto;
- viziata per conflitto di interessi dei soci RI IU e AR RE, avendo gli stessi partecipato al voto.
Si è costituita la convenuta nella persona del legale rappresentante ER ST, eccependo la nullità della citazione e invocando il rigetto della domanda attorea e sottolineando:
- la corretta esclusione di CCT dal voto, mancando una valida delega rilasciata secondo le formalità prescritta dallo Statuto della socia esclusa;
- la legittima assunzione del ruolo di Presidente nel corso dell'assemblea dei soci da parte dell'amministratore unico, scelta non vietata dalla legge e non portatrice di alcun conflitto di interessi;
- la non dannosità della delibera gravata per SI, permanendo in ogni caso la facoltà del singolo socio di s.r.l. di promuovere autonoma azione di responsabilità nei confronti dei suoi amministratori;
- la corretta decisione di chiamare i soci ad un voto separato per ogni singolo soggetto nei cui confronti gli attori era invocata l'azione di responsabilità.
È intervenuto adesivamente a favore della tesi della convenuta ER ST, ribadendo la correttezza dell'esclusione dal voto di CCT e l'insussistenza di un proprio conflitto di interessi con la società.
Con ordinanza del 22.4.2021 il giudice istruttore ha nominato un curatore speciale ex art. 78, comma 2,
c.c. per la convenuta il quale, costituendosi, ha sostenuto l'infondatezza delle domande attoree sottolineando;
- che l'esclusione dal voto della socia CCT era stata ninfluente ai fini della delibera gravata, alla luce della prova di resistenza;
- il ruolo di Presidente rivestito dall'amministratore unico non era stato oggetto di contestazioni nel corso dell'assemblea;
- l'insussistenza del conflitto di interesse tra i soci RI IU e AR RE e la società, avendo partecipato al voto ciascuno di essi rispetto a delibere che, rispettivamente, non li riguardavano.
pagina 4 di 13 Medio tempore, si è costituita nuovamente SI in proprio, dando atto del mutamento della composizione del proprio organo gestorio /articolatosi da ultimo in un consiglio di amministrazione, tra cui lo stesso ER ST) e formulando dunque istanza di revoca del curatore speciale per essere venuto meno il conflitto di interesse che aveva motivato la relativa nomina: l'istanza è stata rigettata dal Tribunale in composizione Collegiale con ordinanza del 29.11.2021.
In data 25.1.2024, a seguito della fuoriuscita dal C.d.A. di ER ST, si è nuovamente costituita in via autonoma SI, reiterando istanza di revoca del curatore speciale.
Il giudice istruttore, senza necessità di dare avvio alla fase istruttoria e rimettendo ogni questione al collegio, all'udienza del 26 febbraio 2024 ha rimesso la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi
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