Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 660
Sentenza
12 febbraio 2025
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 8180/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
PROMOSSA DA
BONANNO TO, SICILSAPORI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA , COD FISC. 02604010872, con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti PISTONE TO IN CC
RICORRENTE
CONTRO
NP , COD FISC. 80078750587 , con il Patrocinio dell'Avv.to MARIOTTI
SILVANA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso OI-000008205, ricevuta in data 05.08.2024, con cui le è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati, a titolo di sanzione amministrativa per violazione
Seconda Sezione Civile – Lavoro
degli obblighi contributivi, ex art. 2, co. 1 bis D.L. 463/1983, per il periodo 2018,
oggetto di diffida accertativa asseritamente notificata il 4.11.2021.
Deduce, tra i motivi di ricorso, la violazione dell'art. 14 l. 689/1981.
Si è costituito l'NP il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza che precede, come sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
Tutti gli atti di causa, per il resto, possono ritenersi richiamati per relationem,
apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere seriale della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
2. Gli atti opposti.
Gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463
(conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a
euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a
euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione
amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla
contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 .
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Di recente, peraltro, l'art. 23, co. 1, D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 ha previsto che