Trib. Bari, sentenza 11/04/2024, n. 1500
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. G
M, all'udienza del 11.4.2024 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.5846/2021 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
avv. GERONIMO M Parte_1 ricorrente
CONTRO
avv. V GUELFI Controparte_1 resistente conclusioni: come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2020 la parte istante in epigrafe indicata conveniva in giudizio la parte intimata chiedendo, previo accertamento del diritto, la condanna della medesima al pagamento dell'importo di euro 21.810,33 a titolo di differenze su retribuzione, ferie, rol, festività soppresse, tfr ed euro 2545,59 a titolo di indennità per mancato preavviso per un importo complessivo di euro 24.355,92 oltre accessori di legge nei termini ivi indicati. Si costituiva in giudizio la società intimata che contestava la fondatezza della domanda proposta. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società cooperativa resistente svolge come da statuto “Prestazioni socio-assistenziali e socio sanitarie finalizzate al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona, in particolare a favore delle persone diversamente abili e al sostegno della famiglia (art.4 dello statuto societario). Con contratto del 28.02.2019 il ricorrente, divenuto socio lavoratore della cooperativa con verbale n.5/2019 del consiglio di amministrazione, veniva assunto dalla resistente con contratto a tempo indeterminato e tempo pieno per 38 ore settimanali, qualifica e mansioni di educatrice professionale livello “D3” Organizzazione_1
2.1. Nel suddetto contratto veniva precisato che “Clausola di flessibilità: lei si rende sin d'ora disponibile ad effettuare la sua prestazione lavorativa, restando contenuta nel limite complessivo di 38 ore settimanali, nel
Dalle buste paga in atti risulta che l'istante ha effettivamente prestato un numero di ore nettamente inferiore a quelle previste dalla formula contrattuale stabilita tra le parti. Inoltre, fermo restando la natura societaria di cooperativa e lo statuto applicato dalla resistente società, non