Trib. Catanzaro, sentenza 23/04/2024, n. 877
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di CATANZARO I SEZIONE CIVILE All'esito della camera di consiglio, il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 859/2020 promossa da
ER BR (c.f. [...]), in qualità di legale rappresentante di BA ME spa, con l'avv. G. Angotti;
-opponente – CONTRO Ader – Agenzia Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante in carica p.t. con l'avv. M. Cimino;
Nonché
contro
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (C.F. 97139590588) in persona del legale rappresentante in carica p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- terzo chiamato – FATTO e DIRITTO ER BR, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t. del BA ME Italiano S.p.A., il quale ha presentato ricorso in opposizione avanti al su intestato Tribunale avverso la cartella esattoriale n. 03020190017305604000, notificata il 25 gennaio 2020, emessa dal concessionario ADER per l'importo complessivo di € 13.601,88, di cui € 12.000,00 a titolo sanzione amministrativa in relazione al verbale di contestazione del 18 luglio 2017, notificato alla parte il 30 agosto 2017. Si costituiva L'ADER con atto di citazione con chiamata del terzo, quale Ente titolare del credito, il Garante per la protezione dei dati personali. L'opponente ha impugnato la cartella di pagamento n.03020190017305604000 notificata il 25/01/20 avente ad oggetto il ruolo ordinario n. 2019/3456 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, per i seguenti motivi:
-La sanzione irrogata è ingiusta e se ne chiede l'annullamento. -Violazione degli artt. 3 e 5 comma 1 della Legge 241/90. -Illegittimità della sanzione e del procedimento svolto. - Erroneità della somma ingiunta. In virtù di quanto esposto il ricorrente, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha chiesto in accoglimento della proposta opposizione fosse accertata l'illegittimità, l'inammissibilità e/o l'improponibilità della cartella impugnata. Costituitesi gli enti, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione. La vicenda trae origine da una attività di controllo effettuata da personale della Guardia di Finanza, Gruppo Reggio Calabria Nucleo Operativo, per altra attività istituzionale delegata dall'autorità giudiziaria di Lamezia Terme nel p.p. n.1059/2016 RGNR, presso la filiale di BA ME Italiano S.p.A. sita in Reggio Calabria C.so Garibaldi n. 549, nel corso della quale si è pure proceduto alla verifica della regolarità del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice, da parte della struttura, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati per mezzo di un impianto di videosorveglianza.
Durante dette operazioni di controllo e verifica, il personale sopra indicato accertava che
“all'esterno ed all'interno dell'esercizio commerciale, vi sono videocamere. Nel corso delle predette attività è emerso che la parte effettua il trattamento di dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza;
detto sistema è risultato attivo e funzionante e le immagini riprese consentono il riconoscimento dei soggetti sia all'esterno che all'interno della struttura.” Veniva, altresì, accertata “la mancanza di cartelli riportanti l'informativa agli interessati all'interno dell'esercizio commerciale e quella presente, esposta all'esterno dell'esercizio commerciale era incompleta in quanto mancante del soggetto che effettua le registrazioni”. Pertanto, il Nucleo Operativo della G.d.F. di Reggio Calabria contestava alla società, nella persona del suo legale rappresentante p.t., l'illecito amministrativo di cui all'art. 13 del Codice, per aver violato l'art. 161 del Codice medesimo, con verbale di contestazione amministrativa notificato alla parte in data 30 Agosto 2017. Il ricorrente ha, quindi, presentato una richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, salvo poi comunicare la rinuncia alla medesima. Nelle more del procedimento sanzionatorio è intervenuto il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, entrato in vigore il 19 settembre 2018, il cui articolo 18 ha previsto la definizione agevolata delle pregresse violazioni in materia di protezione dei dati personali nei termini di seguito riportati:
“1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1.
4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento può produrre nuove memorie difensive. Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha