Trib. Caltagirone, sentenza 03/02/2025, n. 61
TRIB Caltagirone
Sentenza
3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 52/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 52 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016 promossa da:
IA PE, nato a [...] il [...] ([...]), elettivamente domiciliato in Vizzini, C.le Gorgia n. 2, presso lo studio professionale dell'Avv.
Emanuela Alfia Maria La Ferla (emanuela.laferla@cert.ordineavvocaticaltagirone.it), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.)
c.f./partita IVA n. 13756881002 in persona del legale rappresentante pro tempore¸ rappresentata e difesa dell'avv. Cesare Santuccio (avv.cesaresantuccio@pec.ordineavvocaticatania.it) giusta procura in atti;
e
COMUNE DI IA (P.I. 00137020871), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in AT, via Umberto n.151, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Perez (avv.walter.perez@pec.it), giusta procura in atti;
APPELLATA
e
COMUNE DI CALTAGIRONE;
PREFETTURA DI NAPOLI;
COMUNE DI
GRAMMICHELE;
COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.12.2023, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti di causa, come da note di trattazione scritta da intendersi cui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto l'appello promosso da US AT avverso la sentenza n. 223/15 emessa il 22.6.2015, tramite cui il Giudice di Pace di Caltagirone aveva parzialmente accolto la opposizione dallo stesso proposta avverso l'intimazione di pagamento notificatagli il 10.12.2014 da
Agenzia delle Entrate Riscossione, annullando la cartella esattoriale nr. 293 2013 00309731107000
(Ente Impositore Comune di Grammichele), sospendendo il pagamento delle cartelle esattoriali nr.
293 2009 0129772335000 e nr. 293 2011 0010258304000 il cui Ente Impositore è la Prefettura di
Ragusa e, confermando le sanzioni amministrative di cui alle altre cartelle esattoriali.
L'odierno appellante, in primo grado, aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli il 10.12.2014 da Agenzia delle Entrate Riscossione contestando: 1) l'invalidità della notificazione dell'intimazione medesima, deducendo che la stessa era stata effettuata presso un luogo di residenza diverso da quello del medesimo attore;
2) che le cartelle di pagamento non erano mai state allo stesso notificate e che pertanto le pretese creditorie sottese alle cartelle e all'intimazione impugnata erano prescritte.
Si erano costituiti in giudizio Riscossione Sicilia s.p.a., il Comune di Grammichele e il
Comune di Caltagirone contestando tutto quanto ex adverso dedotto e rilevato, e avevano chiesto il rigetto dell'opposizione proposta.
Con la presente impugnazione, l'appellante ha dunque chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “ rilevare e dichiarare l'inesistenza della notificazione della comunicazione preventiva di fermo datata 14/11/2014 e notificata in data 10/12/2014 in Via Palestro n. 90, ossia in luogo ben diverso dall'attuale residenza del sig. AT US;
rilevare e dichiarare la insanabilità del vizio inerente la notificazione della comunicazione preventiva di fermo di cui trattasi;
rilevare e dichiarare, in ogni caso, che mai nessun verbale di contravvenzione sotteso alla comunicazione preventiva di fermo per cui è causa è stato validamente notificato al sig. AT
US (ad eccezione dei verbali di cui alle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
rilevare e dichiarare che gli enti impositori non hanno dimostrato l'avvenuta regolare notificazione, nei confronti del sig. AT
US, degli atti prodromici sottesi alla comunicazione preventiva di fermo contestata (ad eccezione dei verbali di cui alle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
rilevare e dichiarare che le cartelle di pagamento indicate nella detta comunicazione preventiva di fermo non sono mai state validamente notificate al sig. AT US (ad eccezione delle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
rilevare e dichiarare che l'agente della riscossione non ha adempiuto l'onere probatorio incombente sullo stesso, in quanto la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado è inidonea a provare e dimostrare la regolare, valida e rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo contestata nei confronti del sig. AT
US;
rilevare e dichiarare che l'agente della riscossione non ha adempiuto l'onere probatorio incombente sullo stesso, in quanto non ha dedotto e provato che la relata di notifica sia stata apposta in calce alle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo contestata dal sig.
AT US;
rilevare e dichiarare, pertanto, che le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo contestata non sono mai state validamente notificate al sig.
AT US;
rilevare e dichiarare, in ogni caso, che le pretese creditorie sottese alla comunicazione preventiva di fermo per cui è causa si sono irreversibilmente prescritte, per la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale (ad eccezione delle pretese creditorie di cui alle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
per l'effetto, annullare, in ogni caso, la comunicazione preventiva di fermo datata
14/11/2014 in questa sede contestata ed ogni altro provvedimento sotteso e comunque collegato alla detta comunicazione (ad eccezione delle cartelle di pagamento di cui ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
condannare le controparti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, da distrarsi, per avere anticipato le spese e non avere riscosso compensi;
condannare le odierne parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento e da distrarsi in favore del procuratore per avere anticipato le spese e non aver riscosso né competenze, né onorari”.
Con comparsa del 5.6.2016, si è costituito in giudizio il Comune di AT, contumace in primo grado, il quale ha chiesto, preliminarmente dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto Comune di AT e, nel merito, rigettarsi l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata
Con comparsa del 21.4.2017, si è anche costituita Riscossione Sicilia S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione), la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, e ha pertanto chiesto il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza indicata in epigrafe la causa, assegnata nelle more all'odierna decidente, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**************
Preliminarmente deve essere dichiarata l'infondatezza dell''eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata in via preliminare dal Comune di AT.
Ed infatti,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 52 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016 promossa da:
IA PE, nato a [...] il [...] ([...]), elettivamente domiciliato in Vizzini, C.le Gorgia n. 2, presso lo studio professionale dell'Avv.
Emanuela Alfia Maria La Ferla (emanuela.laferla@cert.ordineavvocaticaltagirone.it), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.)
c.f./partita IVA n. 13756881002 in persona del legale rappresentante pro tempore¸ rappresentata e difesa dell'avv. Cesare Santuccio (avv.cesaresantuccio@pec.ordineavvocaticatania.it) giusta procura in atti;
e
COMUNE DI IA (P.I. 00137020871), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in AT, via Umberto n.151, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Perez (avv.walter.perez@pec.it), giusta procura in atti;
APPELLATA
e
COMUNE DI CALTAGIRONE;
PREFETTURA DI NAPOLI;
COMUNE DI
GRAMMICHELE;
COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.12.2023, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti di causa, come da note di trattazione scritta da intendersi cui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto l'appello promosso da US AT avverso la sentenza n. 223/15 emessa il 22.6.2015, tramite cui il Giudice di Pace di Caltagirone aveva parzialmente accolto la opposizione dallo stesso proposta avverso l'intimazione di pagamento notificatagli il 10.12.2014 da
Agenzia delle Entrate Riscossione, annullando la cartella esattoriale nr. 293 2013 00309731107000
(Ente Impositore Comune di Grammichele), sospendendo il pagamento delle cartelle esattoriali nr.
293 2009 0129772335000 e nr. 293 2011 0010258304000 il cui Ente Impositore è la Prefettura di
Ragusa e, confermando le sanzioni amministrative di cui alle altre cartelle esattoriali.
L'odierno appellante, in primo grado, aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli il 10.12.2014 da Agenzia delle Entrate Riscossione contestando: 1) l'invalidità della notificazione dell'intimazione medesima, deducendo che la stessa era stata effettuata presso un luogo di residenza diverso da quello del medesimo attore;
2) che le cartelle di pagamento non erano mai state allo stesso notificate e che pertanto le pretese creditorie sottese alle cartelle e all'intimazione impugnata erano prescritte.
Si erano costituiti in giudizio Riscossione Sicilia s.p.a., il Comune di Grammichele e il
Comune di Caltagirone contestando tutto quanto ex adverso dedotto e rilevato, e avevano chiesto il rigetto dell'opposizione proposta.
Con la presente impugnazione, l'appellante ha dunque chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “ rilevare e dichiarare l'inesistenza della notificazione della comunicazione preventiva di fermo datata 14/11/2014 e notificata in data 10/12/2014 in Via Palestro n. 90, ossia in luogo ben diverso dall'attuale residenza del sig. AT US;
rilevare e dichiarare la insanabilità del vizio inerente la notificazione della comunicazione preventiva di fermo di cui trattasi;
rilevare e dichiarare, in ogni caso, che mai nessun verbale di contravvenzione sotteso alla comunicazione preventiva di fermo per cui è causa è stato validamente notificato al sig. AT
US (ad eccezione dei verbali di cui alle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
rilevare e dichiarare che gli enti impositori non hanno dimostrato l'avvenuta regolare notificazione, nei confronti del sig. AT
US, degli atti prodromici sottesi alla comunicazione preventiva di fermo contestata (ad eccezione dei verbali di cui alle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
rilevare e dichiarare che le cartelle di pagamento indicate nella detta comunicazione preventiva di fermo non sono mai state validamente notificate al sig. AT US (ad eccezione delle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
rilevare e dichiarare che l'agente della riscossione non ha adempiuto l'onere probatorio incombente sullo stesso, in quanto la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado è inidonea a provare e dimostrare la regolare, valida e rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo contestata nei confronti del sig. AT
US;
rilevare e dichiarare che l'agente della riscossione non ha adempiuto l'onere probatorio incombente sullo stesso, in quanto non ha dedotto e provato che la relata di notifica sia stata apposta in calce alle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo contestata dal sig.
AT US;
rilevare e dichiarare, pertanto, che le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo contestata non sono mai state validamente notificate al sig.
AT US;
rilevare e dichiarare, in ogni caso, che le pretese creditorie sottese alla comunicazione preventiva di fermo per cui è causa si sono irreversibilmente prescritte, per la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale (ad eccezione delle pretese creditorie di cui alle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
per l'effetto, annullare, in ogni caso, la comunicazione preventiva di fermo datata
14/11/2014 in questa sede contestata ed ogni altro provvedimento sotteso e comunque collegato alla detta comunicazione (ad eccezione delle cartelle di pagamento di cui ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);
condannare le controparti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, da distrarsi, per avere anticipato le spese e non avere riscosso compensi;
condannare le odierne parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento e da distrarsi in favore del procuratore per avere anticipato le spese e non aver riscosso né competenze, né onorari”.
Con comparsa del 5.6.2016, si è costituito in giudizio il Comune di AT, contumace in primo grado, il quale ha chiesto, preliminarmente dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto Comune di AT e, nel merito, rigettarsi l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata
Con comparsa del 21.4.2017, si è anche costituita Riscossione Sicilia S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione), la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, e ha pertanto chiesto il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza indicata in epigrafe la causa, assegnata nelle more all'odierna decidente, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**************
Preliminarmente deve essere dichiarata l'infondatezza dell''eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata in via preliminare dal Comune di AT.
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