Trib. Trieste, sentenza 03/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 03/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 8
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 2999/2024 e promosso da:
Cod. Fisc. ) nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
(Cod. Fisc. ) nata il [...] in [...] C.F._2
TRIESTE (TS), ivi residente a[...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VALLE PAOLA (Cod. Fisc. ), C.F._3
presso il cui studio in Trieste alla Via C. de Rittmeyer, 5, hanno eletto domicilio,
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e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;

oggetto: scioglimento matrimonio
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I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale, vista la decorrenza dei termini di cui all'art. 3, l. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate qui di seguito integralmente trascritte.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI

1. Affidamento dei figli: le parti convengono che i figli vengano affidati a entrambi i genitori e rimangano collocati e residenti presso la casa familiare assieme alla madre.

2. Casa coniugale: la casa coniugale è di proprietà della ricorrente e le viene assegnata in quanto genitrice collocataria dei figli;
l'ha già rilasciata libera da sé e dai suoi Parte_1
effetti personali.

3. Tempi di permanenza dei figli presso i genitori:
a) Le parti staranno con i figli a settimane alterne con cambio genitoriale verso le 18:30 della domenica. La decorrenza delle settimane alterne è indicata in separazione (settimana dal
27/08/23 al 3/09/23 i minori sono stati con la madre, la successiva con il padre e così avanti).
Concordano che eventuali cambi di orario e/o richieste di modifica delle rispettive giornate di pertinenza genitoriali, vadano tra loro concordate con un preavviso di almeno 4 giorni se possibile, fatta salva la necessità di loro reciproca collaborazione in caso di imprevisti.
b) VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE: ciascuna parte trascorrerà con i figli due settimane;
la facoltà di scelta spetterà a ciascuna parte a anni alterni e andrà comunicata all'altra entro il
15/04 di ogni anno in modo da poter organizzare l'iscrizione dei minori ai centri estivi/ricre- estate;
per l'estate 2025 la scelta spetterà alla madre;
laddove il genitore che ha facoltà di scelta non la eserciti nei termini stabiliti, questa passerà di diritto all'altro genitore che a sua volta dovrà comunicarla all'altro entro il 15/5 successivo;
il genitore che non ha effettuato per sua inerzia la scelta, avrà facoltà di individuare le proprie settimane di ferie da trascorrere con i figli in quelle residuali rispetto al genitore che l'ha effettuata e a quelle dei centri estivi, senza che ciò inverta il diritto di scelta per l'anno successivo.
c) FESTIVITÀ E GIORNI DI CHIUSURA SCOLASTICA: salvo diversi accordi, i figli trascorreranno in modo alternato il 24/12 con un genitore e il 25/12 con l'altro, staranno poi ad anni alterni con il genitore
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