Trib. Napoli, sentenza 08/04/2024, n. 3774

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 08/04/2024, n. 3774
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 3774
Data del deposito : 8 aprile 2024

Testo completo

N. 15207/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto
Dott. Caterina di Martino Presidente
Dott. Ilaria Grimaldi Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15207/2022 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali scaduto il 04/03/2024 tra
LA IO nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), LA IC nato a [...] il [...] (c.f. [...]), rappresentati e difesi dall'avv.
Antonio Innamorato (c.f. [...]), con studio in Teggiano
(SA), alla Via Codaglioni n. 86;

- ATTORI - contro
BANCA MONTE PRUNO – CREDITO COOPERATIVO DI
FISCIANO, ROSCIGNO E LA – SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in RO (SA), Via IV Novembre snc (c.f. 00269570651), in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giuseppe Fauceglia (c.f. [...]) e dall'avv.


r.g. 15207/2022 RI
Domenico Fauceglia (c.f. [...]), con studio in Salerno,
Corso Vittorio Emanuele n. 127.
- CONVENUTA -
Oggetto: accertamento della violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n.
287/1990
e conseguente declaratoria di nullità totale delle fideiussioni omnibus impugnate, oltre alla richiesta di risarcimento del danno subito ex art. 33. comma 2 della L. n. 287/1990.

Conclusioni: per gli attori: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni diversa contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, nel merito, previo accertamento della violazione della normativa antitrust Legge 287 del 1990: 1) dichiarare la nullità delle fidejussioni prestate dai sig.ri UR IC e UR
IO, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto: 2) condannare la
NC TE pruno al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente;

2) condannare la NC TE Pruno – Credito Cooperativo di IS,
RO e UR – società cooperativa, al pagamento delle spese diritti ed onorari da riconoscersi all'avvocato che si dichiara antistatario.»;
per la convenuta: «nel merito: 1) perché il Tribunale rigetti, alla stregua di quanto in premessa dedotto, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande svolte dagli attori Sig.ri UR IO e UR IC. 2) In subordine, e salva impugnativa, perché il Tribunale, qualora ritenga per ipotesi la invalidità delle clausole descritte in premessa, in applicazione dell'art. 1419 c.c. dichiari la nullità delle sole clausole letteralmente corrispondenti a quelle vietate, escludendo la invalidità dei contratti assunti nel presente giudizio. 3) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.».

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Gli odierni attori, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 19/06/2022 a seguito di ordinanza di incompetenza per territorio
r.g.a.c. 15207/2022 Pag. 2
r.g. 15207/2022 RI
pronunciata in data 22/03/2022 dal Tribunale di Potenza, Sezione specializzata in materia d'impresa nel procedimento iscritto al n. di R.G.
1393/2020, hanno convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la
NC TE Pruno – Credito Cooperativo di IS, RO e UR – società cooperativa, al fine di sentir accertarsi e dichiararsi la nullità totale di due fideiussioni omnibus rilasciate, in favore dell'istituto di credito convenuto, da parte di IO UR in data 28/08/2019 e da parte di
IC UR in data 09/01/2020, a garanzia
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