Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9666

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9666
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 9666
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

N. 9893/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.03.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ester Baccigaluppi del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
nei confronti di
2) Controparte_1
Nato a Piacenza (PC), il 01.08.1994 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carolina Arata del Foro di Piacenza presso la quale ha eletto domicilio telematico: Email_2
con il seguente figlio: , nato a [...], il [...], cittadino Persona_1 italiano pagina 1 di 4 FATTO
Le parti, all'udienza in data 23.09.2024, hanno trovato un accordo volto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio alle seguenti condizioni:
- Il figlio resta affidato congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica. Il Sig. potrà vedere e tenere con CP_1 sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì dalle 16.00/16.30 fino alla domenica successiva ad ore 16.00/16.30, con accompagnamento presso la casa materna.
- Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dal minore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori, i quali concordano che fino al completamento del ciclo della scuola primaria di primo grado il giorno
24 dicembre sarà di pertinenza paterna ed il giorno 25 di pertinenza materna. Le vacanze pasquali saranno trascorse da alternativamente di anno in anno per tre giorni Per_1 comprensivi della Domenica di Pasqua con un genitore e per tre giorni comprensivi del Lunedì dell'Angelo con l'altro. I ponti saranno accorpati ai week end di rispettiva pertinenza.
- Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio due settimane anche non continuative, previo accordo con la madre da prendersi entro il 31 maggio di ciascun anno. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
- Con decorrenza dal mese di ottobre 2024 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, € 180,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. L'assegno unico
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