Trib. Firenze, sentenza 26/11/2024, n. 1296
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Testo completo
Proc. n. 630/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa C C, all'udienza del 26 novembre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 630 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dagli avv.ti S P_1 S e A Z ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Crescenzo del Monte Vittoria n. 31, presso lo studio dell'avv. A Z;
RICORRENTE E
, in persona del Ministro in carica, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 contumace;
CONVENUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21.02.2024 e ritualmente notificato, la docente Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di
[...] giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “accertare e dichiarare il diritto di parte
[...] ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00);
- e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare
[...] alla parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del Controparte_1 danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 1.000,00 , ovvero da liquidarsi in via equitativa nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
-Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
2. Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica in data 14.03.2024 all'indirizzo CP_1
, non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la Email_1 contumacia.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti da parte ricorrente e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta Carta “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , CP_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.”.
5. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).
6. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i