Trib. Isernia, sentenza 12/12/2024, n. 46

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Isernia, sentenza 12/12/2024, n. 46
Giurisdizione : Trib. Isernia
Numero : 46
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

N.________ SENT.
N. 2371/2024 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Vincenzo Di Giacomo Presidente rel.
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nata il [...], ad [...] C.F._1
AGNONE (IS), assistita e difesa dall'Avv. LORENZO MARCOVECCHIO, codice fiscale
C.F._2
e
, codice fiscale nato il [...], ad [...], Parte_2 C.F._3 assistito e difeso dall'Avv. MAURIZIO CARUGNO, codice fiscale CodiceFiscale_4
e
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
1


CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato l'08.11.2024 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt.
473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data
05.12.2024 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
04.12.2024, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;

b) La figlia verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con impegno congiunto a curare, Per_1 educare e istruirla con costanza e continuità. La minore sarà collocata prevalentemente presso la madre, presso 1'abitazione sita in Agnone, alla Via Gioberti n.16.
c) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla minore, avendo massima cura, data la tenera età, di non turbarne la serenità, in special modo garantendo che non vi siano interferenze nei loro rapporti da parte di persone estranee al nucleo familiare.
d) Per espresso accordo, il padre potrà tenere con sé la minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali della stessa e con le sue esigenze lavorative, previo accordo con la madre. In considerazione - quindi
- dell'impegno lavorativo della madre e delle temporanee esigenze di quest'ultima, la figlia - perdurando il
predetto impegno - rimarrà presso il padre (ogni settimana) dal venerdì sera alle 18:00 alla domenica sera alle 18. In tali giorni il sig. pernotterà presso la propria abitazione, fatta salva la facoltà di far Pt_2 pernottare la minore presso i nonni paterni;

e) Laddove il predetto rapporto di lavoro dovesse cessare e/o mutare negli orari e compatibilmente con le esigenze lavorative del costui potrà tenere con sé la minore, per due giorni a settimana, il pomeriggio Pt_2 del martedì ed il pomeriggio del giovedì (rispettandone gli impegni) dalla uscita di scuola, impegnandosi ad accompagnarla a scuola nella giornata successiva. A settimane alterne, invece, potrà tenere con sé la minore dal
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