Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 9
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5727 dell'anno 2015 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: responsabilità per vizi del costruttore.
P R O M O S S A da OS AB (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PALOMBI NICOLA,
ATTORE
C O N T R O SEMPRE ED OVUNQUE SOC COOP EDILIZIA IN PERSONA LRPT (C.F. 06212450586), con il patrocinio dell'avv. D'ELETTO LUCIO DOMENICO BERTOZZI (C.F. [...]) CONTUMACE TT AR CE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PUCCI STEFANO TERESA LA MURA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PUCCI STEFANO ROSSANA CESTRA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PUCCI STEFANO, DECIMA I SOC COOP EDILIZIA IN PERSONA LRPT (C.F. 02359040587), con il patrocinio dell'avv. VOLPETTI ENRICO
CONVENUTO ed intervenuti conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti

FATTO
SA AL ha convenuto in giudizio la Sempre ed Ovunque Società Coop. Edilizia, la MA I
Coop. Edilizia, NA RA, OM ZZ, MA LO PO, TE La MU rassegnando le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 e ss.c.c. della “Sempre ed Ovunque
- Società Cooperativa Edilizia”, costruttore degli immobili distinti al catasto al F24, P768, Sub22
(assegnato al socio sig. OM ZZ con atto avente efficacia reale differita nei termini di cui alle premesse in fatto dell'atto di citazione), al F24, P768, Sub19 (rimasto in proprietà alla cooperativa medesima), al F24, P768, Sub18 (assegnato in proprietà alla socia sig.ra NA RA) e della
“MA I – Società Cooperativa Edilizia”, costruttore degli immobili distinti al catasto al F24, P771, Sub15 (assegnato ai soci MA LO PO e TE La MU con atto avente efficacia reale differita nei termini di cui alle premesse in fatto dell'atto di citazione), al F24, P771, Sub16 (rimasto in proprietà della cooperativa medesima), nonché del sig. OM ZZ, socio della cooperativa
“Sempre ed Ovunque” ed assegnatario, con atto avente efficacia reale differita, dell'immobile distinto al catasto al F24, P768, Sub22, della sig.ra NA RA, socia della cooperativa “Sempre ed Ovunque” e proprietaria dell'immobile distinto al catasto al F24, P768, Sub18, dei sigg.ri MA LO PO e La MU TE, soci della cooperativa “MA I” ed assegnatari, con atto avente efficacia reale differita, dell'immobile distinto al catasto al F24, P771, Sub15, ciascuno per quanto di ragione e per l'immobile di rispettiva proprietà per come risulterà all'esito della definizione del giudizio, per avere illegittimamente innalzato la quota del terreno, e per l'effetto:
- in via principale, condannare i suddetti convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, attraverso la demolizione del muro eretto al confine con la proprietà della sig.ra RO AL, ed il rimodellamento del terreno secondo le preesistenti quote, e in ogni caso al risarcimento dei danni medio tempore subiti e subendi dall'attrice, dall'esecuzione degli interventi di illegittimo innalzamento o dalla diversa data ritenuta di giustizia sino al ripristino;

- in subordine, condannare i medesimi convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice, derivanti dall'innalzamento della quota del terreno su cui insistono i predetti immobili, determinati, quanto al deprezzamento dell'immobile, nelle seguenti misure:
- euro 31.706,64 oltre rivalutazione ed interessi a carico della “Sempre ed Ovunque - Società Cooperativa Edilizia” in qualità di costruttore e del sig. OM ZZ quale socio assegnatario, con atto ad effetti reali differiti, dell'immobile distinto al catasto al F 24, P 768, sub 22, o nella maggiore o minore somma da accertare in giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU;

- euro 104.800,06 oltre rivalutazione ed interessi a carico della “Sempre ed Ovunque - Società Cooperativa Edilizia” in qualità di costruttore ed attuale proprietaria dell'immobile distinto al catasto al F 24, P 768, sub 19, o nella maggiore o minore somma da accertare in giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU;

- euro 104.800,06 oltre rivalutazione ed interessi a carico della “Sempre ed Ovunque - Società Cooperativa Edilizia” in qualità di costruttore e della sig.ra NA RA quale socia della cooperativa ed attuale proprietaria dell'immobile di cui al F 24, P 768, sub 18, o nella maggiore o minore somma da accertare in giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU;

- euro 52.257,24 oltre rivalutazione ed interessi a carico “MA I – Società Cooperativa Edilizia” in qualità di costruttore e dei sigg.ri PO MA LO e La MU TE quali soci della cooperativa ed assegnatari, con atto ad effetti reali differiti, dell'immobile di cui al F 24, P 771, sub 15
o nella maggiore o minore somma da accertare in giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU;

2) Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 e ss. c.c. della “Sempre ed Ovunque - Società Cooperativa Edilizia”, costruttore degli immobili distinti al catasto al F24, P768, Sub22 (assegnato al socio sig. OM ZZ con atto avente efficacia reale differita nei termini di cui alle premesse in fatto dell'atto di citazione), al F24, P768, Sub19 (rimasto in proprietà alla cooperativa medesima), al F24, P768, Sub18 (assegnato in proprietà alla socia sig.ra NA RA) e della
“MA I – Società Cooperativa Edilizia”, costruttore degli immobili distinti al catasto al F24, P771, Sub15 (assegnato ai soci MA LO PO e TE La MU con atto avente efficacia reale differita nei termini di cui alle premesse in fatto dell'atto di citazione), al F24, P771, Sub16 (rimasto in proprietà della cooperativa medesima), nonché del sig. OM ZZ, socio della cooperativa
“Sempre ed Ovunque” ed assegnatario, con atto avente efficacia reale differita, dell'immobile distinto al catasto al F24, P768, Sub22, della sig.ra NA RA, socia della cooperativa “Sempre ed Ovunque” e proprietaria dell'immobile distinto al catasto al F24, P768, Sub18, dei sigg.ri MA LO PO e La MU TE, soci della cooperativa “MA I” ed assegnatari, con atto avente efficacia reale differita, dell'immobile distinto al catasto al F24, P771, Sub15, in ordine al danno derivante dall'immissione delle acque, e per l'effetto condannarli, ciascuno per quanto di ragione e per l'immobile di rispettiva proprietà per come risulterà all'esito della definizione del giudizio, all'esecuzione a proprie spese di interventi idonei alla regimentazione delle acque meteoriche, attraverso la predisposizione di sistemi di drenaggio e canalizzazione delle stesse, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'attrice da quantificarsi in corso di causa a mezzo di espletanda CTU;

3) Accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 844 e/o 2043 e ss. c.c. della sig.ra NA RA, in qualità di proprietaria dell'immobile distinto al catasto al F 24, P 768, sub 18, per le immissioni di fumi e rumori e per l'effetto condannarla a provvedere, in aggiunta a quanto sopra: - alla demolizione del manufatto abusivo in muratura situato nel giardino circostante l'abitazione ovvero alla realizzazione di interventi adeguati ad eliminare l'inconveniente dell'immissione di fumi verso la confinante proprietà della sig.ra AL;

- alla rimozione dell'elettrogeneratore situato nel medesimo giardino ovvero al confinamento dello stesso in altro luogo o ambiente fonoassorbente;

- in ogni caso al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice da quantificarsi in corso di causa a mezzo di espletanda CTU;

4) rigettare in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto le eccezioni e le domande riconvenzionali proposte da RA, PO e MU. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri, accessori di legge e spese generali”. Ha dedotto l'attrice: Di essere titolare, sin dal 1989, di un immobile sito in Frascati, Via di Grotte Maria n. 1/A, distinto in catasto al foglio 25, particella n. 1034, sub. 2,3;
che tale abitazione è stata eretta su un lotto di terreno di forma trapezoidale in
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