Trib. Lucca, sentenza 10/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lucca, sentenza 10/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Lucca
Numero : 5
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 684/2023

TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 684/2023
tra
IR AG
PARTE RICORRENTE
e
I.N.P.S.
PARTE CONVENUTA
Oggi 10 gennaio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per IR AG, l'avv. ARIANNA DATI in sostituzione dell'avv. CARLA GENOVALI Per I.N.P.S., l'avv. ILARIA RAFFANTI
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 19.40, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2023 promossa da:
IR AG, con il patrocinio dell'avv. CARLA GENOVALI
Parte ricorrente contro
I.N.P.S., con il patrocinio dell'avv. ILARIA RAFFANTI
Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente IR GI ebbe a richiedere in data 5 luglio
2022, tramite il Patronato INCA di Pietrasanta, di beneficiare, avendone i requisiti, dell'assegno sociale.
L'I.N.P.S. ha espletato l'attività istruttoria ed ha riconosciuto alla GI il diritto a percepire detto assegno, quantificato nell'importo di Euro 158,87 mensili, comprensivo di maggiora- zione.
La quantificazione di cui sopra è stata determinata conteg- giando tra i redditi della GI anche l'assegno di mantenimento spettantele in forza della sentenza di omologa di separazione di questo tribunale dd. 11 novembre 2002 pari ad Euro 350,00 mensi- li.
La GI ha proposto ricorso all'I.N.P.S. argomentando che
l'assegno di mantenimento, pur spettandole di diritto, di fatto non le veniva erogato dal marito sin dal 2004, allegando la dichiara- zione dello stesso.
Detto ricorso è stato respinto dal Comitato Provinciale con provvedimento dd. 29 marzo 2023 poiché “in sede di domanda di assegno sociale è stata prodotta la sentenza di separazione nella quale è stabilito che l'ex coniuge Sig. AN DO ha l'obbligo di versare
350 Euro mensili in favore della Signora GI IR. Successivamente non sono intervenute da parte del Tribunale ulteriori sentenze o modifi- che dell'atto di separazione e a nulla vale l'autodichiarazione rilasciata dal Signor AN di non corrispondere da anni l'assegno alimentare previsto nella sentenza di separazione perché possa essere concesso alla ricorrente l'intero importo previsto per l'assegno sociale”
Avverso al predetto rifiuto la ricorrente proponeva ricorso dd. 10 luglio 2023, depositato in pari data, con il quale chiedeva si
dichiari che la ricorrente a decorrere dal mese di ottobre 2022 ha diritto
a percepire l'assegno sociale nella misura intera e conseguentemente condanni l'INPS a corrisponderle i relativi ratei arretrati oltre interessi legali dal giorno del dovuto pagamento al saldo e per il futuro gli importi nella misura di legge spettante.”
Si costituiva in giudizio il resistente I.N.P.S. chiedendo la reiezione del ricorso.
La presente fattispecie è strettamente documentale e può es- sere decisa sulla base delle allegazioni delle parti.
Come ut supra esposto la GI ha richiesto di poter benefi- ciare dell'assegno sociale non avendo mezzi economici sufficienti;
detta richiesta è stata accolta ma la ricorrente se ne duole del rela- tivo importo in quanto decurtato, per stesso riconoscimento dell'I.N.P.S. dell'importo dovuto a titolo di assegno di manteni- mento posto a carico del marito della GI, DO AN, con la sentenza di omologa della separazione
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