Trib. Roma, sentenza 15/03/2024, n. 3260

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 15/03/2024, n. 3260
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 3260
Data del deposito : 15 marzo 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. A M L all'esito dell'udienza del 14 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 20247 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato a Palermo il 6.4.1965, elettivamente domiciliato Parte_1
in Roma, al viale Gorizia, n. 52, presso lo studio dell'avv. M
TAVERNESE, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ri- corso
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege
CONVENUTO
N O N C H É
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento mercedi ex art. 22 l. n. 354/1975
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1
L'avv. M. T, per il ricorrente: “(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 –
a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trat- tamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di ese- cuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il Controparte_1

, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del
[...] ricorrente l'importo di Euro 3.255,82 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di
Euro 214,49 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 3.470,31 (tremilaquattrocentosettanta/31), così come risul- tante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurati- va;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimbor- so forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si di- chiara antistatario
”.
Il procuratore dello Stato, per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tri- CP_3
bunale di Roma dichiarare la prescrizione quinquennale delle pretese del ri- corrente e per l'effetto respingere il ricorso ex adverso proposto, con vittoria di spese di lite”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 16 giugno 2023, – Parte_1
premesso di essere detenuto dal 2010 presso vari istituti penitenziari tra cui
2
quelli di Lucca, Firenze, Modena e Parma – ha esposto che ha lavorato per il
dal mese di marzo 2010 sino al mese di giugno 2022, Controparte_1
svolgendo le mansioni di aiuto cuciniere, inserviente di cucina, addetto alle pulizie, addetto alla distribuzione dei pasti, aiuto addetto cucina;
che, in parti- colare, ha reso un determinato numero di ore di lavoro negli anni 2010, 2016 e
2017 (fino al mese di settembre);
che nei mesi indicati in ricorso di tali anni ha percepito compensi inferiori a quelli spettanti in base ai contratti collettivi ap- plicati giusta quanto stabilito dall'Amministrazione;
che il 31 marzo 2022 ed il 22 dicembre 2022 ha diffidato il a corrispondere il dovuto;
e che CP_1
ha diritto di percepire la somma complessiva di €3.470,31, quali differenze re- tributive corrisposte in meno rispetto a quelle dovute per legge, secondo i titoli specificati nei conteggi allegati all'atto introduttivo.
Il ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Il , costituitosi il 20 settembre 2023, ha eccepito Controparte_1
la prescrizione del diritto di credito vantato dal ricorrente dovendo computarsi la decorrenza dalla fine di ciascun periodo di lavoro, poiché deve ritenersi che per ogni rapporto instaurato con l'Amministrazione sorge un autonomo diritto
a conseguire i relativi crediti. Ha evidenziato che il rapporto è cessato a set- tembre 2017 e l'unico atto interruttivo è costituito dal ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 4 settembre 2023, mentre non vi è prova di ef- fettiva spedizione e ricezione delle diffide prodotte dal ricorrente;
e che, nel caso si ritengano efficaci le diffide, sarebbero comunque prescritti crediti ma- turati fino a febbraio 2017.
L' , benché ritualmente citato come da atti depositati il 4 settembre CP_2
2023, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Richiamato il disposto dell'art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c., secondo cui la motivazione della sentenza può essere esposta “anche con riferimento a precedenti conformi”, si riporta – nei limiti in cui rileva – quanto
3
affermato da questo Tribunale nella sentenza r.g. 2639/2019 (est. Giovene di
Girasole):
«In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavora- tore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di sta- bilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di metus, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostan- ziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del dete- nuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corri- spondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In realtà la
S.C. è intervenuta (peraltro nel confermare i sovraesposti princìpi) ad affermare il principio di diritto per cui, in assenza di specifiche disposizioni, la sospensione del termine prescrizionale opererebbe non già fino al termine dello stato di deten- zione, ma fino alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 2696/2015).
Il recepimento di tale principio di diritto non appare, peraltro, poter recare in- cidenza nella fattispecie, a prescindere dalla difficoltà teorica di individuare eventi estintivi del rapporto di lavoro carcerario, in ragione delle sue caratteristiche pecu- liari.
Il lavoro penitenziario, invero, intanto, per i condannati, è obbligatorio (art.
20, co. 4, legge n. 354/75 e s.m.). Come tale non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di “assegnazione al lavoro” (art. 20, co. 6 legge cit.;
art.
47 DPR n. 230/2000) che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipen- dono dall'utile collocazione in una apposita graduatoria (art. 20, co. 7). Le stesse assegnazioni al lavoro sono del tutto precarie, e non danno luogo a rapporti stabili, come fatto palese dall'art. 47, co. 10, del DPR n. 230/2000, che prevede che “I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati
i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di
4 lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della si- tuazione ed è approvata dal provveditore regionale”.
Nessuna disciplina risulta esistere quanto alla cessazione del “rapporto di la- voro” interno. Il lavoratore detenuto può essere “escluso dall'attività lavorativa” se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla (art. 53 DPR), o escluso dalle atti- vità in comune per motivi disciplinari (art. 77, che peraltro non si riferisce specifi- camente al lavoro come tale).
Ne segue, con chiara evidenza, che il lavoro penitenziario non dà luogo ad un rapporto giuridico obbligatorio simile, per struttura, a quello delineato dall'art.
2094 c.c., nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di collaborare, l'altra quello di retribuire, e tali obblighi persistono fino a quando una delle parti recede.
I detenuti hanno il diritto e l'obbligo di lavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta
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